N. 1044 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  2 ottobre 2003 dal giudice di pace di Bari nel
procedimento civile vertente tra Moretti Giuseppe e Prefetto di Bari

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione    inflitta   dall'organo   accertatore   -   Difetto   di
  ragionevolezza  -  Disparita'  di trattamento fra cittadini in base
  alle  condizioni  economiche  -  Violazione del diritto di azione -
  Ripristino  di  una  forma  di solve et repete - Compressione della
  tutela    giurisdizionale    contro   gli   atti   della   pubblica
  amministrazione.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis   introdotto   dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214
  [rectius:     introdotto    dall'art. 4,    comma 1-septies,    del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso depositato in cancelleria il 17 settembre 2003
da Moretti Giuseppe in giudizio con l'avv. Giuseppe Lopez, con cui si
impugna  il  verbale  di  contravvenzione  n. 596899  S della polizia
stradale   di   Bari,   elevato   in  suo  danno  per  la  violazione
dell'art. 146/3 del C.d.S. commessa in Bari il 14 agosto 2003;
    Constatato  che  il  ricorso  non  e'  accompagnato  dal deposito
prescritto  dall'art. 204-bis  del  Codice  della  strada, di tal che
dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione de qua;
    Tanto premesso;

                             R i l e v a

    La  sopracitata disposizione e' in sospetto d'incostituzionalita'
per i seguenti motivi:
        1)  Violazione  dell'art. 3 della Costituzione per difetto di
ragionevolezza  e  disparita' di trattamento tra il cittadino che per
le  sue  condizioni  economiche  e'  in  condizione  di depositare la
cauzione  richiesta  e  colui  che,  privo  di  mezzi  o  con  scarse
possibilita' economiche, si vede preclusa l'opposizione al verbale di
contravvenzione dinanzi all'autorita' giudiziaria.
    La  rilevata  discriminazione  e'  maggiormente significativa nei
casi in cui la sanzione pecuniaria e' di importo notevole, perche' la
cauzione,  pari  alla  meta'  del  massimo,  rende  difficile  se non
impossibile,   all'incolpato   dotato   di  scarsi  mezzi  economici,
scegliere,  la  via  del  ricorso immediato al giudice costringendolo
all'unica  alternativa  rimastagli del ricorso gerarchico al prefetto
previsto  dall'art. 203  del C.d.S., che non e' soggetto all'onere di
prestare la cauzione prevista del precitato art. 204-bis.
        2)  Palese, altresi', appare la violazione dell'art. 24 della
Costituzione,  che  consente a tutti i cittadini di agire in giudizio
per  la  tutela  dei  propri  diritti  senza limitazioni, perche' con
l'imposizione della cauzione de qua vi e' il fondato sospetto di aver
voluto  il Legislatore reintrodurre la ripudiata regola del «solve et
repete».
        3)  Infine,  la cauzione viola l'art. 113 della Costituzione,
perche'   condiziona   notevolmente   e   senza   alcuna   plausibile
giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti
della pubblica amministrazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis  del  C.d.S,  introdotto  con la legge n. 214/2003,
perche' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri, al convenuto prefetto di
Bari e all'avv. Giuseppe Lopez procuratore di Giuseppe Moretti.
        Bari addi' 2 ottobre 2003
                    Il giudice di pace: Caliandro
03C1276