REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2003, n. 20 

Modifica  al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente
della  giunta  regionale  23 aprile  2001,  n.  18/R  (Regolamento di
attuazione  del  testo  unico  delle  leggi  regionali  in materia di
turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42).
(GU n.45 del 15-11-2003)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del
                           16 aprile 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto   l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, «Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo»;
    Visto  il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R «Regolamento di
attuazione  del  testo  unico  delle  leggi  regionali  in materia di
turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)»;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 322 del 7 aprile
2003  concernente  «Modifica  al  regolamento  regionale  emanato con
decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento  di  attuazione del testo unico delle leggi regionali in
materia  di  turismo  -  legge  regionale  23 marzo  2000,  n.  42)»,
acquisiti  i  pareri del comitato tecnico della programmazione di cui
all'Art.  26,  comma  3,  della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26,
nonche'  dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima
legge regionale n. 26;
                              E m a n a
il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  all'Art.  48  del regolamento regionale emanato con decreto
del  Presidente  della  giunta  regionale  23 aprile  2001,  n. 18/R,
«Regolamento  di  attuazione del testo unico delle leggi regionali in
     materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)».

    Il  comma  4 dell'Art. 48 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente:
    «4.  Gli stabilimenti esistenti alla data del 18 maggio 2001, non
in possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 44, comma 1, lettere
a),  b),  c),  d),  devono  adeguarsi  entro  il  31 maggio 2004. Nel
frattempo mantengono il livello minimo di classificazione».
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 9 aprile 2003
                              PASSALEVA
Designato  con  decreto  del presidente della giunta regionale n. 132
del 22 maggio 2003.