N. 1020 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2003
Ordinanza emessa il 23 settembre 2003 dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Barone Benito contro INPDAP Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.48 del 3-12-2003 )
LA CORTE DEI CONTI Ha adottato la seguente ordinanza sul ricorso in appello in materia di pensioni civili, iscritto al numero 807/A/C del registro di segreteria, presentato dal signor Barone Benito, elettivamente domiciliato in Tolentino (Macerata) presso lo studio del suo procuratore avvocato Paolo Guerra, avverso la sentenza n. 16/01/P dell'8 gennaio 2001, emessa dal giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, e nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Udito all'udienza del 3 luglio 2003 il consigliere relatore Mariano Grillo l'avvocato Guerra per l'appellante, il dott. Giovanni Dino per la parte appellata. Visti gli atti della causa. F a t t o Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice unico delle pensioni ha accolto il ricorso del signor Barone Benito riconoscendogli il diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale sulla pensione goduta contemporaneamente alla percezione della medesima indennita' sulla retribuzione da attivita' di lavoro dipendente, come stabilito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 566 del 1989. Sull'eccezione della controparte ha dichiarato prescritti i ratei della medesima indennita' dal 31 marzo 1991 al 31 luglio 1997. Ha, infine, respinto il ricorso nella parte relativa al riconoscimento del cumulo di indennita' integrative speciali, connesse a due diversi trattamenti pensionistici, fatto salvo l'obbligo della amministrazione al rispetto dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con atto notificato in data 6 ottobre 2001 il signor Barone ha appellato la suddetta sentenza proponendo due motivi: l'uno concernente il capo delta sentenza che dichiara prescritti i ratei di indennita' integrativa speciale sulla pensione di reversibilita' maturati anteriormente al quinquennio precedente la data detta richiesta di liquidazione della medesima indennita'; l'altro concernente il capo della sentenza con i quale viene respinta la domanda tendente ad ottenere la corresponsione per intero della medesima indennita' sui due trattamenti pensionistici contemporaneamente goduti. Con sentenza di data odierna la sezione ha deciso sul primo dei motivi dedotti rigettandone l'appello, mentre sull'altro, relativo al secondo capo della sentenza appellata, provvede con il presente atto. Relativamente al secondo motivo, dunque, l'appellante ha in particolare eccepito la «violazione dell'art. 136 della Costituzione per l'illegittima applicazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 «espunto» dall'ordinamento in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi annullato. Di conseguenza violazione anche degli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale. Violazione dell'art. 99, primo comma del d.P.R. n. 1092/1973: unica disposizione in vigore che, come regola generale, statuisce l'erogazione dell'I.I.S. senza alcuna eccezione su ogni pensione. Richiama in merito la giurisprudenza Costituzionale sulla questione e quella di alcune sezioni della Corte dei conti e ne deduce il diritto al cumulo integrale della I.I.S. anche in ipotesi di percezione di due trattamenti pensionistici. Conclude, dopo disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali, chiedendo sia dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici erogati dalla amministrazione appellata, dal di' dell'avvenuta sospensione o ridotta corresponsione, con ogni consequenziale statuizione in ordine agli interessi. L'INPDAP si e' costituita per resistere all'appello ed afferma che, per quanto riguarda il caso di titolarita' di piu' pensioni, e' consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur restando vietato il cumulo di piu' pensioni, deve farsi salvo l'importo corrispondente al minimo INPS e va confermata sul punto la sentenza che ha respinto la domanda di corresponsione per intero della I.I.S. su entrambi gli emolumenti pensionistici. In data 2 luglio 2003 l'appellante ha depositato note d'udienza con le quali richiama l'atto introduttivo ed insiste nelle rassegnate conclusioni. In particolare ha ribadito quanto gia' sostenuto circa la natura non additiva della sentenza n. 494/1993 con la quale la Corte costituzionale annullo' l'art. 99, secondo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, per le stesse ragioni per le quali aveva in precedenza annullato con sentenza n. 566/1989, l'art. 99, quinto comma dello stesso t.u., di talche' l'eccezionale disposizione che prevedeva la corresponsione dell'I.I.S. ad un solo titolo tra piu' pensioni «pubbliche» doveva e deve intendersi venuta meno e la Corte puo' avere soltanto indirettamente suggerito al legislatore, per le sole pensioni pubbliche, un limite di pensione concorrente (minimo INPS) al di sotto del quale l'I.I.S. non puo' comunque essere decurtata. In via subordinata ha eccepito la illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 e 36 della Costituzione dell'art. 17, primo comma, della legge n. 843/1978, nell'ipotesi in cui detta norma dovesse essere ritenuta in vigore nella parte relativa al titolare di due pensioni «aggiunta» dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172/1991, rimettendo alla valutazione di questa Corte se rimettere gli atti alla Consulta in ordine all'apparente contrasto di dispositivi della Corte costituzionale tra le sentenze nn. 494/1993 e 376/1994 da un lato e la sentenza n. 516/2000 dall'altro, sussistendo, in fattispecie, l'interesse del ricorrente alla rivisitazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ancorche' la Consulta abbia gia' chiarito con ordinanza n. 517/2000 che la sentenza n. 494 del 1993 ha efficacia ablatoria dell'art. 99, secondo comma, del citato t.u. Alla udienza pubblica il procuratore di parte appellante ha insistito nelle domande, ragioni ed eccezioni gia' esposte in particolare evidenziando l'esistenza di un evidente contrasto tra il riconoscimento della sola integrazione al minimo INPS nel caso di cumulo di due pensioni ed il riconoscimento integrale del cumulo in ipotesi di concorso di pensione e retribuzione da attivita' dipendente. Il rappresentante dell'amministrazione ha insistito nel rigetto dell'appello. D i r i t t o Il signor Barone Benito con l'atto d'appello ha dedotto non potersi convenire con la decisione assunta dal primo giudice che e' pervenuto alla conclusione che debba escludersi il cumulo delle indennita' integrative speciali sulle due pensioni godute dall'appellante, una diretta e l'altra di riversibilita', tranne che entro il limite del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti. Al riguardo ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia ed in particolare ha osservato che «la sentenza (della Corte costituzionale) n. 172/1991 ha perso la sua provvisoria efficacia essendo stato annullato l'art. 17, primo comma, della legge n. 843/1978 per effetto della sentenza (della Corte costituzionale) n. 204/1992. Con la sentenza n. 494/1993 la Corte annullo' l'art. 99, secondo comma del d.P.R. n. 1092/1973, per le stesse ragioni per le quali aveva in precedenza annullato con sentenza n. 566/1989, l'art. 99, quinto comma dello stesso t.u. di talche' l'eccezionale disposizione che prevedeva la corresponsione dell'I.I.S. ad un solo titolo tra piu' pensioni «pubbliche» doveva e deve intendersi venuta meno», spettando in ogni caso al legislatore la scelta tra diverse soluzioni. In conclusione ha chiesto l'accoglimento dell'appello con riconoscimento del diritto dell'odierna appellante a percepire le indennita' integrative speciali nella misura intera su entrambe le pensioni dalla stessa godute. In subordine ha rimesso alle valutazioni di questo giudice se rinviare gli atti alla Consulta «in ordine all'apparente contrasto di dispositivi della Corte costituzionale tra le sentenze nn. 494/1993 e 376/1994, da un lato e la sentenza n. 516/2000 dall'altro, sussistendo in fattispecie l'interesse del ricorrente alla rivisitazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973». Il primo giudice, invero, per quanto riguarda il capo di sentenza in discussione, ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza n. 494 del 1993 che ha dichiarato la incostituzionalita' dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Nel caso all'esame, dunque, viene nuovamente posto al collegio il problema del cumulo dell'indennita' integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, erogati entrambi dall'amministrazione statale, al quale deve applicarsi la predetta disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennita' integrative speciali, salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, nel caso di piu' trattamenti pensionistici. Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennita' di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimita' costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se' non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennita' di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalita' di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennita' di contingenza (o similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attivita' alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresi', osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purche' sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilita' di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennita' anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennita' di contingenza (o indennita' equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilita), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.». La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiche', mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di piu' pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennita' di contingenza ed indennita' similari». Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'I.I.S. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS, deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente vulnus degli articoli 3 e 38 della Costituzione, perche' in ogni caso l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, e' necessario sia posto dalla legge. Vulnus dell'art. 3 della Costituzione che assume il carattere della irragionevolezza per un profilo ancor piu' specifico, particolarmente evidente nel caso all'esame, in cui l'indennita' integrativa speciale percepita con la pensione e' cumulabile con la stessa indennita' percepita in costanza di rapporto di lavoro presso l'amministrazione pubblica, mentre lo stesso beneficio non e' previsto per il cumulo di piu' pensioni. Il giudice delle leggi in proposito (sentenza n. 172/1991) ha statuito che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.». La questione e' rilevante perche' l'appello del signor Barone, tendente ad ottenere la corresponsione nella misura intera della indennita' integrativa speciale sui trattamenti pensionistici in godimento, puo' essere accolte soltanto se viene accolta la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di legge della cui legittimita' costituzionale si dubita.
P. Q. M. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, visti gli articoli 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di piu' pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost. Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 3 luglio 2003. Il Presidente: Sancetta 03C1243