N. 1020 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  23  settembre  2003 dalla Corte dei conti sez.
giur.  di  appello  per  la  Regione  Sicilia sul ricorso proposto da
Barone Benito contro INPDAP

Previdenza  e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni
  -  Divieto  di  cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale  sui
  diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del
  trattamento   pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi
  operante  il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale
  -   Mancata   previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento
  rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana
  a  seguito  della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.48 del 3-12-2003 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  adottato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso in appello in
materia  di  pensioni civili, iscritto al numero 807/A/C del registro
di  segreteria,  presentato  dal  signor Barone Benito, elettivamente
domiciliato   in  Tolentino  (Macerata)  presso  lo  studio  del  suo
procuratore  avvocato  Paolo  Guerra,  avverso la sentenza n. 16/01/P
dell'8  gennaio  2001,  emessa dal giudice unico delle pensioni della
sezione   giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
siciliana,  e nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
    Udito  all'udienza  del  3  luglio  2003  il consigliere relatore
Mariano  Grillo l'avvocato Guerra per l'appellante, il dott. Giovanni
Dino per la parte appellata.
    Visti gli atti della causa.

                              F a t t o

    Con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe  il giudice unico delle
pensioni   ha   accolto   il   ricorso   del   signor  Barone  Benito
riconoscendogli  il  diritto  a  percepire  l'indennita'  integrativa
speciale  sulla  pensione  goduta  contemporaneamente alla percezione
della  medesima  indennita' sulla retribuzione da attivita' di lavoro
dipendente,  come  stabilito  dal giudice delle leggi con la sentenza
n. 566  del  1989.  Sull'eccezione  della  controparte  ha dichiarato
prescritti  i ratei della medesima indennita' dal 31 marzo 1991 al 31
luglio  1997. Ha, infine, respinto il ricorso nella parte relativa al
riconoscimento   del   cumulo  di  indennita'  integrative  speciali,
connesse   a  due  diversi  trattamenti  pensionistici,  fatto  salvo
l'obbligo    della    amministrazione    al   rispetto   dell'importo
corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione previsto per il
fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    Con  atto  notificato  in data 6 ottobre 2001 il signor Barone ha
appellato   la   suddetta   sentenza  proponendo  due  motivi:  l'uno
concernente il capo delta sentenza che dichiara prescritti i ratei di
indennita'  integrativa  speciale  sulla  pensione  di reversibilita'
maturati  anteriormente  al  quinquennio  precedente  la  data  detta
richiesta   di   liquidazione   della  medesima  indennita';  l'altro
concernente  il  capo  della  sentenza  con i quale viene respinta la
domanda  tendente  ad  ottenere  la  corresponsione  per intero della
medesima     indennita'    sui    due    trattamenti    pensionistici
contemporaneamente goduti.
    Con  sentenza  di data odierna la sezione ha deciso sul primo dei
motivi dedotti rigettandone l'appello, mentre sull'altro, relativo al
secondo capo della sentenza appellata, provvede con il presente atto.
    Relativamente  al  secondo  motivo,  dunque,  l'appellante  ha in
particolare  eccepito la «violazione dell'art. 136 della Costituzione
per  l'illegittima  applicazione  dell'art. 99,  secondo  comma,  del
d.P.R.  n. 1092/1973  «espunto» dall'ordinamento in quanto dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  e  quindi  annullato. Di conseguenza
violazione  anche  degli  articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale.
Violazione  dell'art. 99,  primo comma del d.P.R. n. 1092/1973: unica
disposizione   in   vigore   che,  come  regola  generale,  statuisce
l'erogazione  dell'I.I.S.  senza  alcuna  eccezione su ogni pensione.
Richiama in merito la giurisprudenza Costituzionale sulla questione e
quella di alcune sezioni della Corte dei conti e ne deduce il diritto
al  cumulo  integrale  della I.I.S. anche in ipotesi di percezione di
due trattamenti pensionistici.
    Conclude,     dopo     disamina    dei    diversi    orientamenti
giurisprudenziali, chiedendo sia dichiarato il diritto del ricorrente
alla   percezione   dell'I.I.S.   in  misura  intera  su  entrambi  i
trattamenti  pensionistici  erogati  dalla amministrazione appellata,
dal  di' dell'avvenuta sospensione o ridotta corresponsione, con ogni
consequenziale statuizione in ordine agli interessi.
    L'INPDAP  si  e'  costituita per resistere all'appello ed afferma
che,  per quanto riguarda il caso di titolarita' di piu' pensioni, e'
consolidato  e  pacifico  l'orientamento giurisprudenziale secondo il
quale,  pur  restando  vietato il cumulo di piu' pensioni, deve farsi
salvo  l'importo  corrispondente  al  minimo INPS e va confermata sul
punto  la  sentenza  che ha respinto la domanda di corresponsione per
intero della I.I.S. su entrambi gli emolumenti pensionistici.
    In  data  2 luglio 2003 l'appellante ha depositato note d'udienza
con le quali richiama l'atto introduttivo ed insiste nelle rassegnate
conclusioni.  In  particolare ha ribadito quanto gia' sostenuto circa
la  natura  non  additiva  della sentenza n. 494/1993 con la quale la
Corte  costituzionale  annullo'  l'art. 99,  secondo comma del d.P.R.
n. 1092  del  1973,  per  le  stesse  ragioni  per  le quali aveva in
precedenza  annullato  con  sentenza  n. 566/1989,  l'art. 99, quinto
comma  dello  stesso  t.u., di talche' l'eccezionale disposizione che
prevedeva  la  corresponsione  dell'I.I.S. ad un solo titolo tra piu'
pensioni  «pubbliche» doveva e deve intendersi venuta meno e la Corte
puo'  avere  soltanto indirettamente suggerito al legislatore, per le
sole  pensioni  pubbliche,  un limite di pensione concorrente (minimo
INPS)  al  di  sotto  del  quale  l'I.I.S.  non  puo' comunque essere
decurtata.
    In  via  subordinata ha eccepito la illegittimita' costituzionale
per  violazione  dell'art. 3  e  36  della Costituzione dell'art. 17,
primo comma, della legge n. 843/1978, nell'ipotesi in cui detta norma
dovesse essere ritenuta in vigore nella parte relativa al titolare di
due  pensioni  «aggiunta»  dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 172/1991, rimettendo alla valutazione di questa Corte se rimettere
gli   atti   alla  Consulta  in  ordine  all'apparente  contrasto  di
dispositivi della Corte costituzionale tra le sentenze nn. 494/1993 e
376/1994   da   un   lato   e  la  sentenza  n. 516/2000  dall'altro,
sussistendo,   in   fattispecie,   l'interesse  del  ricorrente  alla
rivisitazione  dell'art. 99,  secondo  comma,  del d.P.R. n. 1092 del
1973,  ancorche'  la  Consulta  abbia  gia'  chiarito  con  ordinanza
n. 517/2000  che  la  sentenza n. 494 del 1993 ha efficacia ablatoria
dell'art. 99, secondo comma, del citato t.u.
    Alla  udienza  pubblica  il  procuratore  di  parte appellante ha
insistito  nelle  domande,  ragioni  ed  eccezioni  gia'  esposte  in
particolare  evidenziando l'esistenza di un evidente contrasto tra il
riconoscimento  della  sola  integrazione  al minimo INPS nel caso di
cumulo  di  due pensioni ed il riconoscimento integrale del cumulo in
ipotesi   di   concorso  di  pensione  e  retribuzione  da  attivita'
dipendente.
    Il  rappresentante  dell'amministrazione ha insistito nel rigetto
dell'appello.

                            D i r i t t o

    Il  signor  Barone  Benito  con  l'atto  d'appello ha dedotto non
potersi  convenire  con la decisione assunta dal primo giudice che e'
pervenuto  alla  conclusione  che  debba  escludersi  il cumulo delle
indennita'   integrative   speciali   sulle   due   pensioni   godute
dall'appellante,  una diretta e l'altra di riversibilita', tranne che
entro  il  limite  del trattamento minimo di pensione previsto per il
fondo lavoratori dipendenti.
    Al    riguardo   ha   fatto   riferimento   alla   giurisprudenza
costituzionale  in  materia  ed  in  particolare ha osservato che «la
sentenza  (della  Corte  costituzionale)  n. 172/1991 ha perso la sua
provvisoria efficacia essendo stato annullato l'art. 17, primo comma,
della  legge  n. 843/1978  per  effetto  della  sentenza (della Corte
costituzionale) n. 204/1992.
    Con  la sentenza n. 494/1993 la Corte annullo' l'art. 99, secondo
comma  del  d.P.R.  n. 1092/1973,  per le stesse ragioni per le quali
aveva  in  precedenza  annullato con sentenza n. 566/1989, l'art. 99,
quinto  comma dello stesso t.u. di talche' l'eccezionale disposizione
che  prevedeva  la  corresponsione  dell'I.I.S. ad un solo titolo tra
piu'  pensioni  «pubbliche»  doveva  e  deve intendersi venuta meno»,
spettando   in  ogni  caso  al  legislatore  la  scelta  tra  diverse
soluzioni.
    In   conclusione   ha  chiesto  l'accoglimento  dell'appello  con
riconoscimento  del  diritto  dell'odierna  appellante a percepire le
indennita'  integrative  speciali  nella misura intera su entrambe le
pensioni   dalla   stessa   godute.  In  subordine  ha  rimesso  alle
valutazioni  di questo giudice se rinviare gli atti alla Consulta «in
ordine   all'apparente   contrasto   di   dispositivi   della   Corte
costituzionale  tra le sentenze nn. 494/1993 e 376/1994, da un lato e
la   sentenza  n. 516/2000  dall'altro,  sussistendo  in  fattispecie
l'interesse  del  ricorrente alla rivisitazione dell'art. 99, secondo
comma, del d.P.R. n. 1092/1973».
    Il primo giudice, invero, per quanto riguarda il capo di sentenza
in discussione, ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza
n. 494   del   1993   che   ha   dichiarato   la  incostituzionalita'
dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.
    Nel caso all'esame, dunque, viene nuovamente posto al collegio il
problema  del  cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale tra due
trattamenti   pensionistici,  erogati  entrambi  dall'amministrazione
statale,  al  quale  deve  applicarsi  la  predetta  disposizione del
secondo  comma  dell'art. 99  del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione
che,  anche  dopo  la  integrazione  operata  dal giudice delle leggi
(Corte  cost.  n. 494  del  1993),  vieta  il cumulo delle indennita'
integrative  speciali,  salvo  soltanto  l'importo  corrispondente al
trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  il fondo lavoratori
dipendenti, nel caso di piu' trattamenti pensionistici.
    Al  riguardo  deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000,
emessa  in  occasione  di  questione  analoga  riferita  al cumulo di
indennita'  di  contingenza  a  favore  di  pensionati  della Regione
siciliana,  il  giudice  delle leggi ha ritenuto che l'illegittimita'
costituzionale  non  deriva  dal  divieto  di  cumulo, di per se' non
incostituzionale,   in   relazione  alla  originaria  funzione  della
indennita'  di  contingenza  (o  similare)  come  elemento aggiuntivo
(correlato  a  percentuale  di stipendio o pensione) e separato dalla
retribuzione  o  pensione,  con  finalita' di adeguarla ad un livello
minimo  rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica
in  presenza  di  divieto  di  cumulo di indennita' di contingenza (o
similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato un limite minimo
o  trattamento  complessivo per le attivita' alle quali si riferisce,
al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.
    Ha, altresi', osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore
la  scelta  tra  diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio
finanziario  del  sistema  retributivo  e  pensionistico, purche' sia
rispettata   l'esistenza  dignitosa  del  lavoratore-pensionato,  con
possibilita'  di  distinguere  la  disciplina  del  cumulo  anche con
ragionevoli  differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova
natura  e  funzione  della  indennita'  anzidetta  e alla progressiva
trasformazione  - anche per effetto del conglobamento pensionistico -
della  incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994,
n. 724,    pervenendo    alla    dichiarazione    di   illegittimita'
costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto
generalizzato  di  cumulo  di indennita' di contingenza (o indennita'
equivalenti  nella  funzione  di  sopperire ad un maggior costo della
vita)  sia  illegittimo  dal punto di vista costituzionale quando, in
presenza  di  diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o
di  pensione  (ovviamente quando non vi sia una incompatibilita), non
sia  previsto  (v.  sentenza  n. 566  del  1989;  n. 376 del 1994) un
ragionevole  limite  minimo  di  trattamento economico complessivo (o
altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza
libera  e  dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o
del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto
del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.».
    La  sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da
quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene
la  norma  denunciata fosse sostanzialmente identica, poiche', mentre
nella  seconda  il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 4  della  legge  della  regione  Sicilia 24
luglio  1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti
del  titolare  di piu' pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la
spettanza  ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza e di ogni
altra  maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita,
debba  comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo  di  pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con
la  prima  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma
sostanzialmente  riprodotta  «nella  parte  in  cui  non determina la
misura  del  trattamento complessivo oltre il quale diventi operante,
per  i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo
della indennita' di contingenza ed indennita' similari».
    Ne  deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice
delle  leggi,  la  decurtazione  dell'I.I.S.  in  presenza di diversi
trattamenti    pensionistici,    anche   quando   sia   salvaguardata
l'integrazione  al  minimo  INPS,  deve  ritenersi priva di qualsiasi
ragionevole giustificazione con evidente vulnus degli articoli 3 e 38
della  Costituzione,  perche'  in  ogni  caso l'art. 99, comma 2, del
d.P.R.  n. 1092  del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo
di  trattamento  economico complessivo (o altro sistema con un indice
rapportato  alle  esigenze  di  una  esistenza libera e dignitosa del
pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del
quale  il  divieto  debba essere necessariamente escluso: limite che,
come   la   Corte   costituzionale  ha  ripetutamente  affermato,  e'
necessario sia posto dalla legge.
    Vulnus  dell'art. 3  della  Costituzione  che assume il carattere
della   irragionevolezza   per   un  profilo  ancor  piu'  specifico,
particolarmente  evidente  nel  caso  all'esame,  in cui l'indennita'
integrativa  speciale  percepita con la pensione e' cumulabile con la
stessa  indennita' percepita in costanza di rapporto di lavoro presso
l'amministrazione   pubblica,  mentre  lo  stesso  beneficio  non  e'
previsto  per  il  cumulo di piu' pensioni. Il giudice delle leggi in
proposito  (sentenza n. 172/1991) ha statuito che «il passaggio dalla
condizione  di  lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo'
infatti  giustificare  una  minore tutela, in relazione a prestazioni
destinate  ad  assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali
della vita.».
    La  questione  e'  rilevante perche' l'appello del signor Barone,
tendente  ad  ottenere  la  corresponsione  nella misura intera della
indennita'  integrativa  speciale  sui  trattamenti  pensionistici in
godimento, puo' essere accolte soltanto se viene accolta la questione
di  legittimita' costituzionale della disposizione di legge della cui
legittimita' costituzionale si dubita.
                              P. Q. M.
    La  Corte  dei  conti,  sezione giurisdizionale di appello per la
Regione  siciliana,  visti  gli articoli 134 Cost. e 23, commi 2 e 3,
della  legge  n. 87/1953,  dichiara  rilevante  e  non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99,
comma  secondo,  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in
cui  non  determina  la  misura  del trattamento complessivo oltre il
quale  diventi  operante, per i titolari di piu' pensioni, il divieto
di  cumulo  della  indennita' integrativa speciale, per contrasto con
gli articoli 3 e 38 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
segreteria alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il
processo    sino    all'esito    del    giudizio    incidentale    di
costituzionalita'.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia  comunicata  ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo  nella  camera  di consiglio del 3
luglio 2003.
                       Il Presidente: Sancetta
03C1243