Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19).(GU n.45 del 15-11-2003)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche 1. Alla legge regionale n. 10/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Adempimenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio). - 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e' autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalita' di corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, nonche' dell'indennita' di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei consiglieri, l'ufficio di presidenza disciplina i criteri e le modalita' per la verifica della presenza dei consiglieri alle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui all'Art. 3»; b) il comma 1 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di assenza da parte dei consiglieri alle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell'arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni, e' operata una ritenuta sulla diaria di cui all'Art. 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati.»; c) ai commi 2, 3 e 3-bis dell'Art. 3 la parola «detrazione» e' sostituita dalla seguente «ritenuta». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2003 STORACE