REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2003, n. 17 

Modifiche  al  regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione
del  programma  di  razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/1309)».
(GU n.45 del 15-11-2003)

(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2

    1.  Dopo  l'Art. 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2
«Attuazione   del   programma  di  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999, n. VI/1309)»
e' inserito il seguente:
      «Art.  6-bis  (Procedure  amministrative  per  gli  impianti di
distribuzione  di  gas  metano  per  autotrazione).  - 1. Il presente
articolo  regola  la  procedura  per  il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione  di  nuovi  impianti  stradali,  pubblici  e ad uso
privato,  per  la distribuzione del solo gas metano per autotrazione,
ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di
gas metano per autotrazione.
    2.  La  domanda  di  autorizzazione  e' presentata al sindaco del
comune  dove  si  intende  realizzare  l'impianto e deve indicare con
dichiarazione  sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
      a) le   generalita',   il  domicilio,  il  codice  fiscale  del
richiedente,  o  nel  caso  di  societa',  del  legale rappresentante
unitamente  ai  dati  di  cui  all'Art.  2250, commi 1 e 2 del codice
civile;
      b) la localita' in cui si intende installare l'impianto;
      c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'Art. 5.
    3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:
      a) perizia  giurata,  redatta da tecnico competente ed iscritto
al  relativo  albo  professionale, per la sottoscrizione del progetto
presentato,  contenente  le dichiarazioni di conformita' del progetto
rispetto  alle  presenti  norme,  alle  disposizioni  degli strumenti
urbanistici  vigenti,  alle  prescrizioni  in  materia  di  sicurezza
sanitaria,  ambientale,  stradale,  di  tutela  dei  beni  storici  e
artistici  nonche'  alle  norme  di indirizzo programmatico regionale
nonche'  il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri
impianti    esistenti;   attestante   inoltre   il   rispetto   delle
caratteristiche  delle  aree,  individuate  dal  comune in attuazione
dell'Art.   2   del  decreto  legislativo  n.  32/1998  e  successive
modifiche.  Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire
le   predette   norme,   si   dovra'   attestare  il  rispetto  delle
caratteristiche  delle  aree  in  sintonia  con  quanto dettato dalla
deliberazione  di  giunta  regionale  n. 6/48714 del 29 febbraio 2000
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lombardia n. 11
suppl. ord. del 13 marzo 2000;
      b) certificazione comprovante la disponibilita' dell'area;
      c) disegni    planimetrici   dell'impianto   sottoscritti   dal
responsabile   tecnico   del   progetto  con  l'evidenziazione  della
segnaletica prevista;
      d) copia   della   richiesta   di   allacciamento   alla   rete
distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;
      e) attestazione  prevista  dall'Art.  4,  comma  4, del decreto
Ministero dell'interno 24 maggio 2002.
    Nel  caso  in  cui la domanda sia irregolare, il responsabile del
procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione
dei  documenti  mancanti,  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
presentazione  dell'istanza,  fissando  un termine per l'adempimento.
Contestualmente  alla  presentazione  dell'istanza  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  comunale  il  richiedente  avvia le procedure di
natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.
    4.  Il  responsabile  del  procedimento,  dopo aver verificato la
regolarita'  della  domanda  ed  il  rispetto  delle  caratteristiche
dell'area  oggetto  dell'intervento  ai sensi dell'Art. 2 del decreto
legislativo  n.  32/1998,  indice  una conferenza di servizi ai sensi
dell'Art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. A tal fine, fissa la
data  della  prima  riunione  entro  e  non  oltre venti giorni dalla
presentazione  dell'istanza,  convocando,  anche per via telematica o
informatica,   almeno   dieci   giorni   prima   di   tale  data,  le
amministrazioni   interessate   e   trasmettendo   loro  copia  della
documentazione prodotta dall'istante.
    Devono essere necessariamente convocate:
      l'A.S.L.   territorialmente  competente,  per  gli  aspetti  di
sicurezza sanitaria;
      l'ARPA   territorialmente   competente,   per  gli  aspetti  di
sicurezza e tutela dell'ambiente;
      il  comando  provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di
conformita' alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
      l'ente proprietario della strada;
      l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
      la  Regione  Lombardia, per il parere di conformita' alle norme
di indirizzo programmatico.
    Alle   sedute   della  conferenza  di  servizi  sono  invitati  a
partecipare   il   richiedente   o,   in  sua  vece,  il  progettista
dell'impianto  al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i
chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.
    I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine
di cinquanta giorni dalla convocazione.
    Le   amministrazioni   convocate   partecipano   alla  conferenza
attraverso  un  unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo
vincolante  la  volonta'  della  propria amministrazione. Puo' essere
richiesto,  dalle  amministrazioni  convocate,  uno slittamento della
prima seduta non superiore a dieci giorni.
    Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione  il cui
rappresentante  non  abbia  espresso,  in  sede  di conferenza ovvero
qualora  non  vi abbia partecipato, nei trenta giorni successivi alla
conclusione  della  stessa,  il proprio motivato dissenso al rilascio
dell'autorizzazione   ai   sensi  dell'Art.  14-ter  della  legge  n.
241/1990.
    In  caso  di  motivato  dissenso  di  una  delle  amministrazioni
preposte   al   controllo   dei  requisiti  di  sicurezza  sanitaria,
ambientale,   delle   norme   tecniche   e   di   sicurezza,   ovvero
dell'amministrazione regionale, l'istanza e' rigettata.
    5.  L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area
interessata  all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo
paesaggistico,  agli  adempimenti  di  cui  alla  legge  regionale n.
18/1997.
    6.  Decorsi  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza, la
domanda  si  considera accolta se non e' comunicato al richiedente il
diniego,  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma  3,  decreto legislativo n.
32/1998.  Il sindaco puo', sussistendo ragioni di pubblico interesse,
annullare    l'assenso    illegittimamente   formatosi,   salvo   che
l'interessato  provveda  a sanare i vizi entro il termine fissato dal
comune.
    Contestualmente   al   rilascio   dell'autorizzazione  il  comune
completa il procedimento edilizio.
    7.  L'autorizzazione  si  intende  revocata se entro due anni dal
rilascio  o  dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto
non  venga  attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga
per comprovati motivi legati alle difficolta' nell'allacciamento alla
rete distributiva del metano puo' essere richiesta anche da chi abbia
presentato  l'istanza  di autorizzazione prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento.
    8.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui al comma 6, 7, 8, 9
dell'Art. 6.»
    2.  Al  comma  1 dell'Art. 10 del regolamento regionale 13 maggio
2002, n. 2 dopo il 4° capoverso e' aggiunto il seguente:
    «Gli  automezzi, di proprieta' o in uso esclusivo delle compagnie
aeree  o  di  societa'  che  forniscono  servizi alle stesse, adibiti
esclusivamente   alle  attivita'  operative  all'interno  del  sedime
aeroportuale,  possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto
di  cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno
degli  aeroporti  internazionali  previo  accordo  con i soggetti che
gestiscono  gli  stessi  aeroporti  situati nel territorio regionale.
Resta  l'obbligo  di presentare al comune territorialmente competente
l'elenco  aggiornato  degli automezzi che utilizzano tale impianto ad
uso privato».
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 5 agosto 2003
                              FORMIGONI

Approvato  con  deliberazione  della  giunta regionale n. 7/13878 del
1° agosto 2003.