ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2003 

Fissazione  dell'aliquota  per  il calcolo degli oneri di gestione da
dedursi  dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2004 ai fini
della  determinazione  dei  contributi  che gravano sui premi stessi.
(Provvedimento n. 2225).
(GU n.282 del 4-12-2003)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                  SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
                        INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n.  449,  ed in particolare l'art. 123 in base al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
delle  imprese  ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo
unico,  che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte,
debbono  essere  applicati  sui premi depurati di un'aliquota per gli
oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive modificazioni ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed,  in
particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 2139 del 20 dicembre 2002, con il
quale  e'  stata  fissata  l'aliquota  per  gli  oneri di gestione da
dedursi   dai  premi  incassati,  escluse  le  tasse  e  le  imposte,
nell'esercizio  2003  ai fini della determinazione dei contributi che
gravano sui premi stessi;
  Rilevato  che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio
2002 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e
vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto
e' stata pari al 5,58%;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  fissare, per l'anno 2004, un'aliquota
piu'   contenuta  rispetto  a  quella  del  6,5%  prevista  nell'anno
precedente;
  Ritenuta  l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
                              Dispone:
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono  commisurati  ai  premi,  escluse le tasse e le imposte, debbono
essere  applicati,  per  l'esercizio 2004, su tutti i premi incassati
dalle   imprese   di   assicurazione   e   riassicurazione   depurati
dell'aliquota  per  gli  oneri  di  gestione, pari al 6% dei predetti
premi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 novembre 2003
                                              Il presidente: Giannini