N. 1033 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  9 luglio  2003  dal  tribunale  di  Milano nel
procedimento civile vertente tra M.D. S.r.l. e Quaglieri S.r.l.

Procedimento civile - Procedimento davanti al tribunale - Ingiunzione
  di  pagamento  o  di  consegna  ex  art. 186-ter  cod. proc. civ. -
  Presupposti  dell'ordinanza  -  Idoneita'  come prova scritta degli
  estratti  autentici  delle  scritture  contabili  -  Ingiustificata
  estensione  del  privilegio  probatorio  concesso  all'imprenditore
  dall'art. 634,   comma  secondo,  cod.  proc.  civ.  -  Irrazionale
  omogeneita'    di   disciplina   fra   procedimento   monitorio   e
  sub-procedimento   di   ingiunzione   nel   giudizio   ordinario  -
  Illegittima  inversione  dell'onere  della  prova  - Violazione del
  principio del contraddittorio e della parita' delle armi.
- Codice  di procedura civile, art. 186-ter, primo comma, nella parte
  in cui richiama l'art. 634, comma secondo.
- Costituzione,  artt. 3,  24,  comma  secondo,  e 111, commi primo e
  secondo.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa,  iscritta  al  r.g.  n. 3501/2002, promossa da M.D.
S.r.l.,  con  1'avv. Alberto  Mioni, contro Quaglieri S.r.l., con gli
avvocati  Sonia Pennisi e Marialuisa Arioli, ha pronunciato d'ufficio
la seguente ordinanza.
    Con atto di citazione regolarmente notificato, M.D. S.r.l. citava
in giudizio Quaglieri S.r.l., per sentirlo condannare al pagamento di
una  somma  di  denaro,  quale residuo di previa compensazione tra un
maggior  credito vantato e un minor debito riconosciuto in favore del
convenuto.  Infatti,  l'attore  affermava  di essere creditore di una
maggiore   somma   di   denaro,  come  corrispettivo  di  prestazioni
commerciali eseguite in favore dello stesso convenuto, che compensava
con  la  somma  di  denaro  (nella  misura residua ad un acconto gia'
versato)  dovuta  allo  stesso convenuto a titolo di compravendita di
pattini per autoveicoli.
    Per  contro, il convenuto contestava la sussistenza e l'ammontare
delle prestazioni commerciali vantate dall'attore e formulava domanda
riconvenzionale   di   pagamento   della   somma   di  denaro,  quale
corrispettivo della compravendita suddetta.
    Nel   corso   del  procedimento,  entrambi  le  parti  costituite
avanzavano richieste di concessione di ordinanze a articoli 186-bis e
186-ter c.p.c. Precisamente, il convenuto chiedeva l'ordinanza per il
pagamento  di  somme non contestate, ex cit. art. 186-bis, che questo
giudice  rigettava,  considerando  contestata  la  somma,  in  quanto
gravata  da  eccezione  di  compensazione.  Mentre, l'attore chiedeva
ordinanza-ingiunzione,  a  cit.  art. 186-ter,  fondando la richiesta
sopra  una  prova  scritta  del  diritto fatto valere, consistente in
estratti  autentici  di  scritture  contabili,  ex  art. 634, comma 2
c.p.c.
    Sussistendo,   dunque,  la  rilevanza  della  questione,  dovendo
decidere  se  concedere  o  meno  l'ordinanza  di ingiunzione, questo
giudice   ritiene   non   manifestamente   infondato   il  dubbio  di
legittimita'  costituzionale  del  cit.  art. 186-ter, nella parte in
cui, richiamando il cit. art. 634, consente l'adozione dell'ordinanza
medesima,  che  ai  sensi del comma 2 dello stesso, e cioe' quando la
prova  scritta  consiste  in tratti autentici di scritture contabili,
per  contrasto  con  gli  artt. 3,  24  comma 2, 11 commi 1 e 2 della
Costituzione.
    Il   cit.  art. 634  pone  una  «norma  eccezionale,  derogatoria
rispetto  ai principi generali in tema di prova nel processo civile»,
volta  ad  agevolare  la  prova  dei  crediti  dell'imprenditore, «in
considerazione  del  particolare  affidamento  che  e'  richiesto nei
rapporti  commerciali,  anche  ai fini della circolazione dei crediti
stessi» (Corte cost., sent. n. 295 del 1995 e ord. n. 545 del 2000).
    Nel  suo  contesto  originario, il privilegio probatorio concesso
all'imprenditore    puo'    trovare    una    giustificazione   nella
particolarita'   del  procedimento  monitorio,  caratterizzato  dalla
emissione    di   un   provvedimento   inaudita   altera   parte,   a
contraddittorio  eventuale  e differito. Un procedimento, dunque, nel
quale  le  prove  documentali poste a sostegno del decreto ingiuntivo
sono  suscettibili  di  una piena valutazione critica solo in seguito
alla   volonta'   dell'ingiunto   di   provocare,  con  l'opposizione
all'ingiunzione, un giudizio a cognizione piena, durante il quale far
valere le proprie diverse ragioni.
    Mentre,   l'idoneita'  probatoria  degli  estratti  autentici  di
scritture contabili, cioe' di documenti precostituiti dalla parte che
intende  avvalersene,  all'interno  di  un giudizio ordinario, sembra
porsi  in  contrasto  con gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2
Cost.
    Con  l'art. 3  Cost., perche' la ratio dell'istituto perde la sua
giustificazione  quando e' gia' instaurato un giudizio ordinario, nel
quale si inserisce il sub-procedimento di ingiunzione.
    Se,  infatti,  la  ratio  del  regime derogatorio, posto dal cit.
art. 634  comma  2, e' volta «ad agevolare (...) la prova dei crediti
dell'imprenditore  in  considerazione del particolare affidamento che
e'   richiesto   nei   rapporti  commerciali,  anche  ai  fini  della
circolazione  dei  crediti stessi» (cit. sent. n. 295 del 1995 e cit.
ord.  545  del  2000),  quando  un  giudizio  e'  gia' instaurato, il
rapporto  commerciale  e'  gia'  oggetto di contestazione giudiziale,
sicche' non corre piu' l'esigenza di tutelarne l'affidamento, ma solo
di valutare la fondatezza delle pretese delle parti.
    Del  resto, la stessa Corte costituzionale (sent. n. 65 del 1996)
ha  opportunamente  istito  sulle  «rilevanti  differenze di natura e
funzione»,  che  intercorrono  tra  il  procedimento  monitorio  e il
sub-procedimento  di  ingiunzione.  E  la conseguente possibilita' di
assumere  l'uno  a tertium comparationis dell'altro, perche' istituti
disomogenei, potrebbe suggerire l'irrazionalita' della omogeneita' di
disciplina  (limitatamente al profilo censurato), quando priva di una
sua   autonoma  giustificazione,  che  nella  specie  sembra  appunto
mancare.
    Con  l'art. 24, comma 2 Cost., perche' nel corso di un giudizio a
contraddittorio  gia'  instaurato  il privilegio probatorio, concesso
all'istante dal cit. art. 634, si aduce in una illegittima inversione
dell'onere probatorio.
    Il   vizio   sembra   la   conseguenza  di  una  mera  proiezione
dell'istituto    dalla   logica   del   procedimento   monitorio   al
sub-procedimento   di   ingiunzione.   Nel   primo,   non   c'e'   il
contradditorio, e quando sara' instaurato, nell'eventuale giudizio di
opposizione,  i,  documenti  posti  a sostegno del decreto ingiuntivo
verranno  nuovamente valutati alla luce dei principi generali in tema
di  prova  nel processo civile (articoli 2697 ss. c.c.). Nel secondo,
invece,  il  contradditorio  e'  gia' instaurato, sicche' controparte
dovra'  adoperarsi  per provare il contrario di quanto risultante dai
documenti precostituiti dall'istante.
    Inoltre,  la presunzione legale di idoneita' degli estratti delle
scritture  contabili,  soprattutto  quando  oggetto del credito fatto
valere dall'istante e' una prestazione di servizi (ipotesi introdotta
con decreto-legge n. 432 del 1995, conv. con mod. in legge n. 534 del
1995.  Peraltro,  in  precedenza,  la  Corte costituzionale, con ord.
n. n. 378  del  1990,  si era espressa nel senso della ragionevolezza
della  esclusione  delle  prestazioni di servizi dal regime di cui al
cit.  art. 634  comma  2), come nel caso di cui e' processo, comporta
per la controparte l'onere diabolico della prova del fatto «negativo»
di non aver mai ricevuto la prestazione medesima.
    Infine,    avendo   una   funzione   tipicamente   anticipatoria,
l'ordinanza d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter c.p.c. dovrebbe
essere  concessa  sulla  base  di  «una  valutazione  di  presumibile
resistenza   delle  ragioni  dell'istante  alle  contestazioni  della
controparte, nell'ottica della decisione definitiva» (cit. sent. n 65
del  1996  e  cit.  ord.  n. 545  del  2000), che invece, nel caso di
specie,  non  e'  possibile formulare per la diversita' di disciplina
delle  due  fasi  decisionali.  Nella  fase  del  sub-procedimento di
ingiunzione,  il  giudice  dovrebbe  verificare  la  capacita'  delle
contestazioni  di controparte ad incidere sulla presunzione legale di
idoneita'  delle  scritture  contabili a fornire prova scritta idonea
alla   concessione   dell'ordinanza   in   parola.  Ma,  concluso  il
sub-procedimento,   si   ripristina  la  regola  generale  dell'onere
probatorio,  per  cui  non e' piu' controparte a dover resistere alla
suddetta  prova  documentale,  ma  lo  stesso istante a dover fornire
prova del diritto vantato.
    Con  l'art 111, commi 1 e 2 Cost., perche' il suddetto privilegio
probatorio  contrasta  con  il  principio del contraddittorio e della
parita' delle anni.
    Come  si  e'  gia' accennato, mentre il procedimento monitorio e'
caratterizzato  dalla  adozione  di  un provvedimento inaudita altera
parte,   ma   condizionato   nella   sua  «validita»  dalla  volonta'
dell'ingiunto,   al   quale  spetta  di  decidete  se  implicitamente
«convalidare»  l'atto  con  il  silenzio,  ovvero opporsi, provocando
l'instaurazione  di, un giudizio a cognizione piena, durante il quale
far valere le proprie diverse ragioni; nel caso in esame, la parte ha
gia'  manifestato,  costituendosi in giudizio, la propria volonta' di
instaurare   un  contraddittorio  e  di  contendere  la  pretesa  di,
controparte  in  un  giusto  processo.  Se  nel  primo caso, non c'e'
violazione   del  contradditorio,  perche'  e'  ancora  rimessa  alla
volonta'   dell'ingiunto   la  decisione  se  instaurarlo  ovvero  se
accettare  gli  esiti  del  procedimento  inaudita parte; nel caso in
esame,  in  cui  la  parte  ha  gia'  manifestato,  costituendosi  in
giudizio,  la  volonta'  di  avvalersi  del diritto costituzionale al
giusto  processo,  l'adozione  di  provvedimenti  (anche  interinali)
fondati  su  meri  privilegi  probatori  puo'  ritenersi  lesivo  del
principio del contradditorio e della parita' delle armi.
                              P. Q. M.
    Letti gli aticoli 134 Cost. e 23 legge n. 87 del 1953;
    Solleva      questione     di     legittimita'     costituzionale
dell'art. 186-ter,  comma  1  c.p.c., nella parte in cui, richiamando
anche il comma 2 dell'art. 634 c.p.c., considera prova scritta idonea
gli  estratti  autentici delle scritture contabili, per contrasto con
gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 Cost.;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Milano, addi' 8 luglio 2003
                         Il giudice: D'Elia
03C1267