N. 334 SENTENZA 27 ottobre - 7 novembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sanita'  pubblica  -  Spesa  sanitaria  -  Obbligo  delle  Regioni di
  provvedere  alla  copertura degli eventuali disavanzi di gestione -
  Fissazione con legge dello Stato di procedure e modalita' - Ricorso
  della  Regione  Toscana  -  Lamentata  violazione  della  autonomia
  finanziaria  e  tributaria  regionale  - Sopravvenuta normativa, in
  sostituzione  della  disciplina impugnata - Carenza di interesse al
  ricorso - Cessazione della materia del contendere.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 83, commi 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 199.
(GU n.45 del 12-11-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6
e  7,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388  (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria  2001),  promosso  con  ricorso  della  Regione  Toscana,
notificato  il  26 gennaio  2001,  depositato  il  5 febbraio 2001 ed
iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 ottobre  2003  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La  Regione  Toscana,  con  ricorso depositato il 5 febbraio
2001,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 83,  commi 5,  6  e 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato.  Legge  finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3,
81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
    2. - La  ricorrente  premette  che il citato art. 83, nell'ambito
delle  misure  adottate  con  l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e lo
sviluppo)  per  il rispetto degli adempimenti assunti dall'Italia con
l'adesione   al   Patto   di   stabilita'   e  crescita,  dispone  la
soppressione,  con  decorrenza  dal  1 gennaio  2001,  del vincolo di
destinazione  delle  risorse  riservate al finanziamento del Servizio
sanitario   nazionale  e  prevede  che  le  Regioni,  contestualmente
all'accertamento  dei  conti  consuntivi  sulla  spesa  sanitaria  da
effettuare  entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenute a provvedere
alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella
misura  necessaria  l'autonomia  impositiva  con  le  procedure  e le
modalita' indicate ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
    Tali commi prevedono:
        a) che  i Ministri della sanita', del tesoro e delle finanze,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono,  sulla  base delle risultanze delle gestioni sanitarie, ad
accertare   gli   eventuali   disavanzi  delle  singole  Regioni,  ad
individuare  le  basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a
determinare  le  variazioni  in  aumento  di  una o piu' aliquote dei
tributi  medesimi,  in  misura tale che l'incremento di gettito copra
integralmente il predetto disavanzo (comma 5);
        b) che entro il 31 ottobre di ogni anno le Regioni deliberano
l'aumento  delle aliquote dei propri tributi nei termini stabiliti in
sede di Conferenza permanente (comma 6);
        c) che,   in   caso   di   inerzia  da  parte  delle  Regioni
nell'adozione  delle misure di cui al sesto comma, il Governo, previa
diffida, provvede in via sostitutiva (comma 7).
    3. - La  Regione  ricorrente  non  contesta  il principio sancito
dall'art. 83,  comma 4, della legge in esame, secondo cui l'eventuale
disavanzo  di  gestione  della  spesa sanitaria deve essere ripianato
dalle  amministrazioni  regionali  nella  misura in cui lo stesso sia
riconducibile alle responsabilita' delle Regioni, bensi' i commi 5, 6
e  7  dello  stesso  art. 83,  in  quanto  lesivi  delle attribuzioni
costituzionalmente    garantite   dagli   artt. 117   e   118   della
Costituzione,   nonche'   dell'autonomia   finanziaria  e  tributaria
prevista  dall'art. 119  della  Costituzione (secondo la formulazione
antecedente alla modifica del Titolo V della Costituzione).
    4. - Ulteriore  lesione  delle  attribuzioni  regionali, sotto il
profilo  degli  artt. 117,  118 e 119 della Costituzione, deriverebbe
dalla   considerazione   che  i  c.d.  tributi  propri  sono  risorse
autonomamente  utilizzabili  dalle  Regioni  per assolvere all'intero
complesso   delle  loro  «funzioni  normali»,  secondo  le  priorita'
determinate dagli organi di governo regionale, senza alcun vincolo di
specifiche  destinazioni.  Ne  consegue  che  la  previsione  per cui
l'autorita'  ministeriale determina gli aumenti dei tributi regionali
in  misura tale da coprire in modo integrale il disavanzo sanitario a
livello  regionale  interferisce sul normale esercizio delle funzioni
che  gli  artt. 117  e  118  della  Costituzione  attribuiscono  alla
Regione.
    5. - Le  disposizioni  censurate  sarebbero altresi' lesive degli
artt. 3  e  97  della  Costituzione  perche'  differenziano  in  modo
irragionevole  le  modalita'  di  riequilibrio  finanziario a livello
regionale  nel  settore  sanitario  rispetto a quanto previsto, anche
dall'art. 53  della  stessa  legge  n. 388  del  2000,  per gli altri
settori di intervento della Regione.
    6. - Sempre  in  riferimento  agli  artt. 117,  118  e  119 della
Costituzione,  l'art. 83, commi 5, 6 e 7, della legge n. 388 del 2000
sarebbe  lesivo  delle  attribuzioni regionali, perche' impone, quale
forma   di  ripiano  integrale  dell'eventuale  disavanzo  sanitario,
l'aumento  dei tributi regionali. Le Regioni, infatti, ben potrebbero
individuare  misure alternative per reperire le entrate necessarie al
ripiano  del  deficit  sanitario, con la possibilita' di vagliare gli
impatti  delle misure adottabili sulla collettivita' e di decidere in
conseguenza.
    7. - La  Regione ricorrente assume, poi, la lesione del principio
di  copertura  finanziaria  e  di  certezza  del  bilancio  garantito
dall'art. 81 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate,
prevedendo  che  l'introito  dell'aumento  dei  tributi regionali sia
utilizzato   per   coprire   integralmente  il  disavanzo  sanitario,
precludono alle Regioni di ricorrere alla propria potesta' tributaria
per  reperire  le  risorse  necessarie  al fine di adempiere ad altri
compiti istituzionali programmati.
    8. - La  ricorrente,  inoltre,  ritiene di nessuna validita', per
superare  le  anzidette  censure  di  legittimita' costituzionale, il
richiamo  (previsto  dall'art. 83,  comma 5)  alla  previa  intesa da
assumere  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infatti,  la  Regione  ricorrente  ritiene che l'istituto dell'intesa
rappresenti  sempre un paradigma di concertazione, di coordinamento e
di leale cooperazione e quindi uno strumento per l'esercizio in forma
collaborativa del potere, con lo scopo di conciliare gli interessi di
cui  sono  portatori Stato e Regioni, a fronte delle interferenze tra
le diverse funzioni loro assegnate.
    Sennonche',  nella specie, non ricorre un'esigenza di risoluzione
di  interferenze  tra diverse funzioni statali e regionali attraverso
la  modalita'  procedimentale  dell'intesa,  in  quanto la Regione e'
comunque,   in   materia,   titolare   dell'autonoma   competenza   a
determinare,  entro  i  previsti  limiti,  l'entita' delle imposte di
propria spettanza.
    9. - Altro  profilo  di censura riguarda la previsione, contenuta
nell'art. 83,  comma 5,  della  legge in esame, di affidare a singoli
ministri  la competenza di individuare le basi imponibili dei tributi
regionali  e di determinare l'ammontare delle imposte regionali; cio'
in  quanto,  in  base  all'art. 119, primo comma, della Costituzione,
solo la legge statale puo' fissare i limiti e le forme entro cui puo'
essere esercitata l'autonomia finanziaria regionale.
    10. - Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  il  ricorso  della  Regione  Toscana venga dichiarato
infondato.
    La  difesa erariale ritiene che la pretesa della ricorrente poggi
su un equivoco di fondo.
    Infatti,  il  ricorso si limita a censurare i soli commi 5, 6 e 7
dell'art. 83  della legge n. 388 del 2000, senza impugnare il comma 4
dello  stesso  articolo 83,  «il  quale  inequivocabilmente individua
nell'attuazione dell'autonomia impositiva delle regioni il necessario
"strumento"  per assicurare la copertura degli eventuali disavanzi di
gestione delle regioni nel settore sanitario».
    Peraltro, osserva l'Avvocatura, in base ai commi 5 e 6 del citato
art. 83  della  legge  n. 388  del  2000, i contestati interventi dei
ministri  della sanita', del tesoro e delle finanze si pongono in una
fase   procedimentale  «a  valle»  rispetto  alla  preventiva  intesa
raggiunta  in  sede  di  Conferenza  permanente  e  hanno  «finalita'
accertativa,  da un lato, e meramente attuativa ed esecutiva, d'altro
lato, rispetto alla medesima intesa e al suo contenuto». Talche' puo'
ritenersi  che  la delibera di aumento delle aliquote dei tributi, ai
fini  del  ripiano  del  disavanzo  della  gestione,  e'  comunque da
intendersi riservata alle Regioni in coerenza con quanto stabilito in
sede di Conferenza permanente.
    Non  si  profila  pertanto,  ad  avviso della difesa erariale, la
lamentata  interferenza  dello Stato nelle attribuzioni regionali: la
norma,   piuttosto,   correttamente  individua,  in  un  settore  che
interessa  i  diversi  livelli  di  governo  statale e regionale come
quello  della spesa sanitaria, la Conferenza permanente quale sede di
raccordo  unitario  del processo decisionale «volto a realizzare, nel
rispetto dell'autonomia di ogni Regione, il coordinato raggiungimento
degli interessi pubblici coinvolti».
    11. - Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie sia la
Regione Toscana che l'Avvocatura generale dello Stato.
    11.1.   -   La   Regione   Toscana,   nel   richiamare  tutte  le
argomentazioni   gia'   esposte   nel   ricorso,   insiste   per  «la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle disposizioni
impugnate,   rilevando   l'infondatezza  delle  tesi  esposte»  dalla
controparte.
    In  particolare la ricorrente, rivendicando la propria competenza
a determinare autonomamente, entro i limiti previsti, l'entita' delle
imposte di propria spettanza, pone in evidenza che l'accoglimento del
ricorso  restituirebbe  alla  Regione  la pienezza dell'esercizio del
potere  impositivo in materia di tributi regionali e, di conseguenza,
la discrezionalita' nell'utilizzo del relativo gettito per far fronte
ad eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario.
    11.2.  -  L'Avvocatura  generale  dello Stato, ad integrazione di
quanto  gia'  esposto,  rileva  che,  per  effetto  del  sopravvenuto
decreto-legge   18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti  in
materia   sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
16 novembre  2001, n. 405 - di recepimento dei contenuti dell'Accordo
Stato-Regioni  dell'8 agosto  2001  -  e' stata rimessa all'autonomia
legislativa   regionale  la  scelta  dei  mezzi  di  copertura  degli
eventuali disavanzi di gestione, ivi inclusi quelli relativi al 2001.
    Peraltro,  il contestato «meccanismo» applicativo delineato nelle
impugnate   disposizioni   non   risulta   essere   stato   mai,  sin
dall'origine,  concretamente  attuato;  e  cio'  in collegamento alle
richiamate  pattuizioni  di  cui  all'intervenuto  Accordo «novativo»
dell'8 agosto  2001,  trasfuso  nel  citato  decreto-legge n. 347 del
2001.  Tale  Accordo,  da  un  lato,  si  limita  a prevedere la mera
comunicazione  da  parte  delle  Regioni  ai Ministeri della salute e
dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  dell'accertamento,  da parte delle Regioni, dei conti
consuntivi  della spesa sanitaria; e, d'altro canto, attribuisce alla
potesta' legislativa regionale la scelta dei mezzi di copertura degli
eventuali  disavanzi  di  gestione, con l'introduzione, alternativa o
cumulativa,  di  misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, di
variazioni  di  aliquota  dell'addizionale  IRPEF  e  di altre misure
idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui
meccanismi di distribuzione dei farmaci.
    Essendo  mutato  il quadro normativo di riferimento, l'Avvocatura
chiede  che  venga  dichiarata  l'inammissibilita'  del  ricorso  per
sopravvenuta   carenza   di  interesse  della  ricorrente  ovvero  la
cessazione della materia del contendere.
    In   via   subordinata,   la   difesa   erariale   ribadisce   le
argomentazioni gia' svolte nell'atto di costituzione.
    12. - La   Regione   Toscana,  con  memoria  depositata  in  data
1° ottobre  2003,  chiede  che  la  Corte  costituzionale dichiari la
sopravvenuta  carenza  di  interesse rispetto al ricorso proposto, in
quanto  la  norma  impugnata, che non ha mai trovato applicazione, e'
stata   superata   dalla   successiva  legislazione,  non  contestata
dall'Amministrazione regionale (art. 4 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405).

                       Considerato in diritto

    1. - La   Regione   Toscana  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato. Legge finanziaria 2001), in relazione agli
artt. 3,  81,  quarto  comma,  97,  117, 118 e 119 della Costituzione
(questi  ultimi nella formulazione antecedente la modifica del Titolo
V  della  Costituzione),  denunciando  la  violazione  delle  proprie
attribuzioni in materia di autonomia finanziaria e tributaria.
    2. - Si  tratta  della  materia  della  copertura  dei  disavanzi
sanitari,  in  relazione  alla quale l'articolo 83 della legge n. 388
del   2000,   nel   recepire  talune  misure  contenute  nell'Accordo
Stato-Regioni  del  3 agosto  2000, ha previsto, al comma 4, che, nel
rispetto  degli  adempimenti  assunti  dall'Italia  con l'adesione al
Patto  di  stabilita'  e  crescita, «a decorrere dal 2001, le singole
Regioni,  contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla
spesa   sanitaria   da   effettuare   entro  il  30 giugno  dell'anno
successivo,  sono  tenute a provvedere alla copertura degli eventuali
disavanzi  di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia
impositiva con le procedure e modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7».
    2.1. - La  Regione  Toscana non contesta il principio sancito dal
citato  comma 4  dell'art. 83 della legge n. 388 del 2000, ma censura
«le  procedure  e le modalita» di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo
in questione.
    2.2. - Le  «procedure  e  modalita»  di  cui  si  parla  sono  le
seguenti:
        a) i  Ministri  della  sanita',  del  tesoro e delle finanze,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono,  sulla  base delle risultanze delle gestioni sanitarie, ad
accertare   gli   eventuali   disavanzi  delle  singole  Regioni,  ad
individuare  le  basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a
determinare  le  variazioni  in  aumento  di  una o piu' aliquote dei
tributi  medesimi,  in  misura tale che l'incremento di gettito copra
integralmente il predetto disavanzo (comma 5);
        b) di  conseguenza,  entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno le
Regioni  deliberano  l'aumento  delle aliquote dei propri tributi nei
termini stabiliti in sede di Conferenza permanente (comma 6);
        c) in  caso  di  inerzia da parte delle Regioni nell'adozione
delle  misure  di  cui  al  sesto  comma, il Governo, previa diffida,
provvede in via sostitutiva (comma 7).
    2.3. - In  sostanza,  la  Regione Toscana lamenta soprattutto che
siano  i  ministri  e  non  la  Regione  ad  accertare  gli eventuali
disavanzi sanitari, ad individuare le basi imponibili dei tributi e a
determinare le variazioni in aumento delle aliquote.
    2.4. - Tale  quadro  normativo  e' stato profondamente modificato
dal  decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347 (Interventi urgenti in
materia  di  spesa  sanitaria),  convertito, con modificazioni, nella
legge   16 novembre   2001,   n. 405   (Conversione   in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi  urgenti  in  materia di spesa sanitaria), che ha recepito
l'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria.
    2.5. - Si   tratta   di   una  disciplina  che  ha  completamente
riconsiderato  la  materia  sanitaria  in questione e le modalita' di
riparto  degli  oneri  tra Stato e Regioni, e che, essendo successiva
alla   presentazione   del   ricorso   regionale,   costituisce   ius
superveniens nel presente giudizio.
    Di  fondamentale  importanza e' l'art. 4 del citato decreto-legge
n. 347  del  2001,  il quale prevede che l'accertamento dei disavanzi
sanitari,  a  decorrere  dal  2001,  e'  effettuato  dalle  Regioni e
comunicato  al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali. Lo stesso articolo prevede che
gli  eventuali  disavanzi  di gestione sono coperti ora dalle Regioni
con  le  modalita'  stabilite da norme regionali, le quali prevedono,
alternativamente o cumulativamente, l'introduzione di:
        a)  misure  di  compartecipazione  alla  spesa sanitaria, ivi
inclusa   l'introduzione  di  forme  di  corresponsabilizzazione  dei
principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;
        b)variazioni    dell'aliquota    dell'addizionale   regionale
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali
previste dalla normativa vigente;
        c)   altre  misure  idonee  a  contenere  la  spesa,  nonche'
l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
    2.6. - Come  si  nota,  fermo restando il permanere della vigenza
del  comma 4,  dell'art. 83,  della  legge  n. 388 del 2000, l'intera
sequenza  procedimentale  configurata dai commi 5, 6 e 7 dello stesso
art. 83, deve ritenersi sostituita dalla nuova disciplina dettata dal
citato art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2001.
    Si  deve  soggiungere  che  la sequenza procedimentale dei citati
commi 5,  6  e  7  dell'art  83, non ha avuto mai attuazione, a causa
delle  previste  scadenze temporali e del sovrapporsi sulla normativa
in  esame,  delle  nuove  norme  introdotte  sulla  base dell'Accordo
dell'8 agosto 2001.
    In  sostanza, a seguito della sopravvenuta citata normativa, deve
ritenersi  caducato (prima che abbia potuto avere pratica attuazione)
il  comma 5  dell'art. 83,  che attribuiva ai ministri della sanita',
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i poteri di
accertamento,  di  individuazione  delle  basi imponibili dei tributi
regionali  e  di  determinazione  delle  variazioni  in aumento delle
aliquote dei tributi medesimi.
    E   debbono   ritenersi   caducati,  essendo  venuto  meno  detto
essenziale  momento  procedimentale, anche i commi 6 e 7 del medesimo
art. 83,   i   quali   prevedevano,  rispettivamente,  che  entro  il
31 ottobre  di  ogni  anno  le  Regioni deliberassero l'aumento delle
aliquote  dei  propri  tributi  nei  termini  stabiliti  in  sede  di
Conferenza  permanente,  e  che,  in  caso  di inerzia da parte delle
Regioni nell'adozione delle misure di cui al sesto comma, il Governo,
previa diffida, provvedesse in via sostitutiva.
    Peraltro,  con  memoria  depositata il 1° ottobre 2003, la stessa
Regione  Toscana  ha  chiesto che la Corte costituzionale dichiari la
sopravvenuta  carenza  di  interesse rispetto al ricorso proposto, in
quanto  la  norma  impugnata,  che  non ha mai avuto applicazione, e'
stata superata dalla successiva legislazione.
    Di conseguenza, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 83, commi 5, 6 e
7,   della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto
comma,  97,  117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana
con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1206