N. 1018 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2003
Ordinanza emessa il 28 luglio 2003 dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Genduso Giuseppina contro Ministero del tesoro ed altro Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo. - Costituzione, artt 3 e 38(GU n.48 del 3-12-2003 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, iscritto al numero 972/AC del registro di segreteria, proposto da Genduso Giuseppa ved. Filippone, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo D'Asaro, presso il cui studio in Palermo, via XX settembre n. 29, ha eletto domicilio; Contro Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Istituto nazionale previdenza ed assistenza dipendenti pubblici (INPDAP), in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360; Avverso la sentenza n. 344/2002 del giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, depositata il 21 marzo 2002. Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2003 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Giacomo D'Asaro ed il dott. Dino nell'interesse dell'INPDAP. Esaminati gli atti ed i documenti della causa. F a t t o La signora Genduso Giuseppina, titolare dal 28 ottobre 1988 della pensione di reversibilita' iscrizione n. 12345346 in qualita' di vedova del signor Filippone Stefano nonche' titolare, dal 1° settembre 1995, di pensione diretta n. 12349978, aveva richiesto la corresponsione dell'indennita' integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di reversibilita'. Poiche' l'amministrazione aveva al riguardo opposto il divieto di cumulo di indennita' integrativa speciale o altra similare indennita', previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, per il titolare di piu' trattamenti pensionistici, la signora Genduso proponeva ricorso innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della indennita' integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza. Con sentenza n. 344 del 4 dicembre 2001/21 marzo 2002, il giudice unico per le pensioni presso detta Sezione respingeva il ricorso sostenendo che l'i.i.s. spettasse ad un solo titolo e comunque nella misura dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con atto ritualmente notificato, la signora Genduso ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 516 del 2000 e richiamandosi ai piu' recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti. All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti. D i r i t t o Il primo giudice sostiene che il ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo stesso ente previdenziale, entrambi decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non ha diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo I.N.P.S. Nel caso all'esame del collegio, dunque, viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennita' integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennita' integrative speciali, facendo salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti. Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennita' di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimita' costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se' non, incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennita' di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalita' di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennita' di contingenza (o similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attivita' alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresi', osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purche' sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilita' di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennita' anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 pervenendo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennita' di contingenza (o indennita' equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilita), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989, n 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.». La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiche', mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di piu', pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennita' di contingenza ed indennita' similari». Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'i.i.s. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente vulnus degli artt. 3 e 38 della Costituzione, perche' in ogni caso l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, e' necessario sia posto dalla legge. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente giudizio perche' l'appello della signora Gianduso puo' essere accolto soltanto se non permanga nell'ordinamento la disposizione delle cui legittimita' costituzionale si dubita.
P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, visti gli articoli 134 Cost. e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di piu' pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost. Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2003. Il Presidente: Sancetta 03C1241