N. 330 ORDINANZA 27 ottobre - 4 novembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia  minorile  -  Tribunale  dei  minorenni  -  Funzionamento -
  Giudici  togati  astenuti  (o ricusati) - Possibilita' di integrale
  sostituzione  della  componente  togata del collegio giudicante con
  magistrati  dei  tribunali ordinari (non specializzati) - Lamentata
  lesione  dei  principi di tutela dei minori e del giusto processo e
  del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- R.D.  30 gennaio  1941,  n. 12,  art. 110;  r.d. 20 settembre 1934,
  n. 1579, art. 2, secondo comma.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma.
(GU n.45 del 12-11-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,   Francesco  AMIRANTE,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 110 del regio
decreto  30 gennaio  1941,  n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  e  2,
secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di
attuazione  e  transitorie  del  regio  decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404,  sulla  istituzione  e sul funzionamento del tribunale per i
minorenni),  promosso,  nell'ambito  di  un  procedimento penale, dal
Tribunale  per  i  minorenni  di  Catanzaro  con  ordinanza  in  data
8 novembre  2002,  iscritta  al  n. 21  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Catanzaro ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24, secondo comma, 31 e 111,
primo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 110  del  regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  e  2,  secondo  comma,  del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie
del  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e
sul  funzionamento del tribunale per i minorenni), nella parte in cui
«consentono  la  sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale
per  i  minorenni  astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali
ordinari»;
        che dall'esposizione in fatto emerge:
          che  nel  corso  di  un  procedimento  nei  confronti di un
imputato  minorenne, a seguito della astensione di tutti i componenti
del collegio, il Presidente del Tribunale per i minorenni, «esponendo
che  tutti  i giudici (togati) dell'ufficio versa[va]no in situazione
di   incompatibilita»,   aveva  chiesto  al  Presidente  della  Corte
d'appello  di  disporre  «l'applicazione di un giudice del distretto,
nonche'  la  destinazione  in  supplenza  di  altro  giudice  per  la
composizione del collegio giudicante»;
          che  il  Presidente  della  Corte d'appello, in conformita'
alla  richiesta  e  «previo  interpello di disponibilita' tra tutti i
magistrati  dei  tribunali  ordinari  del  distretto», aveva disposto
«l'applicazione»  del  presidente e «la destinazione in supplenza del
giudice  togato»,  entrambi in servizio presso il Tribunale ordinario
di Catanzaro;
        che il rimettente osserva che, a norma dell'art. 43, comma 1,
cod.  proc.  pen.,  il  giudice astenuto o ricusato e' sostituito con
altro  magistrato  dello «stesso ufficio» e che ai sensi del comma 2,
qualora  la  sostituzione  non sia possibile, il tribunale rimette il
procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato
a norma dell'art. 11 cod. proc. pen.;
        che,  al  riguardo,  il  giudice a quo precisa che secondo la
giurisprudenza  di legittimita' «alla rimessione non puo' farsi luogo
senza  che  preventivamente (e infruttuosamente) si sia fatto ricorso
agli  istituti,  ritenuti, peraltro, cumulabili: a) del provvedimento
tabellare  urgente  ai  sensi  dell'art. 7-bis, secondo comma, ultimo
inciso,  dell'ordinamento giudiziario; b) della supplenza esterna, ai
sensi     dell'art. 97     [dell'ordinamento     giudiziario];     c)
dell'applicazione   con   magistrati   di   altri  uffici,  ai  sensi
dell'art. 110 [dell'ordinamento giudiziario]»;
        che,  secondo  il  rimettente, a fronte di tale orientamento,
che  costituisce  ormai, salvo una isolata pronuncia di un giudice di
merito,  «vero  e proprio diritto vivente», «poco contano l'obiezione
che,  cosi'  opinando,  la  surrogazione  del  giudice  astenuto  non
rispetterebbe  il  principio  della  precostituzione  del  magistrato
giudicante  (art. 7-bis, primo comma, dell'ordinamento giudiziario) e
il   requisito,  pure  fissato  dalla  legge,  dell'appartenenza  del
sostituto  allo  "stesso  ufficio"  del  giudice sostituito (art. 43,
comma 1,  cod. proc. pen.)», nonche' l'ulteriore rilievo che una tale
lettura  si  risolve,  in  relazione al tribunale per i minorenni, al
tribunale   di   sorveglianza   e   alla   corte   d'assise,  in  una
«interpretazione  abrogante  della norma di cui all'art. 43, comma 2,
cod.  proc.  pen.»,  dal momento che e' sempre possibile, mediante il
ricorso alla supplenza e alla applicazione, ricostituire «comunque ed
ex post» la componente togata dei collegi;
        che il rimettente prende inoltre atto che a tale orientamento
si  e'  uniformato  il  Presidente della Corte d'appello nel disporre
l'applicazione del presidente del collegio e la supplenza del giudice
togato  a  latere  con  un  provvedimento  che,  pur  in  assenza  di
riferimenti normativi, deve ritenersi adottato ai sensi dell'art. 110
del  regio  decreto n. 12 del 1941 per quanto riguarda l'applicazione
del  presidente  e  dell'art. 2,  secondo  comma,  del  regio decreto
n. 1579  del  1934  per  cio'  che  concerne la supplenza del giudice
togato;
        che,  nel  merito,  il  giudice  a  quo,  richiamando  alcune
sentenze  della Corte costituzionale relative alla tutela del minore,
rileva   che   i   reati   commessi   da  imputati  minorenni  devono
inderogabilmente   essere   conosciuti   da   «giudici  specializzati
minorili»  e  che  pertanto l'integrale sostituzione della componente
togata  del  tribunale  per  i minorenni con magistrati del tribunale
ordinario  «non  specializzati»  e' suscettibile di «compromettere o,
quanto  meno,  attenuare»  la tutela dei minori sancita dall'art. 31,
secondo  comma, della Costituzione e, conseguentemente, il diritto di
difesa e quello al giusto processo;
        che  il rimettente, pur riconoscendo che analoga questione e'
stata  dichiarata  manifestamente  infondata  da una recente sentenza
della   Corte   di  cassazione  (Sezione  quinta,  28 novembre  2000,
n. 12222),  in base alla considerazione che cio' che rileva non e' la
persona  fisica  del  giudice  togato,  ma la composizione e i poteri
dell'organo  giudicante,  nonche'  la  procedura che dinanzi a questo
deve  essere  seguita,  e  che  l'esigenza  di specializzazione viene
soddisfatta  anche  mediante l'inserimento nel collegio giudicante di
esperti  non  togati,  contesta  l'assunto secondo cui «la componente
togata   dei  collegi  giudicanti  e  la  relativa  provvista»  siano
irrilevanti  ai  fini  della esigenza di specializzazione del giudice
minorile;
        che,   in   particolare,   il   giudice   a  quo  rileva  che
l'ordinamento  della  giustizia  minorile «ha nettamente ripudiato il
sistema  dell'avvicendamento  tabellare  dei  giudici  del  tribunale
(ordinario) della sede capoluogo di distretto nella investitura degli
uffici  minorili»  ed  «ha escluso ogni ipotesi di fungibilita' tra i
giudici  o  di  cumulativo  esercizio  delle  funzioni,  ordinarie  e
specializzate»:  cosi'  che  per  i  minorenni  gli uffici giudiziari
giudicanti  di  primo  grado  risultano  «dotati  di piena e perfetta
autonomia,   con   correlato   ufficio   specializzato  del  pubblico
ministero»;
        che l'ordinamento considera pertanto essenziale ai fini della
specializzazione  del  giudice  togato  minorile  la stabilita' delle
relative  funzioni  e l'autonomia degli uffici, sino a riservare allo
status  di  tale  giudice  «specifico  e  positivo rilievo normativo»
nell'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
        che   in   via   preliminare  l'Avvocatura  precisa  che  sia
l'istituto   dell'applicazione,   sia   quello  della  «sostituzione»
rispondono   a   «esigenze   di   servizio  [...]  imprescindibili  e
prevalenti»,  indirizzate  a fronteggiare «situazioni di impedimento»
nelle  quali, se non si provvedesse ad integrare il collegio, sarebbe
violato  il  diritto  al giusto processo, che postula innanzitutto la
continuita' della funzione giurisdizionale;
        che  l'individuazione  dei  rimedi  per superare la stasi del
procedimento  e'  di  esclusiva spettanza del legislatore e comunque,
nella  specie, le norme censurate non impongono affatto che la scelta
delle persone, con le quali sostituire i magistrati impediti, cada su
soggetti   privi   di  specifiche  conoscenze:  anzi  il  riferimento
contenuto   nell'art. 110  dell'ordinamento  giudiziario  a  «criteri
obiettivi  e  predeterminati» da osservare nella applicazione farebbe
ritenere proprio il contrario;
        che,  a  voler  seguire  la  logica  del rimettente, «nessuna
composizione   di  organi  specializzati  sarebbe  possibile  ove  si
pretendesse  che  i  componenti  fossero  dotati  di  gia'  acquisita
esperienza  specifica»,  mentre  ai  fini della corretta composizione
dell'organo  collegiale  specializzato sarebbe rilevante «la presenza
dei  soggetti titolati come dalla legge e' prescritto» e non gia' «la
personale  attitudine  o  capacita'  del singolo, che e' questione di
mero  fatto»,  per  cui  sarebbe del tutto condivisibile la decisione
della  Corte di cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata
la questione;
        che,  in  conclusione,  la  composizione  del Tribunale per i
minorenni  (con  due  magistrati  togati  e  con gli esperti), i suoi
«organi di supporto» e il suo rito garantiscono le esigenze, anche di
rilevanza costituzionale, di tutela dei minori.
    Considerato  che il Tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita
della  legittimita'  costituzionale degli artt. 110 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma,
del  regio  decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e
transitorie  del  regio  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla
istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni), nella
parte  in  cui  «consentono la sostituzione di tutti i giudici togati
del  tribunale  per  i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati
dei tribunali ordinari»;
        che ad avviso del rimettente la sostituzione integrale «della
componente  togata  del  tribunale per i minorenni con magistrati del
tribunale ordinario (giudici non specializzati)» si pone in contrasto
con  gli  artt. 24,  secondo  comma,  31  e  111,  primo comma, della
Costituzione,  in quanto non assicura adeguatamente la protezione dei
minori imputati e, conseguentemente, lede il loro diritto di difesa e
il principio del giusto processo;
        che  il  giudice  a  quo  non ignora che analoga questione e'
stata ritenuta manifestamente infondata da una recente sentenza della
Corte   di   cassazione  in  base  al  rilievo  che  le  esigenze  di
specializzazione  del  giudice  sono  assicurate dalla composizione e
dalle   competenze  dell'organo  giudicante,  in  particolare  grazie
all'inserimento  nel  collegio di due esperti, nonche' dalla speciale
procedura  prevista  avanti  al tribunale per i minorenni, ma ritiene
che  «la  componente  togata  dei  collegi  giudicanti  e la relativa
provvista»  non siano irrilevanti ai fini della tutela degli imputati
minorenni, come sarebbe dimostrato dalla disciplina che l'ordinamento
della  giustizia  minorile  riserva alle esigenze di specializzazione
dei  giudici  minorili mediante le norme che sanciscono la stabilita'
delle  funzioni  e  l'autonomia  dei  relativi  uffici  giudicanti  e
requirenti;
        che  il  rimettente ritiene che non sarebbe possibile ovviare
ai  denunciati profili di illegittimita' costituzionale rimettendo il
procedimento,   ex  art. 43,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  ad  altro
tribunale  per  i  minorenni  determinato  a norma dell'art. 11 dello
stesso   codice,  in  quanto,  secondo  un  consolidato  orientamento
giurisprudenziale,  la  rimessione del procedimento e' possibile solo
dopo   che  si  sia  infruttuosamente  fatto  ricorso  agli  istituti
dell'applicazione e della supplenza;
        che  a  tale orientamento il giudice a quo mostra di prestare
acquiescenza,  sul  presupposto  che  ad  esso  si  sia uniformato il
Presidente  della  Corte  d'appello  nel disporre la sostituzione dei
giudici  togati  e  che  i  provvedimenti  di  designazione, mediante
interpello,  dei  due  giudici  per  la trattazione di un determinato
procedimento potessero legittimamente essere ricondotti agli istituti
della   applicazione  e  della  supplenza  previsti  dall'ordinamento
giudiziario  e  non  fosse  quindi  necessario ricorrere all'istituto
della rimessione;
        che  peraltro,  stando  ai  termini della questione posta dal
rimettente,  va ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei
minori   risultano   soddisfatte  dalla  peculiare  composizione  del
tribunale  per  i minorenni, il cui collegio e' formato, oltre che da
due  magistrati  togati,  da  due  cittadini,  un  uomo  e una donna,
benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia,
di   psichiatria,   di   antropologia  criminale,  di  pedagogia,  di
psicologia,  nonche' dall'apporto di altri operatori che ne preparano
o  fiancheggiano  l'attivita' e dalle specifiche garanzie e modalita'
procedurali  che caratterizzano il procedimento minorile (v. sentenza
n. 222  del 1983 e i precedenti dalla stessa richiamati, nonche', con
particolare  riferimento  ai  membri non togati, ordinanza n. 172 del
2001);
        che  dunque,  anche nel caso limite di sostituzione integrale
della  componente  togata  del tribunale per i minorenni nel rispetto
delle  norme  dell'ordinamento  giudiziario,  la specializzazione del
giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventu' sancita
dalla Costituzione, e' assicurata dalla struttura complessiva di tale
organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   degli  artt. 110  del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma,
del  regio  decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e
transitorie  del  regio  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla
istituzione  e  sul  funzionamento  del  tribunale  per i minorenni),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 24, secondo comma, 31 e 111,
primo  comma,  della  Costituzione,  dal Tribunale per i minorenni di
Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
03C1190