N. 1018 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il 28 luglio 2003 dalla Corte dei conti sez. giur.
di  appello  per  la  Regione Sicilia sul ricorso proposto da Genduso
Giuseppina contro Ministero del tesoro ed altro

Previdenza  e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni
  -  Divieto  di  cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale  sui
  diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del
  trattamento   pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi
  operante  il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale
  -   Mancata   previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento
  rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana
  a  seguito  della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt 3 e 38
(GU n.48 del 3-12-2003 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso in appello,
iscritto  al  numero  972/AC  del registro di segreteria, proposto da
Genduso  Giuseppa  ved.  Filippone,  rappresentata e difesa dall'avv.
Giacomo  D'Asaro,  presso  il cui studio in Palermo, via XX settembre
n. 29, ha eletto domicilio;
    Contro Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in
Palermo,  via  A.  De Gasperi n. 81; Istituto nazionale previdenza ed
assistenza  dipendenti  pubblici  (INPDAP), in persona del suo legale
rappresentante  pro  tempore  domiciliato  presso  la  sede legale in
Palermo, via Resuttana n. 360;
    Avverso  la sentenza n. 344/2002 del giudice unico delle pensioni
della  sezione  giurisdizionale  della Corte dei conti per la Regione
siciliana, depositata il 21 marzo 2002.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  23  maggio 2003 il relatore,
consigliere  dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Giacomo D'Asaro ed il dott.
Dino nell'interesse dell'INPDAP.
    Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

                              F a t t o

    La signora Genduso Giuseppina, titolare dal 28 ottobre 1988 della
pensione  di  reversibilita'  iscrizione  n. 12345346  in qualita' di
vedova   del  signor  Filippone  Stefano  nonche'  titolare,  dal  1°
settembre  1995,  di pensione diretta n. 12349978, aveva richiesto la
corresponsione  dell'indennita' integrativa speciale in misura intera
anche  sulla  pensione  di  reversibilita'. Poiche' l'amministrazione
aveva  al  riguardo  opposto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'
integrativa   speciale   o   altra   similare   indennita',  previsto
dall'art. 99  del  d.P.R.  n. 1092/1973,  per  il  titolare  di  piu'
trattamenti  pensionistici,  la  signora  Genduso  proponeva  ricorso
innanzi  la  Corte  dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana,   deducendo   di   avere  diritto  alla  erogazione  della
indennita'  integrativa  speciale  in  misura  intera  su  entrambi i
trattamenti di quiescenza. Con sentenza n. 344 del 4 dicembre 2001/21
marzo  2002,  il  giudice  unico per le pensioni presso detta Sezione
respingeva  il  ricorso  sostenendo che l'i.i.s. spettasse ad un solo
titolo   e  comunque  nella  misura  dell'importo  corrispondente  al
trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  il  fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
    Con  atto ritualmente notificato, la signora Genduso ha impugnato
la  predetta  sentenza,  chiedendone  la riforma con riferimento alla
sentenza  della  Corte costituzionale n. 516 del 2000 e richiamandosi
ai piu' recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti.
    All'odierna  udienza  le  parti  hanno  insistito nelle richieste
formulate con gli atti scritti.

                            D i r i t t o

    Il  primo giudice sostiene che il ricorrente, in godimento di due
trattamenti  pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo
stesso  ente  previdenziale,  entrambi  decorrenti  da data anteriore
all'entrata  in  vigore  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724 non ha
diritto  alla  corresponsione dell'indennita' integrativa speciale su
entrambe  le  pensioni  percepite,  stante  l'operare  del divieto di
cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del
1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo I.N.P.S.
    Nel  caso  all'esame  del  collegio,  dunque,  viene in questione
nuovamente   il   problema  del  cumulo  dell'indennita'  integrativa
speciale  tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi
la  disposizione  del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del
1973;  disposizione  che,  anche  dopo  la  integrazione  operata dal
giudice  delle  leggi  (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo
delle   indennita'   integrative  speciali,  facendo  salvo  soltanto
l'importo  corrispondente  al trattamento minimo di pensione previsto
per il fondo lavoratori dipendenti.
    Al  riguardo  deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000,
emessa  in  occasione  di  questione  analoga  riferita  al cumulo di
indennita'  di  contingenza  a  favore  di  pensionati  della Regione
siciliana,  il  giudice  delle leggi ha ritenuto che l'illegittimita'
costituzionale  non  deriva  dal  divieto  di cumulo, di per se' non,
incostituzionale,   in   relazione  alla  originaria  funzione  della
indennita'  di  contingenza  (o  similare)  come  elemento aggiuntivo
(correlato  a  percentuale  di stipendio o pensione) e separato dalla
retribuzione  o  pensione,  con  finalita' di adeguarla ad un livello
minimo  rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica
in  presenza  di  divieto  di  cumulo di indennita' di contingenza (o
similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato un limite minimo
o  trattamento  complessivo per le attivita' alle quali si riferisce,
al  di  sotto  del  quale  non  debba  operare il divieto stesso. Ha,
altresi',  osservato  che,  d'altro  canto,  spetta al legislatore la
scelta  tra  diverse  soluzioni,  ferma  l'esigenza  di un equilibrio
finanziario  del  sistema  retributivo  e  pensionistico, purche' sia
rispettata   l'esistenza  dignitosa  del  lavoratore-pensionato,  con
possibilita'  di  distinguere  la  disciplina  del  cumulo  anche con
ragionevoli  differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova
natura  e  funzione  della  indennita'  anzidetta  e alla progressiva
trasformazione  - anche per effetto del conglobamento pensionistico -
della  incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994,
n. 724    pervenendo    alla    dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto
generalizzato  di  cumulo  di indennita' di contingenza (o indennita'
equivalenti  nella  funzione  di  sopperire ad un maggior costo della
vita)  sia  illegittimo  dal punto di vista costituzionale quando, in
presenza  di  diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o
di  pensione  (ovviamente quando non vi sia una incompatibilita), non
sia  previsto  (v.  sentenza  n. 566  del  1989,  n  376 del 1994) un
ragionevole  limite  minimo  di  trattamento economico complessivo (o
altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza
libera  e  dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o
del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto
del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.».
    La  sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da
quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene
la  norma  denunciata fosse sostanzialmente identica, poiche', mentre
nella  seconda  il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 4  della  legge  della  Regione  Sicilia 24
luglio  1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti
del  titolare di piu', pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la
spettanza  ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza e di ogni
altra  maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita,
debba  comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo  di  pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con
la  prima  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma
sostanzialmente  riprodotta  «nella  parte  in  cui  non determina la
misura  del  trattamento complessivo oltre il quale diventi operante,
per  i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo
della indennita' di contingenza ed indennita' similari».
    Ne  deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice
delle  leggi,  la  decurtazione  dell'i.i.s.  in  presenza di diversi
trattamenti    pensionistici,    anche   quando   sia   salvaguardata
l'integrazione  al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi
ragionevole  giustificazione  con  evidente vulnus degli artt. 3 e 38
della  Costituzione,  perche'  in ogni caso l'art. 99, comma secondo,
del  d.P.R.  n. 1092  del  1973  non stabilisce un ragionevole limite
minimo  di  trattamento economico complessivo (o altro sistema con un
indice  rapportato  alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa
del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto
del  quale  il  divieto  debba essere necessariamente escluso: limite
come   la   Corte   costituzionale  ha  ripetutamente  affermato,  e'
necessario sia posto dalla legge.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e' rilevante nel
presente  giudizio  perche'  l'appello  della  signora  Gianduso puo'
essere   accolto   soltanto   se  non  permanga  nell'ordinamento  la
disposizione delle cui legittimita' costituzionale si dubita.
                              P. Q. M.
    La  Corte  dei  conti,  Sezione giurisdizionale di appello per la
Regione siciliana, visti gli articoli 134 Cost. e 23, commi secondo e
terzo, della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 99,  comma  2,  del d.P.R. 29
dicembre  1973,  n. 1092,  nella parte in cui non determina la misura
del  trattamento  complessivo  oltre il quale diventi operante, per i
titolari  di  piu'  pensioni,  il  divieto di cumulo della indennita'
integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
segreteria,  alla  Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente
il    processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
costituzionalita'.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo  nella  camera di consiglio del 23
maggio 2003.
                       Il Presidente: Sancetta
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