COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003 

Finanziamenti  pubblici per interventi in materia di realizzazione di
infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e
per  l'avvio  degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal
nord-Africa all'Italia. (Deliberazione n. 71/03).
(GU n.282 del 4-12-2003)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede
la  concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione
di  infrastrutture  di  approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di
gas  naturale  da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del
metanodotto  dall'Algeria  in  Italia  attraverso la Sardegna, per la
realizzazione  di  terminali  di rigassificazione e per l'avvio degli
studi  per  la  realizzazione  di  un  elettrodotto  dal  nord-Africa
all'Italia;
  Visti in particolare del predetto art. 27:
    il  comma  3  che  demanda  al  Comitato interministeriale per la
programmazione   economica  l'approvazione  del  finanziamento  degli
interventi su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
    il  comma  4  con  il  quale  si  autorizza la spesa, relativa ai
suddetti  interventi,  di  18.000.000,00  euro  per  l'anno  2002, di
79.519.000,00  euro  per  l'anno  2003  e  di 136.051.000,00 euro per
l'anno 2004;
  Visto  l'art.  5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che
prevede  l'esclusione  dall'applicazione della disciplina comunitaria
in  materia di appalti pubblici di servizi, introdotta con il decreto
medesimo, per gli appalti da aggiudicarsi in base ad accordi conclusi
con  uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, relativi a servizi
di  interesse  comune  ai  soggetti  firmatari  e  sottoposti a norme
procedurali specifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Visti   gli  articoli 1,  comma  1,  e  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo  del  16 marzo  1999,  n. 79, che attribuisce a titolo di
concessione esclusiva al Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  le  attivita' di distribuzione e di trasmissione dell'energia
elettrica,  compresa  la  gestione  unificata  della  rete nazionale,
nonche'   la   successiva   convenzione   stipulata   tra   Ministero
dell'industria commercio ed artigianato e GRTN S.p.a. che prevede per
quest'ultimo  la  facolta'  di  attuare interventi di potenziamento e
sviluppo  della  rete  mediante  la  realizzazione  di  nuove linee e
stazioni elettriche;
  Tenuto  conto  dei  protocolli  di intesa siglati in data 3 ottobre
2001  e  16 luglio  2003  tra  il Governo italiano e alcuni Stati del
nord-Africa  nel  quadro degli Accordi di cooperazione energetica nel
settore  del  gas  e  dell'elettricita', che prevedono tra l'altro la
realizzazione   di  studi  di  fattibilita'  per  lo  sviluppo  delle
interconnessioni delle reti energetiche dei Paesi interessati;
  Considerato  che occorre fissare le linee generali di indirizzo per
l'attuazione  della normativa in argomento, in linea con la normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  imprese, con la
direttiva  98/30/CE  del 22 giugno 1998 in materia di mercato del gas
naturale, nonche' la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  del  26 giugno  2003  che stabilisce un insieme di
orientamenti  alle  reti transeuropee nel settore dell'energia, anche
ai  fini  della  concessione  del  contributo  comunitario  di cui al
regolamento n. 2236/95/CE;
  Considerato  che  e' opportuno operare un riparto programmatico dei
fondi,  definiti  dalla  norma  in  questione,  tra  le  tipologie di
intervento  individuate dalla stessa, tenendo conto sia della fase di
realizzazione   degli   interventi   che  dell'esigenza  di  attivare
specifici studi di fattibilita'
  Ritenuto  che, per la natura di pubblico servizio che rivestono gli
interventi  nel  settore  energetico e per gli accordi internazionali
presi  dal Governo sopra citati, e' opportuno attivare al piu' presto
gli  interventi  previsti  dalla  norma  in argomento con particolare
riguardo  agli  studi  di  fattibilita'  che si riferiscono alla fase
conoscitiva    necessariamente   propedeutica   alla   decisione   di
realizzazione dell'investimento;
  Ritenuto opportuno delineare le linee guida per l'attivazione dello
strumento  agevolativo,  tenuto  conto  di quanto previsto dal citato
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 123, e dall'analoga misura di
incentivazione adottata in ambito comunitario;
  Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Gli  stanziamenti previsti dal comma 4 dell'art. 27 della legge
12  dicembre  2002,  n.  273,  che ammontano complessivamente a 233,6
Meuro  per  gli  anni 2002-2004, sono ripartiti in via programmatica,
sulla  base  delle indicazioni di cui in premessa, tra gli interventi
previsti  al  comma  1  della  medesima norma nella misura di seguito
indicata:
    2,0 Meuro per gli studi di fattibilita' inerenti la realizzazione
di un elettrodotto dal nord dell'Africa all'Italia;
    231,6  Meuro  per  gli  studi  di fattibilita' e la realizzazione
degli  interventi  relativi  a  infrastrutture di approvvigionamento,
trasporto  e  stoccaggio  di  gas  naturale, di particolare rilevanza
strategica, con particolare riguardo alla costruzione del metanodotto
dall'Algeria   all'Italia  attraverso  la  Sardegna  nonche'  per  la
realizzazione     di     terminali    di    rigassificazione.    Piu'
dettagliatamente:  il  20%  dei  predetti  231,6  Meuro, pari a 46,32
Meuro,  e'  assegnato  ai  citati  studi  di fattibilita', compresi i
servizi  di ingegneria di base, mentre l'80%, pari a 185,28 Meuro, e'
destinato   agli   interventi   relativi   al  potenziamento  e  alla
realizzazione  di  infrastrutture  di approvvigionamento, trasporto e
stoccaggio   di  gas  naturale,  compresi  i  servizi  di  ingegneria
connessi;
  2.  All'onere relativo agli interventi di cui al precedente punto 1
si  provvede  a  valere sui fondi assegnati dal comma 4 dell'art. 27,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 per gli anni 2002 e 2003.
  3.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  con proprio decreto
individua  le  linee generali per l'attivazione dei contributi di cui
al  punto 1, i requisiti di validita' dei progetti, in relazione agli
obiettivi  indicati  dalla  legge  in  materia  di'  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas e di crescita del mercato energetico, anche
in   termini   di  valutazione  tecnico-economica  degli  effetti  di
incremento della capacita' e dell'efficienza delle infrastrutture nel
quadro  complessivo  del  sistema  del  gas naturale, e sulla base di
specifiche  procedure di assegnazione articolate secondo i principi e
le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
nel rispetto della normativa comunitaria.
  4.  Il  decreto  di  cui al punto 3 deve prevedere un contributo in
conto  capitale  fino al 50% delle spese ammissibili per la redazione
degli  studi di fattibilita' di cui al punto 1, compresi i servizi di
ingegneria di base, mentre per la realizzazione delle opere, compresi
i  servizi di ingegneria connessi, la concessione di un finanziamento
agevolato  fino  al  25  %  delle spese ammissibili. Il finanziamento
agevolato  concesso  e'  rimborsato al tasso di interesse dello 0,50%
annuo.  La decorrenza del rimborso inizia un anno dopo la conclusione
del  piano delle erogazioni e comunque non oltre 5 anni dalla data di
emanazione   del  provvedimento  di  concessione,  secondo  un  piano
pluriennale di rientro a rate costanti di capitale ed interessi della
durata  di  5  anni,  con  rate  annue  di  rimborso  con scadenza al
31 dicembre di ciascun anno.
  5.  Il  finanziamento dei singoli interventi e' approvato da questo
Comitato su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
  6.  La concessione dei contributi in favore dei programmi di cui al
punto  1  della  presente delibera e' subordinata, ai sensi dell'art.
88,  paragrafo  2,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
  7.   Al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ai  sensi  delle
discipline  vigenti  in  materia,  spettano le funzioni di controllo,
verifica    e    monitoraggio   delle   iniziative,   da   espletarsi
opportunamente  nelle progressive fasi di realizzazione dei programmi
approvati,  presentando  a  questo  Comitato  una  relazione  annuale
sull'andamento  di  tutto  il  programma.  La  prima relazione dovra'
essere presentata entro dicembre 2004.
    Roma, 29 settembre 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003.
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanza, foglio 316