N. 1045 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  21  luglio 2003 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Cocco
Raffaele contro Inpdap

Previdenza  e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni
  -  Divieto  di  cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale  sui
  diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del
  trattamento   pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi
  operante  il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale
  -   Mancata   previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento
  rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana
  a  seguito  della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 12419  del  registro  di  segreteria,  proposto  dal sig. Raffaele
Cocco,  nato a Settimo S. Pietro il 4 gennaio 1934, contro l'Istituto
nazionale  di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Arca.
    Udito,   nella  pubblica  udienza  del  24  giugno  2003,  l'avv.
Francesco  Angelo  Arca  per  l'INPDAP.  Presente  il ricorrente (non
rappresentato).
    Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ricorso  giurisdizionale  notificato  all'INPDAP  in  data 2
aprile  2001  e  depositato  nella segreteria di questa sezione il 23
aprile  2001, il sig. Raffaele Cocco - titolare di pensione ordinaria
e  di  pensione privilegiata tabellare - ha chiesto il riconoscimento
del  proprio  diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa
speciale  sul  primo  dei  suddetti  trattamenti  pensionistici,  non
erogata sin dall'origine.
    Il ricorrente richiama le pronunce della Corte costituzionale che
hanno   riguardato   la  problematica  del  cumulo  delle  indennita'
integrative  speciali  per  il pensionato che presta opera retribuita
alle  dipendenze della pubblica amministrazione o di datori di lavoro
privati  ovvero, come nel suo caso, per i titolari di due trattamenti
di  quiescenza,  e conclude per il riconoscimento del proprio diritto
alla   corresponsione   dell'indennita'  integrativa  speciale  sulla
pensione  ordinaria  in godimento, sin dalla data del collocamento in
quiescenza  (1° settembre 1989), con interessi legali e rivalutazione
monetaria secondo le leggi vigenti.
    Con  memoria  depositata  il 3 dicembre 2002, si e' costituito in
giudizio  l'INPDAP,  a  mezzo dell'avv. Francesco Angelo Arca, cui e'
stato  conferito  mandato  difensivo e di rappresentanza, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso.
    Discusso  il  giudizio  nell'udienza  del  12  dicembre  2002, la
sezione,  con ordinanza n. 617/2002 del 18 dicembre 2002, ha disposto
la  sospensione  del  giudizio, in attesa della decisione della Corte
costituzionale   sulla   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 99,  secondo  comma,  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
sollevata  dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia con
ordinanza  del  12 marzo 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34
del 28 agosto 2002 (serie speciale), nel presupposto che la pronuncia
della  Corte  costituzionale  fosse  rilevante nel giudizio in esame,
atteso che lo stesso verte su analoga questione.
    Nell'odierna  udienza,  fissata per la prosecuzione del giudizio,
l'avv.  Arca  per l'INPDAP ha integralmente confermato le conclusioni
di  rigetto  del  ricorso,  formulate  con  l'atto di costituzione in
giudizio.

                       Considerato in diritto

    Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione
dell'indennita'  integrativa  speciale, nella misura intera, non solo
sulla pensione tabellare, ma anche sul trattamento ordinario.
    A  sostegno  della  pretesa,  l'interessato  richiama le pronunce
della  Corte  costituzionale,  per effetto delle quali sarebbe venuto
meno,  a  suo dire, il divieto di cumulo dell'indennita' in questione
anche nell'ipotesi di titolari di piu' pensioni.
    In   merito   a  quanto  dedotto  e  preteso  dal  ricorrente,  e
nell'ottica  di  un apprezzamento del quadro normativo nella materia,
va  detto  che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21
novembre  2000,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
tabella  O,  lettera  b),  comma  3, della legge regionale Sicilia 29
ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione
regionale),   nella   parte  in  cui  non  determina  la  misura  del
trattamento  complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante,  per i
titolari  di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della
indennita' di contingenza ed indennita' similari.
    A   tale  proposito  il  giudice  delle  leggi  ha  chiarito  che
l'illegittimita'  incostituzionale  non deriva dal divieto di cumulo,
ma  si verifica allorche' lo stesso sia previsto senza la fissazione,
da   parte  del  legislatore,  di  un  limite  minimo  o  trattamento
complessivo  per le attivita' cui si riferisce, al di sotto del quale
non debba operare il divieto stesso.
    Cio'  premesso,  si  rileva  che  il caso in esame - per la parte
attinente  alla  censura  mossa  dal  ricorrente al divieto di cumulo
delle   indennita'   integrative  speciali  su  piu'  trattamenti  di
quiescenza  -  rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 99,
secondo  comma,  del  d.P.R.  29  dicembre 1973 n. 1092, ai sensi del
quale al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa
speciale  compete  a  un  solo titolo. Tale norma e' stata dichiarata
incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del
titolare  di  due  pensioni,  pur  restando  vietato  il cumulo delle
indennita'  integrative  speciali, debba comunque farsi salvo il c.d.
minimo  I.N.P.S. (Corte cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e,
ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).
    Peraltro,  in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale
dato  normativo  idoneo a rendere compatibile il divieto de quo con i
canoni  costituzionali,  non  gia'  la  previsione di «un ragionevole
limite  minimo  di trattamento economico complessivo (o altro sistema
con  un  indice  rapportato  alle  esigenze di una esistenza libera e
dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralita' di posizioni
assicurative)»,   come   invece  osservato  con  la  citata  sentenza
n. 516/2000,  bensi' l'integrazione al c.d. minimo INPS; ne consegue,
allo  stato  attuale  e  stante  l'inerzia  del  legislatore  dopo le
pronunce  della  Corte  costituzionale in materia (sent. n. 566/1989,
n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne
l'indennita'   in  oggetto,  sia  rispetto  ad  alcune  categorie  di
pensionati  (ex  dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti
di  coloro  che  cumulano  il  trattamento  di  pensione con altro di
attivita' di servizio.
    Cio',  pur  essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione
di  lavoratore  dipendente  a  quella  di  pensionato  non puo' [...]
giustificare  una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate
ad  assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  fondamentali della
vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di
due  pensioni  [va  estesa]  la  medesima  garanzia  prevista  per il
titolare  di  pensione  che presti altresi' lavoro dipendente» (Corte
cost. n. 172/1991 cit.).
    Da  quanto  sopra  ne  consegue  che  la  decurtazione  (o la non
corresponsione)  dell'indennita'  integrativa speciale in presenza di
piu'  trattamenti  pensionistici  pubblici  soggetti  alla disciplina
dell'art. 99,  comma  2,  del  d.P.R.  n. 1092  del  1973, pur con la
salvaguardia  del  minimo  I.N.P.S.,  deve  ritenersi,  in  relazione
all'attuale    quadro   normativo,   ormai   priva   di   ragionevole
giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione,
poiche'   tale   norma   non  determina  la  misura  del  trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante il divieto di cumulo
delle indennita' integrative speciali, e considerato che alla stregua
della   vigente   disciplina   residua   un   trattamento   giuridico
differenziato  di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente
sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.
    La   questione   di   legittimita'   costituzionale   appare  non
manifestamente  infondata  in relazione a quanto sopra esposto, ed e'
rilevante,   considerato   che   la   norma  della  cui  legittimita'
costituzionale   si   dubita  investe  direttamente  l'oggetto  della
controversia  e  che  l'esito  dell'odierno  giudizio  dipende  dalla
soluzione di detta questione.
    Alla  stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta
la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,   mandando   alla   segreteria   gli  adempimenti  di
competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in
cui  non  determina  la  misura  del trattamento complessivo oltre il
quale  diventi  operante,  per  i titolari di pensioni, il divieto di
cumulo  della  indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli
articoli 3 e 38 della Costituzione.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento e della
presente ordinanza alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in
giudizio,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Sospende il giudizio in corso.
    Cosi' provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003.
                       Il giudice unico: Canu
03C1277