MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2003 

Scioglimento della societa' cooperativa «Edilizia Citisus a r.l.», in
Milano.
(GU n.265 del 14-11-2003)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Edilizia
Citisus a r.l.», con sede in Milano, corso Italia, 8;
  Vista  la  nota  prot.  n. 676 dell'1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in  data 19 marzo 2001 relativo alla
societa'  cooperativa  «Edilizia Citisus a r.l.», con sede in Milano,
corso  Italia  8,  da  cui  risulta  che  la  medesima  trovasi nelle
condizioni  previste  dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2,
comma  1,  della  legge  17 luglio 1975 n. 400, perche' sussistono le
seguenti  cause  non  ha  depositato bilanci dopo quello al 30 giugno
1982,  da  allora  non  ha  compiuto  atti  di  gestione, non vi sono
pendenze patrimoniali da definire e quindi non e' possibile procedere
ad  un  eventuale  recupero coatto relativo ai contributi biennali di
revisione non versati per i bienni 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Edilizia  Citisus  a r.l.», sede legale
Milano,  corso Italia, 8, costituita per rogito notaio dott. De Carli
Giuseppe   di  Milano,  in  data  24 settembre  1968,  repertorio  n.
90259/15431   racc.   B.U.S.C.  n.  6159/106487,  codice  fiscale  n.
02132480159  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario
liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma,
come  modificato  dall'art.  18  della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e
dell'art.  2,  comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto
non  ha  depositato  bilanci dopo quello al 30 giugno 1982, da allora
non  ha  compiuto atti di gestione, non vi sono pendenze patrimoniali
da  definire  e  quindi  non  e'  possibile procedere ad un eventuale
recupero  coatto  relativo  ai  contributi  biennali di revisione non
versati per i bienni 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti