Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42).(GU n.45 del 15-11-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»; Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 322 del 7 aprile 2003 concernente «Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1. Modifica all'Art. 48 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R, «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)». Il comma 4 dell'Art. 48 del decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: «4. Gli stabilimenti esistenti alla data del 18 maggio 2001, non in possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 44, comma 1, lettere a), b), c), d), devono adeguarsi entro il 31 maggio 2004. Nel frattempo mantengono il livello minimo di classificazione». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 9 aprile 2003 PASSALEVA Designato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2003.