N. 1042 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2003
Ordinanza del 21 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2003) emessa dal giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento penale a carico di Fantino Elio Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida in stato di ebbrezza, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi e' l'obbligo di abilitazione alla guida - Disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente. - Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19. - Costituzione, art. 3.(GU n.49 del 10-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che il sig. Fantino Elio, residente in Vignolo (Cuneo), via Nattardi n. 28, e' stato citato in giudizio nel procedimento n. 39/02 R.G., R.G.N.R. per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada per fatto commesso in Robilante (Cuneo) in data 12 marzo 2002. O s s e r v a La contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada e' stata esclusa, cosi' come quella prevista dall'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica a fronte della depenalizzazione della contravvenzione della guida senza aver conseguito la patente e dunque senza esperienza, ovvero senza patente perche' revoca o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada. Infatti la condotta di chi guida un veicolo senza aver conseguito la patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (fisici e psichici) previsti dal codice della strada, appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di chi, guidando un veicolo per il quale non e' necessario aver superato l'esame di abilitazione, venga trovato in uno stato di momentanea alterazione della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede, peraltro, particolari accertamenti bastando che lo stato di alterazione sia dimostrato, anche attraverso dati sintomatici, desumibili dalla condizione del soggetto e dalla condotta di guida e quindi in uno stato di presunta inabilita' a tenere una corretta condotta sulla strada, che la legge riconosce senza la necessita' di ottenere la patente di guida e prescindendo dall'accertamento effettivo dello stato di ebbrezza e dell'effettiva alterazione. Al riguardo deve peraltro rilevarsi come la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente all'accertamento di un reato, nel caso considerato, suppone un abuso della autorizzazione amministrativa, e quindi un collegamento diretto tra il mezzo, con il quale il reato e' stato commesso, e l'autorizzazione amministrativa che alla guida di quel mezzo abilitava; e la mancanza di una dovuta autorizzazione amministrativa per la guida del ciclomotore, ovvero anche di un velocipede, essendo pur sempre quest'ultimo considerato dalla legge (artt. 46, 47 codice della strada) un veicolo guidato dall'uomo, (non prevista dalla legge) esclude in radice ogni nesso tra l'autorizzazione amministrativa medesima, non richiesta e insussistente, ed il mezzo stesso, con conseguente insussistenza anche dell'oggetto della sanzione medesima. Coerenza vorrebbe quindi che il reato indicato fosse depenalizzato al pari di quello di chi guida senza avere mai conseguito o non piu' potuto conseguire la patente. Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, e in modo manifesto con il canone di ragionevolezza, in quanto crea una irragionevole disparita' di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito o non piu' potuto conseguire la patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, guidando un veicolo, la cui virtuale capacita' offensiva della sicurezza stradale e' stata ritenuta dal legislatore cosi' ridotta da non richiedere l'abilitazione alla guida, sia sorpreso in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanza stupefacente. Appare quindi doveroso sollevare la questione di legittimita' costituzionale giacche' la scelta legislativa, ritenuta irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta agli atti, ed in particolare dal decreto di citazione a giudizio, che il Fantino Elio guidava un ciclomotore per il quale non e' prescritta l'abilitazione alla guida.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25 giugno 1999, n. 205; 19, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi e' l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza; Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Borgo San Dalmazzo, addi' 19 marzo 2003 Il giudice di pace: Lerda 03C1274