N. 1009 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2003

Ordinanze emesse il 7 marzo 2003 (pervenute alla Corte costituzionale
il  28 ottobre  2003)  dal  tribunale  di  Asti a carico di: Morozova
Ekaterina (R.O. 1009/2003); Peter Gloria (R.O. 1010/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Eccessiva  afflittivita' della misura - Violazione del principio di
  ragionevolezza  -  Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di
  reato  di analoga gravita' - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.48 del 3-12-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
n. 606/2003 RGNR nei confronti di Morozova Ekaterina difesa d'ufficio
dall'avv.  M.  Aufiero del foro di Asti sottoposta ad indagini per il
reato  di  cui  all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 come
modificato dalla legge n. 189/2002.
    All'udienza  di  convalida  il  difensore  sollevava questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con
gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione.
    Poiche'  l'arresto  risulta essere stato eseguito in presenza dei
presupposti  richiesti dalla norma, questo giudice riteneva rilevante
e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
sollevata, pertanto non convalidava l'arresto (rimettendo in liberta'
l'arrestata   non  potendo  la  convalida  avere  luogo  nei  termini
stabiliti  dalla  legge)  riservandosi  di  depositare la motivazione
relativa alla presente ordinanza.

                             Motivazione

    La  questione  sollevata  risulta  essere  rilevante  rispetto al
procedimento   in   corso   in  quanto  esistono  i  presupposti  per
convalidare l'arresto.
    In  effetti  la norma in questione, l'art. 14, comma 5-quinquies,
del  d.lgs.  n. 286/1998  solleva  dei  dubbi  in  relazione alla sua
conformita' con alcune disposizioni costituzionali.
    1.  - Pare  configgere  con 1'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo  della  ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato
in  esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un
reato  contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di
un anno di arresto).
    L'art. 380  c.p.p.,  al contrario, prevede l'arresto obbligatorio
solo  in  caso  di delitti di particolare gravita' o di pericolosita'
sociale (quale il furto in abitazione o con strappo).
    Il   reato   in   esame,   invece,   punisce   un   comportamento
sostanzialmente  diverso,  che  deve  ritenersi,  tenendo conto della
stessa  qualificazione  e  quantificazione  della  pena assegnata dal
legislatore, di allarme sociale.
    Pertanto   non   si   comprende   la  disparita'  sostanziale  di
trattamento  tra che viene solo colto in flagfranza di questo reato e
chi  invece viene colto in flagranza di altro reato di pari gravita',
nel  primo  caso  e'  obbligatorio  l'arresto,  nell'altro neppure e'
previsto.
    2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione
in  esame  sembra porsi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione
che  prevede  che la privazione della liberta' personale solo in casi
eccezionali di necessita' ed urgenza.
    In vero non sembrano sussistere i due requisiti.
    L'arresto  non  puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo'
essere  preordinato  alla  applicazione  di  alcuna misura cautelare,
venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale.
    Inoltre  neppure  puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio
direttissimo  richiede  un  situazione  di particolare evidenza della
prova e non necessariamente un precedente arresto.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  sollevata  per  violazione  degli  artt.  3  e 13 della
Costituzione;
    Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per
altra causa, sopende il giudizio di convalida;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche' ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        Asti, addi' 7 marzo 2003
                        Il giudice: Palladino
03C1234