N. 1033 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2003
Ordinanza emessa il 9 luglio 2003 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra M.D. S.r.l. e Quaglieri S.r.l. Procedimento civile - Procedimento davanti al tribunale - Ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Presupposti dell'ordinanza - Idoneita' come prova scritta degli estratti autentici delle scritture contabili - Ingiustificata estensione del privilegio probatorio concesso all'imprenditore dall'art. 634, comma secondo, cod. proc. civ. - Irrazionale omogeneita' di disciplina fra procedimento monitorio e sub-procedimento di ingiunzione nel giudizio ordinario - Illegittima inversione dell'onere della prova - Violazione del principio del contraddittorio e della parita' delle armi. - Codice di procedura civile, art. 186-ter, primo comma, nella parte in cui richiama l'art. 634, comma secondo. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo.(GU n.49 del 10-12-2003 )
IL TRIBUNALE Nella causa, iscritta al r.g. n. 3501/2002, promossa da M.D. S.r.l., con 1'avv. Alberto Mioni, contro Quaglieri S.r.l., con gli avvocati Sonia Pennisi e Marialuisa Arioli, ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza. Con atto di citazione regolarmente notificato, M.D. S.r.l. citava in giudizio Quaglieri S.r.l., per sentirlo condannare al pagamento di una somma di denaro, quale residuo di previa compensazione tra un maggior credito vantato e un minor debito riconosciuto in favore del convenuto. Infatti, l'attore affermava di essere creditore di una maggiore somma di denaro, come corrispettivo di prestazioni commerciali eseguite in favore dello stesso convenuto, che compensava con la somma di denaro (nella misura residua ad un acconto gia' versato) dovuta allo stesso convenuto a titolo di compravendita di pattini per autoveicoli. Per contro, il convenuto contestava la sussistenza e l'ammontare delle prestazioni commerciali vantate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di denaro, quale corrispettivo della compravendita suddetta. Nel corso del procedimento, entrambi le parti costituite avanzavano richieste di concessione di ordinanze a articoli 186-bis e 186-ter c.p.c. Precisamente, il convenuto chiedeva l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ex cit. art. 186-bis, che questo giudice rigettava, considerando contestata la somma, in quanto gravata da eccezione di compensazione. Mentre, l'attore chiedeva ordinanza-ingiunzione, a cit. art. 186-ter, fondando la richiesta sopra una prova scritta del diritto fatto valere, consistente in estratti autentici di scritture contabili, ex art. 634, comma 2 c.p.c. Sussistendo, dunque, la rilevanza della questione, dovendo decidere se concedere o meno l'ordinanza di ingiunzione, questo giudice ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale del cit. art. 186-ter, nella parte in cui, richiamando il cit. art. 634, consente l'adozione dell'ordinanza medesima, che ai sensi del comma 2 dello stesso, e cioe' quando la prova scritta consiste in tratti autentici di scritture contabili, per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 11 commi 1 e 2 della Costituzione. Il cit. art. 634 pone una «norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali in tema di prova nel processo civile», volta ad agevolare la prova dei crediti dell'imprenditore, «in considerazione del particolare affidamento che e' richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi» (Corte cost., sent. n. 295 del 1995 e ord. n. 545 del 2000). Nel suo contesto originario, il privilegio probatorio concesso all'imprenditore puo' trovare una giustificazione nella particolarita' del procedimento monitorio, caratterizzato dalla emissione di un provvedimento inaudita altera parte, a contraddittorio eventuale e differito. Un procedimento, dunque, nel quale le prove documentali poste a sostegno del decreto ingiuntivo sono suscettibili di una piena valutazione critica solo in seguito alla volonta' dell'ingiunto di provocare, con l'opposizione all'ingiunzione, un giudizio a cognizione piena, durante il quale far valere le proprie diverse ragioni. Mentre, l'idoneita' probatoria degli estratti autentici di scritture contabili, cioe' di documenti precostituiti dalla parte che intende avvalersene, all'interno di un giudizio ordinario, sembra porsi in contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 Cost. Con l'art. 3 Cost., perche' la ratio dell'istituto perde la sua giustificazione quando e' gia' instaurato un giudizio ordinario, nel quale si inserisce il sub-procedimento di ingiunzione. Se, infatti, la ratio del regime derogatorio, posto dal cit. art. 634 comma 2, e' volta «ad agevolare (...) la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare affidamento che e' richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei crediti stessi» (cit. sent. n. 295 del 1995 e cit. ord. 545 del 2000), quando un giudizio e' gia' instaurato, il rapporto commerciale e' gia' oggetto di contestazione giudiziale, sicche' non corre piu' l'esigenza di tutelarne l'affidamento, ma solo di valutare la fondatezza delle pretese delle parti. Del resto, la stessa Corte costituzionale (sent. n. 65 del 1996) ha opportunamente istito sulle «rilevanti differenze di natura e funzione», che intercorrono tra il procedimento monitorio e il sub-procedimento di ingiunzione. E la conseguente possibilita' di assumere l'uno a tertium comparationis dell'altro, perche' istituti disomogenei, potrebbe suggerire l'irrazionalita' della omogeneita' di disciplina (limitatamente al profilo censurato), quando priva di una sua autonoma giustificazione, che nella specie sembra appunto mancare. Con l'art. 24, comma 2 Cost., perche' nel corso di un giudizio a contraddittorio gia' instaurato il privilegio probatorio, concesso all'istante dal cit. art. 634, si aduce in una illegittima inversione dell'onere probatorio. Il vizio sembra la conseguenza di una mera proiezione dell'istituto dalla logica del procedimento monitorio al sub-procedimento di ingiunzione. Nel primo, non c'e' il contradditorio, e quando sara' instaurato, nell'eventuale giudizio di opposizione, i, documenti posti a sostegno del decreto ingiuntivo verranno nuovamente valutati alla luce dei principi generali in tema di prova nel processo civile (articoli 2697 ss. c.c.). Nel secondo, invece, il contradditorio e' gia' instaurato, sicche' controparte dovra' adoperarsi per provare il contrario di quanto risultante dai documenti precostituiti dall'istante. Inoltre, la presunzione legale di idoneita' degli estratti delle scritture contabili, soprattutto quando oggetto del credito fatto valere dall'istante e' una prestazione di servizi (ipotesi introdotta con decreto-legge n. 432 del 1995, conv. con mod. in legge n. 534 del 1995. Peraltro, in precedenza, la Corte costituzionale, con ord. n. n. 378 del 1990, si era espressa nel senso della ragionevolezza della esclusione delle prestazioni di servizi dal regime di cui al cit. art. 634 comma 2), come nel caso di cui e' processo, comporta per la controparte l'onere diabolico della prova del fatto «negativo» di non aver mai ricevuto la prestazione medesima. Infine, avendo una funzione tipicamente anticipatoria, l'ordinanza d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter c.p.c. dovrebbe essere concessa sulla base di «una valutazione di presumibile resistenza delle ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva» (cit. sent. n 65 del 1996 e cit. ord. n. 545 del 2000), che invece, nel caso di specie, non e' possibile formulare per la diversita' di disciplina delle due fasi decisionali. Nella fase del sub-procedimento di ingiunzione, il giudice dovrebbe verificare la capacita' delle contestazioni di controparte ad incidere sulla presunzione legale di idoneita' delle scritture contabili a fornire prova scritta idonea alla concessione dell'ordinanza in parola. Ma, concluso il sub-procedimento, si ripristina la regola generale dell'onere probatorio, per cui non e' piu' controparte a dover resistere alla suddetta prova documentale, ma lo stesso istante a dover fornire prova del diritto vantato. Con l'art 111, commi 1 e 2 Cost., perche' il suddetto privilegio probatorio contrasta con il principio del contraddittorio e della parita' delle anni. Come si e' gia' accennato, mentre il procedimento monitorio e' caratterizzato dalla adozione di un provvedimento inaudita altera parte, ma condizionato nella sua «validita» dalla volonta' dell'ingiunto, al quale spetta di decidete se implicitamente «convalidare» l'atto con il silenzio, ovvero opporsi, provocando l'instaurazione di, un giudizio a cognizione piena, durante il quale far valere le proprie diverse ragioni; nel caso in esame, la parte ha gia' manifestato, costituendosi in giudizio, la propria volonta' di instaurare un contraddittorio e di contendere la pretesa di, controparte in un giusto processo. Se nel primo caso, non c'e' violazione del contradditorio, perche' e' ancora rimessa alla volonta' dell'ingiunto la decisione se instaurarlo ovvero se accettare gli esiti del procedimento inaudita parte; nel caso in esame, in cui la parte ha gia' manifestato, costituendosi in giudizio, la volonta' di avvalersi del diritto costituzionale al giusto processo, l'adozione di provvedimenti (anche interinali) fondati su meri privilegi probatori puo' ritenersi lesivo del principio del contradditorio e della parita' delle armi.
P. Q. M. Letti gli aticoli 134 Cost. e 23 legge n. 87 del 1953; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, comma 1 c.p.c., nella parte in cui, richiamando anche il comma 2 dell'art. 634 c.p.c., considera prova scritta idonea gli estratti autentici delle scritture contabili, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 111 commi 1 e 2 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 8 luglio 2003 Il giudice: D'Elia 03C1267