REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2003, n. 50 

Regolamento   per   l'assegnazione   ai   comuni  delle  risorse  per
l'abbattimento  dei  canoni  di  locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo,  ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'Art.
4, commi da 76 a 78, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.
(GU n.46 del 22-11-2003)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico
delle  norme  in  materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso»,  il  cui  Art.  30  prevede che i criteri e le modalita' ai
quali  l'amministrazione  regionale deve attenersi per la concessione
di  incentivi  sono predeterminati con regolamento, qualora non siano
gia' previsti dalla legge;
    Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo  ed  in  particolare  l'Art. 11 che ha istituito, presso il
Ministero  dei  lavori  pubblici,  il fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione;
    Visto  il  decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno
1999  relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori
per  beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e
dei criteri per la loro determinazione;
    Visto  l'Art.  4,  commi  76 e 77, della legge regionale n. 4 del
26 febbraio   2001,   disciplinante   la  concessione  di  contributi
finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione per gli immobili
di proprieta' privata;
    Preso  atto  che  le  due  succitate  legislazioni  hanno trovato
ulteriore   dettaglio   normativo  con  la  predisposizione  dei  due
regolamenti  regionali,  rispettivamente  approvati  con  decreto del
presidente  della Regione 28 settembre 2001, n. 0359/Pres, per quanto
riguarda  la  legge  regionale n. 4/2001 e con decreto del presidente
della  Regione  29 luglio  2002, n. 0228/Pres. per quanto concerne la
legge n. 431/1998;
    Considerato che l'Art. 6, comma 30 della legge regionale n. 3 del
25 gennaio  2002 ha trasferito alla direzione regionale dell'edilizia
e   dei   servizi  tecnici,  le  competenze  amministrative  relative
all'applicazione dell'Art. 4, commi 76 e 77, della legge regionale n.
4/2001;
    Ritenuto di adottare il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni
delle  risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili
adibiti   ad  uso  abitativo,  ai  sensi  dell'Art.  11  della  legge
9 dicembre  1998, n. 431 e dell'Art. 4, commi da 76 a 78, della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 330 del
12 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle
risorse  per  l'abbattimento  dei  canoni  di  locazione  di immobili
adibiti   ad  uso  abitativo,  ai  sensi  dell'Art.  11  della  legge
9 dicembre  1998, n. 431 e dell'Art. 4, commi da 76 a 78, della legge
regionale  26 febbraio  2001,  n.  4»  nel testo allegato al presente
provvedimento  quale  parte integrante e sostanziale, in sostituzione
dei  due  precedenti regolamenti approvati con decreto del presidente
della   Regione  28 settembre  2001,  n.  0359/Pres,  e  decreto  del
presidente della Regione 29 luglio 2002, n. 0228/Pres..
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 febbraio 2003
                                TONDO