REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 6 

Modifiche  alla  legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione
della  diaria  a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali
del  Lazio  e  modifiche  alle  leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19;
27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19).
(GU n.45 del 15-11-2003)

(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
                Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  18 marzo  1996, n. 10 e successive
                              modifiche

    1. Alla  legge  regionale  n.  10/1996 sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 2 (Adempimenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio).
- 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e' autorizzato a
modificare   contenuti,   limiti   e   modalita'   di  corresponsione
dell'indennita'   di  cui  all'Art.  1,  nonche'  dell'indennita'  di
missione   e  dei  rimborsi  spese.  Nel  rispetto  dei  diritti  dei
consiglieri,  l'ufficio  di  presidenza  disciplina  i  criteri  e le
modalita'  per la verifica della presenza dei consiglieri alle sedute
del   consiglio,   delle   giunte   o   delle   commissioni  ai  fini
dell'applicazione delle ritenute di cui all'Art. 3»;
      b) il comma 1 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «1. In caso di assenza da parte dei consiglieri alle sedute del
consiglio,  delle  giunte  o  delle  commissioni,  ovvero  di mancata
partecipazione,  nell'arco  della  medesima  giornata,  al trenta per
cento  delle  votazioni  complessivamente effettuate nelle sedute del
consiglio,  delle giunte o delle commissioni, e' operata una ritenuta
sulla  diaria  di cui all'Art. 1 pari a quella prevista nei confronti
dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati.»;
      c) ai  commi 2, 3 e 3-bis dell'Art. 3 la parola «detrazione» e'
sostituita dalla seguente «ritenuta».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 marzo 2003
                               STORACE