N. 1044 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 2 ottobre 2003 dal giudice di pace di Bari nel procedimento civile vertente tra Moretti Giuseppe e Prefetto di Bari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Difetto di ragionevolezza - Disparita' di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del diritto di azione - Ripristino di una forma di solve et repete - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.49 del 10-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso depositato in cancelleria il 17 settembre 2003 da Moretti Giuseppe in giudizio con l'avv. Giuseppe Lopez, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 596899 S della polizia stradale di Bari, elevato in suo danno per la violazione dell'art. 146/3 del C.d.S. commessa in Bari il 14 agosto 2003; Constatato che il ricorso non e' accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-bis del Codice della strada, di tal che dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione de qua; Tanto premesso; R i l e v a La sopracitata disposizione e' in sospetto d'incostituzionalita' per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza e disparita' di trattamento tra il cittadino che per le sue condizioni economiche e' in condizione di depositare la cauzione richiesta e colui che, privo di mezzi o con scarse possibilita' economiche, si vede preclusa l'opposizione al verbale di contravvenzione dinanzi all'autorita' giudiziaria. La rilevata discriminazione e' maggiormente significativa nei casi in cui la sanzione pecuniaria e' di importo notevole, perche' la cauzione, pari alla meta' del massimo, rende difficile se non impossibile, all'incolpato dotato di scarsi mezzi economici, scegliere, la via del ricorso immediato al giudice costringendolo all'unica alternativa rimastagli del ricorso gerarchico al prefetto previsto dall'art. 203 del C.d.S., che non e' soggetto all'onere di prestare la cauzione prevista del precitato art. 204-bis. 2) Palese, altresi', appare la violazione dell'art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni, perche' con l'imposizione della cauzione de qua vi e' il fondato sospetto di aver voluto il Legislatore reintrodurre la ripudiata regola del «solve et repete». 3) Infine, la cauzione viola l'art. 113 della Costituzione, perche' condiziona notevolmente e senza alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del C.d.S, introdotto con la legge n. 214/2003, perche' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al convenuto prefetto di Bari e all'avv. Giuseppe Lopez procuratore di Giuseppe Moretti. Bari addi' 2 ottobre 2003 Il giudice di pace: Caliandro 03C1276