Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).(GU n.47 del 29-11-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1713 di data 18 luglio 2003, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento concernente: «modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni annuali di cui all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. 1. Il comma 1 dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg e' sostitto dal seguente: «1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni transitorie di cui all'Art. 7 del regolamento regionale, il pagamento delle contribuzioni, nelle misure indicate dall'Art. 4 del predetto regolamento regionale, deve essere effettuato almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative. Per gli anni successivi all'adesione il pagamento delle contribuzioni deve essere effettuato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di inizio dell'anno assicurativo di riferimento». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003 Registro n. 1, foglio n. 5.