N. 1043 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 2003
Ordinanza emessa il 24 settembre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno contro comune di Genova Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione agevolata per gli immobili di interesse storico o artistico - Beneficio limitato agli immobili appartenenti a privati proprietari (di cui all'art. 3 della legge n. 1089/1939) - Mancata estensione agli immobili di proprieta' degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro (di cui all'art. 4 della medesima legge) - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni oggettivamente analoghe - Irragionevole negazione dell'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalita' di lucro - Contrasto con la tutela generalizzata e con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico e artistico - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacita' contributiva. - Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 1 [recte n.16], convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 9 e 53.(GU n.49 del 10-12-2003 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Fondazione Religione Pio Lascito Spigno, in persona del presidente Luciano Zizzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Bettolo n. 17, presso lo studio dell'avvocato Federico Vagnoni, che lo difende unitamente all'avvocato Giorgio Villani, giusta procura a margine, ricorrente. Contro: comune di Genova, in persona del sindaco Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare n. 14, presso lo studio dell'avvocato Enrico Romanelli che lo difende unitamente all'avvocato Edda Odone, giusta procura in calce, controricorrente. Avverso la sentenza n. 96/2002 della Commissione tributaria regionale di Genova, depositata il 16 gennaio 2002; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu; Udito, per il ricorrente, l'avvocato Vagnoni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Udito, per il resistente, l'avvocato Pafundi (con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso in via preliminare per l'accoglimento della eccezione di incostituzionalita', la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti; in subordine il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Che la Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno, proprietaria di immobile sito in Genova, piazza Campetto nn. 5 e 17, sottoposto alla tutela di cui all'art. 4, legge n. 1089/1939 (relativo agli immobili sottoposti a tutela di proprieta' di comuni, province, enti ed istituti legalmente riconosciuti), ha chiesto il rimborso della somma di L. 12.256.000 con interessi, quale I.C.I. versata in eccedenza per gli anni dal 1994 al 1997; che il comune di Genova ha respinto la richiesta eccependo che il piu' favorevole calcolo dell'I.C.I. previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 24 marzo 1993, n. 75, riguarda, secondo il citato dettato legislativo, i soli immobili (appartenenti a privati), sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939; che avverso il diniego di rimborso la Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, avanti alla quale si e' costituito il comune di Genova, ribadendo le ragioni del diniego e contestando la certificazione integrativa rilasciata dalla locale Sopraintendenza ai beni culturali con nota prot. n. 13132 del 3 dicembre 1999, volta ad assimilare i beni indicati nell'art. 4 della legge n. 1089/1939 con quelli di cui all'art. 3 stessa legge; che la Commissione tributaria provinciale ha condiviso la tesi del comune, con sentenza 14 febbraio 2000; che la menzionata Fondazione ha proposto appello evidenziando: 1) che gli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1089/1939 individuano i beni, a chiunque appartenenti, soggetti al vincolo e tutela di cui a tale legge; 2) che in particolare gli articoli 3 e 4 di tale legge si limitano a stabilire le procedure e le condizioni per il riconoscimento delle caratteristiche di cui agli articoli 1, 2 e 5 stessa legge, e la soggezione al vincolo, che per i beni appartenenti a privati, di cui all'art. 3, comporta l'emanazione di un formale atto di notifica ministeriale, mentre l'art. 4 dispone l'assoggettamento diretto e condizionato dei beni appartenenti a soggetti pubblici o non aventi scopo di lucro degli immobili indicati all'art. 1, mediante trasmissione di elenco, con la precisazione dell'operativita' del vincolo anche in assenza di elencazione o di dichiarazione; 3) che essendo oggettivo, e non soggettivo, il presupposto della tutela, in quanto riguardante tutti gli immobili di rilevante interesse storico e artistico, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 75 del 1993 non aveva escluso il trattamento agevolativo per i beni degli enti, generalmente degni di maggior apprezzamento in considerazione della loro natura istituzionale non lucrativa, ma aveva piuttosto esteso le agevolazioni anche agli immobili privati, di cui fossero documentate le caratteristiche attraverso apposito decreto di vincolo; 4) che una diversa interpretazione della legge n. 75 del 1993 configurerebbe come viziato di illegittimita' costituzionale il disposto dell'art. 2, quinto comma, di tale legge, in relazione agli articoli 3, 9 e 53 della Costituzione; che la Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza 3 dicembre 2001 - 16 gennaio 2002, ha confermato la sentenza di primo grado, sull'assunto della specialita' del richiamo, non suscettibile di interpretazione estensiva, operato dall'art. 2, comma 5, della legge n. 73/1993, al solo art. 3, e non all'art. 4 della legge n. 1089 del 1939, peraltro in conformita' della previsione di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 413 del 1991, attinente i benefici in tema di imposte dirette, relativamente ai soli immobili vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939. Secondo la Commissione tributaria regionale, che ha richiamato la sentenza 18 marzo 1999, n. 2442 della Corte di cassazione, in tema di fissazione dell'imponibile IRPEF per gli immobili vincolati a' sensi dell'art. 3 della legge n.1089/1939, la eccezione di costituzionalita' proposta dalla Fondazione in ordine alla disparita' di trattamento fra immobili degni di eguale tutela, e' priva di rilevanza, essendo la scelta legislativa, assolutamente discrezionale e ragionevolmente giustificata dalla esigenza di agevolare i privati proprietari di beni, su cui incidono fortemente i costi di manutenzione e conservazione dei beni stessi, circostanza che, nel caso degli immobili di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 del 1991, rende difficile desumere dal reddito locativo il reddito effettivo; che la Fondazione di religione Pio Lascito Spigno ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso, illustrato da memoria, con cui, adducendo la violazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, degli articoli 122 e 14 c.p.c., degli articoli 3, 9 e 55, Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87/1993, nonche' vizio di motivazione, ribadisce che oggetto del vincolo, a' sensi della legge n. 1089 del 1939, sono tutti i beni che rivestono rilevante interesse storico o artistico, di cui agli articoli 1 e 5 della legge n. 1089/1939, non gia' i soggetti a cui essi appartengono, mentre gli articoli 3 e 4 di tale legge individuano le procedure e le condizioni per il riconoscimento del vincolo stesso, il quale nel caso di beni appartenenti a privati, e' subordinato al preventivo provvedimento di notifica, mentre nel caso di enti o istituzioni interviene ope legis. Peraltro, nel caso di specie, con decreto 9 giugno 2000, n. 17800 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' stato formalmente certificato l'interesse «particolarmente importante» del complesso immobiliare di proprieta' della Fondazione, peraltro gia' vincolato ope legis. Pertanto, secondo la ricorrente, ove non si accettasse la tesi secondo cui il legislatore del 1993 non ha inteso escludere dal trattamento agevolativo i beni di Enti, degni di maggior apprezzamento in considerazione della loro natura istituzionale (non lucrativa) e costituenti la maggior parte del patrimonio artistico nazionale, la interpretazione del cit. art. 2, comma 5, della legge n. 75/1993 fornita dai giudici tributari di merito non sottrarrebbe al sospetto di illegittimita' costituzionale tale norma, per violazione degli articoli 3, 9 e 53 della Carta costituzionale; che il comune di Genova ha resistito con controricorso, illustrato anch'esso da memoria, con la quale in particolare si sottolinea che il legislatore, con la disposizione della cui applicazione si controverte, ha inteso assicurare (anche alla luce della nuova disciplina della materia: articoli 5 e 6 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) un trattamento fiscale non gia' a favore di tutti gli immobili di cui all'art. 1 della legge n. 1089/1939, ma a solo a quelli riconosciuti di interesse particolarmente importante; Si osserva I n d i r i t t o L'art. 2, comma 5, della legge 24 marzo 1993, n. 75, dispone che «per gli immobili di interesse storico e artistico a' sensi dell'art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli inmobili e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504»; tale dettato sostanzialmente riproduce il testo dell'art. 11, n. 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che in tema di imposte dirette, a modifica ed integrazione del t.u. delle imposte dirette n. 917 del 1986 art. 34) dispone: «In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, a' sensi dell'art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... e' determinato mediante l'applicazione della minore fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato. Ma mentre in materia di redditi delle persone fisiche, l'agevolazione e' giustificata dalle ragioni addotte da questa Corte con la sentenza 2242 del 1999, relative ai maggiori oneri di manutenzione e conservazione incombenti sui privati, in quanto persone fisiche proprietarie di immobili sottoposti al vincolo di cui all'art. 3 della legge n. 1089/1939, essendo diversa la disciplina impositiva diretta, relativa agli enti ed in particolare a quelli non commerciali (art. 87 e 108 e segg. d.P.R. 22 dicembre l986, n. 917), nel caso dell'I.C.I., che e' imposta giustificata dal solo «possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ... a qualunque uso destinati» (art. 1, d.lgs. n. 504/1992), non e' dato operare una distinzione fra soggetti privati ed enti, pubblici o privati, quali soggetti passivi dell'imposta stessa. Tale considerazione, mentre rende inconferente l'argomentazione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che giustifica la discriminazione soggettiva, a' fini dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 75 del 1993, fra gli immobili di interesse storico ed artistico di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 1089 del 1939 anche con il richiamo all'art. 11 della legge n. 413 del 1991 in tema di imposte dirette, comporta tuttavia la impossibilita' di ritenere estensibile il beneficio fiscale rigorosamente limitato dall'art. 2, comma 5, della legge n. 75 del 1993 a determinate categorie di beni e di atti («gli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico a' sensi dell'art. 3 ....»), ricercando una ratio legis unificatrice delle ipotesi previste dai cit. articoli 3 e 4, legge n. 1089/1939, ratio non presente, o quanto meno non individuabile, in una norma che appare mera trasposizione di dettato normativo relativo ad altri tributi fondati su differenti presupposti. Premessa quindi la impossibilita' di interpretare il cit. art. 2, legge n. 75/1993 in maniera diversa da come lo hanno interpretato i giudici tributari di merito nel respingere la tesi della Fondazione di Religione Pio Lascito Spigno, permane tuttavia il dubbio che la disposizione in esame vulneri il dettato costituzionale, sia sotto il profilo della parita' di trattamento (art. 3 Cost.) fra situazioni analoghe, sia con riferimento alla uniforme validita' della tutela del patrimonio artistico nazionale (art. 9 Cost., sia infine sotto l'aspetto della capacita' contributiva, a' fini ICI dei soggetti passivi dell'imposta stessa come distinti dagli articoli 3 e 4, legge n. 1089/1939. Per quanto attiene infatti l'art. 3 Cost., l'osservazione della ricorrente, secondo la quale la norma agevolativa in argomento riserverebbe un trattamento fiscale deteriore, rispetto ai privati, ad un soggetto, quale un ente senza scopo di lucro, potenzialmente meritevole di un trattamento piu' favorevole, puo' essere ulteriormente rafforzata dal rilievo che il presupposto oggettivo dell'ICI e' identico per tutti i soggetti passivi proprietari di immobili, cosi' come e' identica la caratteristica richiesta per la tutela dei beni facenti parte del patrimonio storico e artistico, di cui all'art. 1 della legge n. 1039 del 1989. Tale identita' dei presupposti oggettivi dell'imposizione comporta che le eventuali agevolazioni soggettive debbono essere particolarmente giustificate sotto il profilo della ragionevolezza, trovando la discrezionalita' del legislatore tributario un limite proprio sotto tale profilo (C. cost. ordinanza n. 174/2001), il quale rileva anche con riferimento alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, di cui all'art. 9 Cost., dato che gli oneri di conservazione e di manutenzione degli immobili complessivamente tutelati a' sensi dell'art. legge n. 1089/1939 (ed ora dal d.lgs. n. 490/1999) indubbiamente gravano, oltreche' sui privati beneficiati dalla norma in questione, sugli enti possessori di una rilevante parte del patrimonio artistico e storico, come ha riconosciuto la legge 2 agosto 1982, n. 512, che considera oneri deducibili a' fini IRPEF ed IRPEG (art. 3 n. 1) le spese sostenute da tutti i soggetti (senza distinzione alcuna) obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate a' sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, agevolazioni unitariamente presenti per tali soggetti anche negli articoli 2, 3, 4 e 5 della stessa normativa; nonche' dalla legge 6 marzo 1958, n. 243 che ha esonerato dall'imposta proporzionale di registro (Cass. n. 2102/1975) tutte le ville venete anche in assenza di formale provvedimento di vincolo, proprio in funzione del riconoscimento della tutela generalizzata degli immobili aventi le caratteristiche di cui alla legge n. 1089/1939. Il prevalente interesse pubblico per la conservazione del patrimonio storico ed artistico, oggettivamente considerato, giustifica legge n. 1089/1939. Il prevalente interesse pubblico per la conservazione del patrimonio storico ed artistico, oggettivamente considerato, giustifica altresi' (C. cost. n. 13/80) l'intervento espropriativo regionale (legge Reg. Sicilia 15 dicembre 1978, n. 15) per provvedere alle opere di restauro, (comunque programmabili ed eseguibili dallo Stato: C. cost. n. 70/95), ove i proprietari, indistintamente considerati, non siano in grado di farvi fronte (d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368). L'art. 2, quinto comma, della legge n. 75 del 1993 sembra vulnerare, sotto il profilo della irragionevolezza, anche il principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto nega un'agevolazione fiscale a soggetti privi di finalita' di lucro, sottoponendoli ad un trattamento fiscale deteriore in relazione a beni solitamente da essi posseduti per fini istituzionali, rispetto ai privati che possono ricavare da beni di analoghe caratteristiche redditi superiori, i quali non vengono tassati se non nella proporzione prevista dal citato art. 11, n. 2, della legge n. 413 del 1991, ovvero detassati a' sensi dell'art. 8, legge n. 431/1998. Per quanto esposto la Corte ritiene la rilevanza della eccepita questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli articoli 3, 9 e 53 Cost., laddove tale norma non riconosce l'applicabilita' dell'agevolazione fiscale in essa prevista a tutti i soggetti proprietari di immobili di interesse storico ed artistico, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge n. 1089/1999.
P. Q. M. La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, decreto-legge n. 1/1993, convertito nella legge n. 75 del 1993, in relazione agli articoli 3 e 53 Cost., laddove limita l'agevolazione fiscale a' fini ICI soltanto agli «immobili di interesse storico e artistico a' sensi dell'art. 3, legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso. Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti, e la notifica della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera. Roma, addi' 26 giugno 2003 Il Presidente: Altieri Il relatore: Sotgiu 03C1275