REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 luglio 2003, n. 136 

Modifica   del   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
18 aprile  2001,  n.  12-63/Leg.  (Regolamento  di  esecuzione per la
determinazione  delle  contribuzioni  previdenziali  annuali  di  cui
all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come
sostituito dall'Art. 4, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lettera
h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
(GU n.47 del 29-11-2003)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 12 agosto 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta; visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  secondo  il  quale  alla  giunta
provinciale  spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie
che,  secondo  l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla potesta'
regolamentare della provincia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1713 di data
18 luglio  2003,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema di
regolamento  concernente:  «modifica del decreto del presidente della
giunta  provinciale  18 aprile  2001,  n.  12-63/Leg. (Regolamento di
esecuzione  per  la determinazione delle contribuzioni annuali di cui
all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come
sostituito  dall'Art.  1,  comma 1, lettera h), della legge regionale
19 luglio 1998, n. 6)»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   dell'Art.  4  del  decreto  del  presidente  della  giunta
              provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg.
    1. Il comma 1 dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta
provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg e' sostitto dal seguente:
    «1.  Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo e
le  disposizioni  transitorie  di  cui  all'Art.  7  del  regolamento
regionale,  il  pagamento  delle contribuzioni, nelle misure indicate
dall'Art.   4   del   predetto  regolamento  regionale,  deve  essere
effettuato  almeno  contestualmente  all'adesione  alle  varie  forme
assicurative. Per gli anni successivi all'adesione il pagamento delle
contribuzioni deve essere effettuato non oltre il quindicesimo giorno
successivo   alla   data   di   inizio   dell'anno   assicurativo  di
riferimento».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 29 luglio 2003 Registro n. 1,
foglio n. 5.