N. 1042 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2003

Ordinanza del 21 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4
novembre  2003)  emessa dal giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel
procedimento penale a carico di Fantino Elio

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione
  al   reato   di  guida  in  stato  di  ebbrezza,  limitatamente  al
  comportamento  di  chi  conduce  un  veicolo per il quale non vi e'
  l'obbligo  di  abilitazione  alla guida - Disparita' di trattamento
  rispetto alla fattispecie di guida senza patente.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che il sig. Fantino Elio, residente in Vignolo (Cuneo),
via  Nattardi  n. 28,  e'  stato  citato in giudizio nel procedimento
n. 39/02  R.G.,  R.G.N.R. per la contravvenzione di cui all'art. 186,
comma  2,  del  codice  della  strada per fatto commesso in Robilante
(Cuneo) in data 12 marzo 2002.

                            O s s e r v a

    La contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada e'
stata  esclusa,  cosi' come quella prevista dall'articolo successivo,
dalla  depenalizzazione  operata  con  legge 25 giugno 1999, n. 205 e
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
    La  scelta  del  legislatore  appare  del tutto illogica a fronte
della  depenalizzazione  della contravvenzione della guida senza aver
conseguito la patente e dunque senza esperienza, ovvero senza patente
perche'  revoca  o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e
psichici) previsti dal codice della strada.
    Infatti la condotta di chi guida un veicolo senza aver conseguito
la  patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza
dei  requisiti  (fisici e psichici) previsti dal codice della strada,
appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di chi,
guidando  un  veicolo  per  il  quale non e' necessario aver superato
l'esame  di  abilitazione,  venga  trovato in uno stato di momentanea
alterazione della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di
guida  la  legge  non  richiede,  peraltro,  particolari accertamenti
bastando che lo stato di alterazione sia dimostrato, anche attraverso
dati  sintomatici,  desumibili  dalla condizione del soggetto e dalla
condotta  di  guida  e  quindi  in uno stato di presunta inabilita' a
tenere  una  corretta  condotta  sulla strada, che la legge riconosce
senza  la  necessita'  di ottenere la patente di guida e prescindendo
dall'accertamento  effettivo dello stato di ebbrezza e dell'effettiva
alterazione.
    Al   riguardo   deve   peraltro   rilevarsi   come   la  sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente di guida
conseguente  all'accertamento  di  un  reato,  nel  caso considerato,
suppone  un  abuso  della  autorizzazione amministrativa, e quindi un
collegamento  diretto  tra  il  mezzo, con il quale il reato e' stato
commesso,  e  l'autorizzazione  amministrativa che alla guida di quel
mezzo   abilitava;   e  la  mancanza  di  una  dovuta  autorizzazione
amministrativa  per  la  guida  del  ciclomotore,  ovvero anche di un
velocipede,  essendo  pur sempre quest'ultimo considerato dalla legge
(artt. 46, 47 codice della strada) un veicolo guidato dall'uomo, (non
prevista   dalla   legge)   esclude   in   radice   ogni   nesso  tra
l'autorizzazione    amministrativa    medesima,   non   richiesta   e
insussistente,  ed  il  mezzo  stesso,  con conseguente insussistenza
anche dell'oggetto della sanzione medesima.
    Coerenza   vorrebbe   quindi   che   il   reato   indicato  fosse
depenalizzato  al  pari  di  quello  di  chi  guida  senza  avere mai
conseguito o non piu' potuto conseguire la patente.
    Ad  avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione
contrasta con l'art. 3 della Costituzione, e in modo manifesto con il
canone di ragionevolezza, in quanto crea una irragionevole disparita'
di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai
conseguito  o  non piu' potuto conseguire la patente, oggi punita con
una sanzione amministrativa, e quella di chi, guidando un veicolo, la
cui  virtuale  capacita'  offensiva della sicurezza stradale e' stata
ritenuta   dal   legislatore   cosi'   ridotta   da   non  richiedere
l'abilitazione  alla  guida,  sia  sorpreso  in  stato di temporanea,
presunta,  alterazione  dovuta  al  consumo  di  alcool o di sostanza
stupefacente.
    Appare  quindi  doveroso  sollevare  la questione di legittimita'
costituzionale    giacche'    la    scelta    legislativa,   ritenuta
irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio.
    Infatti,  risulta  agli  atti,  ed  in particolare dal decreto di
citazione  a giudizio, che il Fantino Elio guidava un ciclomotore per
il quale non e' prescritta l'abilitazione alla guida.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  per la decisione di questo processo, solleva
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25
giugno  1999,  n. 205;  19,  decreto  legislativo  30  dicembre 1999,
n. 507,  nella  parte  in  cui  non prevedono la depenalizzazione del
reato  previsto  e  punito dall'art. 186, secondo comma, codice della
strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per
il  quale non vi e' l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di
ebbrezza;
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  alle parti e la sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Borgo San Dalmazzo, addi' 19 marzo 2003
                      Il giudice di pace: Lerda
03C1274