N. 1012 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2003

Ordinanza   emessa   il   24   marzo   2003   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  28 ottobre  2003)  dal  tribunale  di  Asti  nel
procedimento penale a carico di Iyoho Mercy

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Eccessiva  afflittivita' della misura - Violazione del principio di
  ragionevolezza  -  Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di
  reato  di analoga gravita' - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.48 del 3-12-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
n. 814/2003  RGNR  nei  confronti  di  Iyoho  Mercy difesa di ufficio
dall'avv. Rampone  del  Foro  di  Asti  sottoposta ad indagini per il
reato  di  cui  all'art. 14,  comma  5-ter  d.lgs.  n. 286/1998  come
modificato dalla legge n. 189/2002.
    All'udienza  di  convalida  il  difensore  sollevava questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con
gli  artt. 3,  13  e 97 della Costituzione. Poiche' l'arresto risulta
essere  stato  eseguito  in  presenza dei presupposti richiesti dalla
norma,   questo  giudice  riteneva  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  sollevata,  pertanto  non
convalidava  l'arresto  (rimettendo  in  liberta'  la  arrestata  non
potendo  la  convalida avere luogo nei termini stabiliti dalla legge)
riservandosi  di  depositare  la  motivazione  relativa alla presente
ordinanza.

                             Motivazione

    La  questione  sollevata  risulta  essere  rilevante  rispetto al
procedimento   in   corso   in  quanto  esistono  i  presupposti  per
convalidare l'arresto.
    In effetti la norma in questione, l'art. 14 comma 5-quinquies del
d.lgs.   n. 286/1998   solleva   dei  dubbi  in  relazione  alla  sua
conformita' con alcune disposizioni costituzionali.
    1.  -  Pare  configgere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo  della  ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato
in  esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un
reato  contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di
un anno di arresto).
    L'art. 380  c.p.p.,  al contrario, prevede l'arresto obbligatorio
solo  in  caso  di  delitti  di particolare gravita' o caratterizzati
dalla  pericolosita'  sociale  (quale  il  furto  in abitazione o con
strappo).
    Il   reato   in   esame,   invece,   punisce   un   comportamento
sostanzialmente  diverso,  che  deve  ritenersi,  tenendo conto della
qualificazione  e  quantificazione  della pena assegnata dallo stesso
legislatore, di allarme sociale.
    Pertanto  non  si compie la disparita' sostanziale di trattamento
tra  chi  viene colto in flagranza di questo reato e chi invece viene
colto in flagranza di altro reato di pari gravita', nel primo caso e'
obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure e' previsto.
    2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione
in  esame  sembra  porsi i contrasto con l'art. 13 della Costituzione
che  prevede  che la privazione della liberta' personale solo in casi
eccezionali di necessita' ed urgenza.
    In vero non sembrano sussistere i due requisiti.
    L'arresto  non  puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo'
essere  preordinato  alla  applicazione  di  alcuna misura cautelare,
venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale.
    Inoltre,  neppure puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio
direttissimo  richiede  una  situazione di particolare evidenza della
prova e non necessariamente un precedente arresto.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  sollevata  per  violazione  degli  artt,  3  e 13 della
Costituzione;
    Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per
altra causa;
    Sospende il giudizio di convalida;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica e della
Camera dei deputati.
        Asti, addi' 24 marzo 2003
                        Il giudice: Palladino
03C1236