MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano «Ranitidina D&G»
(GU n.265 del 14-11-2003)

             Estratto decreto n. 917 del 7 ottobre 2003
    Medicinale: RANITIDINA D&G.
    Titolare A.I.C.:
    Confezioni  autorizzate,  n.  A.I.C.  e  classificazione ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1°
febbraio 2001:
      20 compresse rivestite con film da 150 mg;
      A.I.C. n. 035860028/MG (in base 10) 126CKW (in base 32);
      classe «A» nota 48.
    Il  prezzo  massimo  di  cessione al Servizio sanitario nazionale
derivante dalla contrattazione dell'azienda e' stabilito in 4,22 euro
(prezzo ex-factory, IVA esclusa);
    Il  prezzo  al  pubblico definito in base alle quote di spettanza
alla  distribuzione  di  cui  allo schema allegato alla delibera CIPE
richiamata nelle premesse e' di 6,96 euro euro (IVA inclusa);
      10 compresse rivestite con film da 300 mg;
      A.I.C. n. 035860055/MG (in base 10) 126CLR (in base 32);
      classe «A» nota 48.
    Il  prezzo  massimo  di  cessione al Servizio sanitario nazionale
derivante dalla contrattazione dell'azienda e' stabilito in 4,22 euro
(prezzo ex-factory, IVA esclusa).
    Il  prezzo  al  pubblico definito in base alle quote di spettanza
alla  distribuzione  di  cui  allo schema allegato alla delibera CIPE
richiamata nelle premesse e' di 6,96 euro (IVA inclusa);
      20 compresse rivestite con film da 300 mg;
      A.I.C. n. 035860067/MG (in base 10) 126CM3 (in base 32);
      classe «A» nota 48.
    Il  prezzo  massimo  di  cessione al Servizio sanitario nazionale
derivante dalla contrattazione dell'azienda e' stabilito in 9,43 euro
(prezzo ex-factory, IVA esclusa).
    Il  prezzo  al  pubblico definito in base alle quote di spettanza
alla  distribuzione  di  cui  allo schema allegato alla delibera CIPE
richiamata nelle premesse e' di 15,56 euro (IVA inclusa);
    Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito
il numero di A.I.C. come di seguito specificato:
      10 compresse rivestite con film da 150 mg;
      A.I.C. n. 035860016/MG (in base 10) 126CKJ (in base 32);
      60 compresse rivestite con film da 150 mg;
      A.I.C. n. 035860030/MG (in base 10) 126CKY (in base 32);
      90 compresse rivestite con film da 150 mg;
      A.I.C. n. 035860042/MG (in base 10) 126CLB (in base 32);
      30 compresse rivestite con film da 300 mg;
      A.I.C. n. 035860079/MG (in base 10) 126CMH (in base 32).
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
    Composizione:  1  compressa  rivestita  con  film da 150 e 300 mg
contiene:
      principio attivo: ranitidina 150 e 300 mg;
      eccipienti:   cellulosamicrocristallina,   magnesio   stearato,
polimetacrilato,      croscarmellosasodica,     opadry     OY-S-28814
(idrossipropilmetilcellulosa,    polietilenglicole    6000,   titanio
diossido (colorante E171, talco).
    Classificazione  al  fini  della  fornitura:  da  vendersi dietro
presentazione di ricetta medica.
    Produzione confezionamento e controllo: Clonmell Healthcare Ltd -
Waterford Road Clonmel Co Tipperary - lreland.
    Confezionamento   anche  presso:  Cardinal  Health  Germany  GmbH
Steinbeisestrasse 2, Postfach 1460 73614 Schomdorf - Germany.
    Indicazioni   terapeutche:   ulcera  duodenale,  ulcera  gastrica
benigna,   ulcera  stomale,  esofagite  da  reflusso  e  sindrome  di
Zollinger Ellison.  Trattamento sintomatico a breve termine di pirosi
ed eruttazioni acide in malattia gastroesofagea da reflusso.
    Terapia  di  mantenimento  per  pazienti  affetti da esofagite da
reflusso   Trattamento  profilattico  dell'ulcera  duodenale  cronica
recidivante.
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo
allegato al presente decreto.
    E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto
allegato al presente decreto.
    E'   fatto   obbligo   all'azienda   interessata   di  comunicare
trimestralmente  ogni  variazione  di  prezzo  o  nuovo  prezzo della
specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.
    La   presente   autorizzazione  e'  rinnovabile  alle  condizioni
previste  dall'art.  10  della  direttiva  65/65 CEE modificata dalla
direttiva  93/39  CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi
di  fabbricazione  e  delle  tecniche  di controllo della specialita'
previsti  nel  dossier  di  autorizzazione  depositato  presso questo
Ministero.  Tali  metodi  e controlli dovranno essere modificati alla
luce  dei  progressi  scientifici  e  tecnici, I progetti di modifica
dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
    Decorrenza  di  efficacia  del  decreto:  dalla  data  della  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.