MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2003 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Euro-Unione  a r.l.», in
Pioltello.
(GU n.265 del 14-11-2003)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea della societa' cooperativa «Euro-Unione
a  r.l.»,  con  sede  in  Pioltello  (Milano),  fraz.  Seggiano,  via
Donatello, 7;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in data 19 giugno 2000 relativo alla
societa'  cooperativa  «Euro-Unione  a  r.l.»,  con sede in Pioltello
(Milano),  fraz.  Seggiano,  via  Donatello, 7, da cui risulta che la
medesima  trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice
civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400,
perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla
costituzione,  non ha compiuto atti di gestione, non e' in condizione
di  raggiungere  lo scopo per il quale e' stata costituita, non ha un
attivo  da  liquidare  e  quindi  non  e'  possibile  procedere ad un
eventuale   recupero   coatto  relativo  ai  contributi  biennali  di
revisione non versati per i bienni 97/98 e 99/00;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
di  cui  all'art.  18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26
settembre  2002  circa lo scioglimento per atto dell'autorita' di cui
all'art.   2544   del  codice  civile  senza  nomina  di  commissario
liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Euro-Unione a r.l.», con sede legale in
Pioltello,  fraz.  Seggiano,  via Donatello, 7, costituita per rogito
notaio  dott.  Pietro  Sormani  di  Milano, in data 10 febbraio 1993,
repertorio  n.  109530/30686,  B.U.S.C.  14917/262948, codice fiscale
10874530156  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario
liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma,
come  modificato  dall'art.  18  della  legge 31 luglio 1992, n. 59 e
dell'art.  2,  comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto
non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di
gestione,  non  e' in condizione di raggiungere lo scopo per il quale
e'  stata  costituita,  non ha un attivo da liquidare e quindi non e'
possibile  procedere  ad  un  eventuale  recupero  coatto relativo ai
contributi  biennali  di  revisione  non versati per i bienni 97/98 e
99/00.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti