N. 1047 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2003

Ordinanza   emessa   il  30  agosto  2003  dal  giudice  di  pace  di
Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Talozzi Fabrizio e
Polizia municipale del comune di Torrita di Siena

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di  uguaglianza  -  Limitazione  del diritto ad ottenere
  tutela  giurisdizionale  dinanzi  al giudice naturale precostituito
  per  legge  -  Disparita'  di  trattamento rispetto ad altre azioni
  giurisdizionali  -  Obbligatoria  anticipazione del pagamento della
  sanzione   -  Lesione  della  presunzione  di  non  colpevolezza  -
  Possibilita' che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione
  in  concreto irrogata - Compressione dei diritti dei non abbienti -
  Trattamento   sperequato  tra  ricorso  amministrativo  (reso  piu'
  agevole) e ricorso giurisdizionale (reso piu' difficile) - Richiamo
  alle  sentenze  nn. 67/1990  [recte: 67/1960] e 21/1961 della Corte
  costituzionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    1.  - Letto il ricorso depositato presso la Cancelleria di questo
ufficio in data 25 agosto 2003, recante il n. 345/03 R.G.C.O., con il
quale  Talozzi  Fabrizio  (elettivamente  domiciliato in Chiusi Scalo
(Siena),  via  Trieste  n. 71,  presso  lo  studio dell'avv. Giovanni
Cupelli  del  Foro di Montepulciano, che lo rappresenta e difende per
procura  a  margine  dell'atto  introduttivo  del  giudizio)  ricorre
avverso  l'«accertamento  di  violazione  alle  norme di circolazione
stradale»   n. 209/02,  elevato  nei  suoi  confronti  dalla  Polizia
municipale  di  Torrita  di  Siena  per  l'asserita  violazione degli
artt. 146  e  148  c.d.s.  (in  quanto  il giorno 9 novembre 2002, in
Torrita di Siena, a bordo dell'autovettura tg. AZ 225 WH, «effettuava
il  sorpasso  di  altro  veicolo oltrepassando la linea longitudinale
continua,  in  tratto di strada ad unica carreggiata, non sussistendo
le  condizioni  generali di sicurezza trattandosi di centro abitato e
presenza   di   distributore  con  uscita  di  altri  veicoli,  anzi:
l'accertatore  si  trovava  a  bordo  del  veicolo  sorpassato ed era
impossibilitato a dare il segnale di alt»), e con il quale gli veniva
irrogata una sanzione economica di complessivi euro 74,95;
    2. - Rilevato che il ricorrente chiedeva l'integrale annullamento
dell'atto  impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le
seguenti  ragioni:  A) «nullita/inesistenza della notificazione» (non
essendo  stato  rispettato  il  termine di cui all'art. 201, comma 1,
c.d.s.  per  la  notifica  del verbale e per la totale assenza di una
relata  di  notifica,  con  conseguente applicazione degli artt. 201,
comma 5,  c.d.s.  e  160  c.p.c.); B) «invalidita' delle modalita' di
accertamento»    (avendo    l'Agente    accertatore    «agito   fuori
dall'esercizio  delle sue funzioni», in quanto trovantesi all'interno
di   veicolo   non   riconoscibile   come   appartenente  alle  Forze
dell'ordine,  e  non  avendo  egli provveduto a segnalare la presunta
infrazione  agli  organi  in  servizio,  «i  quali  avrebbero  dovuto
procedere a notificare gli estremi della violazione entro i 90 giorni
previsti,  osservando  tutte  le  disposizioni  che la legge detta al
riguardo»);
    3.  -  Rilevato  che  il ricorrente non ha allegato al ricorso la
prova  dell'avvenuto  versamento, da parte sua, della cauzione di cui
all'art. 204-bis  c.d.s., di recente introduzione nell'ordinamento da
parte  della  legge  1° agosto  2003,  n. 214 (che ha convertito, con
modifiche,  il  d.l.  27 giugno  2003,  n. 151, recante «modifiche ed
integrazioni  al  Codice  della strada»), di talche' si deve ritenere
che il ricorrente non abbia provveduto al versamento della prescritta
cauzione;
    4.  - Rilevato che, a norma del comma 3 del predetto art. 204-bis
c.d.s.,  il  ricorso  de  quo  andrebbe  conseguentemente  dichiarato
inammissibile;
    5.  -  Ritenuto  peraltro  che appaiono configurarsi, a carico di
tale  ultima  norma,  profili  di  illegittimita' costituzionale, per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.
    E infatti.
I
    Gli  obiettivi  e  gli  scopi del legislatore sono, giustamente e
doverosamente,  quelli  di  assicurare  una  generalizzata osservanza
delle  regole  del  c.d.s. da parte dell'intera collettivita', e cio'
per evidenti e superiori ragioni di carattere etico-sociale.
    Sorge  peraltro il dubbio se i «paletti» introdotti in materia di
ricorsi  giurisdizionali dalla legge n. 214/2003 siano effettivamente
funzionali al conseguimento dei predetti scopi.
    Tralasciando  le  valutazioni  di  carattere «politico», precluse
allo  scrivente,  e  rimanendo  su  di  un  piano  piu'  strettamente
tecnico-giuridico, non puo' non osservarsi il contrasto (evidente, ad
avviso  di  questo  giudice) del nuovo art. 204-bis, comma 3, c.d.s.,
con  i  principi  di  uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge  e  di  libero  accesso  alla tutela giurisdizionale dei propri
diritti,   davanti   al  giudice  naturale  precostituito  per  legge
(artt. 3, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost.).
    L'art. 204-bis,   comma 3,   c.d.s.,   della   cui   legittimita'
costituzionale  lo  scrivente dubita, nel prevedere l'obbligatorieta'
di   una   cauzione   addirittura  per  poter  accedere  alla  tutela
giurisdizionale  nei confronti delle sanzioni amministrative relative
alle  violazioni  delle norme del c.d.s., introduce una inedita (e, a
parere di questo giudice, inaccettabile) doppia discrasia: una, da un
lato,   tra   azioni  esperibili  in  via  giurisdizionale  e  azioni
esperibili  in  via amministrativa (in subjecta materia), e un'altra,
dall'altro  lato,  all'interno della stessa categoria delle azioni di
carattere giurisdizionale.
    Iniziando   l'esame   a   partire   da   queste   ultime,   balza
immediatamente  all'occhio  come  per  nessuna  azione  di  carattere
giurisdizionale   l'ordinamento   preveda   l'obbligo   di   prestare
preventivamente cauzione.
    E  se  e'  vero  che  l'istituto della cauzione e' ben conosciuto
dalle  norme  processuali,  e' anche vero che queste lo prevedono non
come  sbarramento  iniziale  per  l'accesso  al  giudice,  ma  solo a
giudizio  ormai  pendente,  e  a discrezione del giudice (v. art. 119
c.p.c.).
    E  risultano  d'altronde di difficile comprensione le ragioni per
le  quali un ricorso al giudice di pace in materia di contravvenzioni
stradali  possa  essere  introdotto  solo  previo  versamento  di una
cauzione,  mentre  al contrario un'ordinaria azione di cognizione che
abbia  un  oggetto  (del  tutto diverso, ma) di identico valore possa
essere iniziata davanti allo stesso giudice senza alcun tipo di onere
preventivo;  per  non  parlare poi della differenza tra un ricorso al
giudice  di  pace  contro  una sanzione amministrativa per divieto di
sosta   (ad  esempio)  -  obbligatoriamente  sottoposto,  a  pena  di
inammissibilita', a cauzione preventiva - ed una causa civile, magari
proposta  dalla  stessa persona, davanti al medesimo giudice di pace,
per  risarcimento  danni  da incidente stradale, del valore di 15.000
euro (che si dice potrebbero diventare 25.000 con la prossima riforma
del  processo  civile),  la  quale non e' invece sottoposta ad alcuno
sbarramento  iniziale  (salvo ovviamente il versamento del contributo
unificato, il quale pero' e' tutto fuorche' una cauzione).
II
    Evidente e innegabile appare quindi la diversita' di trattamento,
che trascende in disparita' tra le suddette fattispecie, la cui ratio
si  fatica  ancor  di  piu'  a cogliere se si considera che la natura
della cauzione e' quella di un deposito di somme di denaro a garanzia
di  un determinato comportamento futuro da parte di colui al quale si
chiede (nel nostro caso, si pretende) la cauzione medesima.
    Se  ne dovrebbe dedurre, a rigor di logica, che lo Stato teme per
la   solvibilita'   del  ricorrente  in  materia  di  contravvenzioni
stradali.
    Ma  analogo  timore  lo  Stato  dovrebbe allora provare anche nei
confronti  di  chiunque  altro  dia impulso ad un'azione di carattere
giurisdizionale,  perche'  il  principio deve valere per tutti coloro
che  si  rivolgono  alla  Giustizia,  o  per nessuno: in base a quali
parametri,  infatti, il ricorrente ex art. 204-bis c.d.s. deve essere
aprioristicamente  considerato  non solvibile, e l'attore ex art. 316
c.p.c. invece no?
    Ma  in  realta' il concetto di «cauzione» in senso proprio e', ad
avviso  dello  scrivente, totalmente estraneo allo schema seguito dal
legislatore della novella.
    La  verita e' che la cauzione ex art. 204-bis c.d.s. altro non e'
se  non  un'inammissibile  anticipazione  della  sanzione, perche' al
ricorrente  si chiede di versare subito - obbligatoriamente, e per il
solo  fatto  di  chiedere  giustizia  -  cio' che solo il giudizio di
merito potra' eventualmente accertare essere da lui dovuto.
    E che di anticipazione della sanzione si tratti appare palese dal
successivo  comma  5  del  medesimo  art. 204-bis  c.d.s.,  il quale,
all'ultimo  periodo,  dice  testualmente  che  in caso di rigetto del
ricorso «l'eventuale somma residua e' restituita al ricorrente».
    Qui  il  legislatore  mostra  chiarissimamente  (non si sa quanto
inconsapevolmente  o meno, ma non importa), il vero significato della
novella:  per  il  solo  fatto di essere stato sanzionato dalle Forze
dell'ordine, tu cittadino sei colpevole e devi pagare.
    Vuol  fare  ricorso  al  giudice di pace? Liberissimo, ma intanto
paghi. Subito, «salato» e «cash».
    Alla fine il ricorrente e' risultato soccombente?
    Poco   male   per  lui,  tanto  la  sanzione  l'ha  gia'  pagata,
restituiamogli pure la somma versata in eccesso.....
    Evidente  quindi,  lampante,  il  rovesciamento  di  prospettiva.
l'inammissibile   lesione  della  presunzione  di  non  colpevolezza,
perche'  il  ricorrente  viene  ritenuto  colpevole  della violazione
contestatagli, a prescindere e a priori.
    E cosi', mentre in materia penale l'anticipazione della pena (che
di  fatto si ha: basti pensare alla custodla cautelare in carcere) e'
prevista  solo  in  casi  particolari  e  residuali,  e' sottoposta a
vincoli  stringenti  ed  e'  applicata solo in base ad un meditato (e
motivato) provvedimento del giudice, nella materia che ci occupa (che
pure  e'  ai confini della materia penale) essa diventa ex abrupto ed
automaticamente, la regola.
    Non  si  puo' non cogliere (a sommesso avviso dello scrivente) la
disparita' di trattamento introdotta dalla norma in oggetto.
III
    E le considerazioni che precedono appaiono tanto piu' evidenti se
si considera che nella materia di cui si discute le cauzioni, dovendo
essere di importo pari alla meta' del massimo delle sanzioni edittali
previste dalle norme del c.d.s. che si assumono violate, risulteranno
essere,  in  massima  parte,  ben superiori alle sanzioni irrogate in
concreto dagli organi accertatori, i quali, com'e' esperienza comune,
si  limitano (certo non sempre, ma - come detto - nella maggior parte
dei casi) ad irrogare il minimo edittale.
    Di  talche'  si  avra',  in molti casi, una sanzione non soltanto
anticipata,   ma  addirittura  superiore  a  quella  che  il  giudice
irroghera' poi all'esito dell'eventuale soccombenza del ricorrente!!!
    Con  il  risultato  di scoraggiare in maniera ingiustificatamente
vessatoria,  il  diritto  inalienabile  del  cittadino  a  richiedere
giustizia,  e a richiederla al suo giudice naturale precostituito per
legge  (cioe' al giudice di pace), frustrandolo tramite la previsione
di  un versamento iniziale dl importo spesso superiore a quello della
sanzione concretamente irrogata.
    Da   cio'   l'ingiustificata   coartazione   della  volonta'  del
cittadino,  svuotando  -  di fatto - di significato l'indefettibile e
inviolabile diritto di difesa davanti al giudice.
    E  con l'ulteriore risultato che, per tale via, e proprio a causa
della   predetta   frustrazione   (che   in   molti   casi  spingera'
prevedibilmente  il  cittadino  a  rinunciare  alla  proposizione del
ricorso),  diverranno definitivi - inutile nascondersi dietro un dito
- molti verbali di contravvenzione che invece meriterebbero di essere
annullati  (o  le  cui  sanzioni  meriterebbero di essere ridotte) in
quanto affetti da vizi di varia natura.
    Il  tutto  poi  in spregio - non va dimenticato - dei diritti dei
non  abbienti (vi potrebbero infatti essere dei cittadini costretti a
rinunciare  al ricorso per non essere in grado di sostenere gli oneri
della   cauzione),   che   pure   sono  anch'essi  costituzionalmente
garantiti.
IV
    Con  la  norma  de  qua  il legislatore appare in definitiva aver
compresso   senza  ragione  il  diritto  dei  cittadini  alla  tutela
giurisdizionale,  con cio' violando nuovamente quegli stessi principi
che  portarono  la  Corte  costituzionale,  in  anni ormai lontani, a
dichiarare  costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c. (sentenza
n. 67/1990),  che  prevedeva  il  potere  del  giudice di imporre una
cauzione  alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso
di  mancato  versamento, nonche' (sentenza n. 21/61) la c.d. clausola
del  solve  et  repete,  in  virtu'  della  quale sussisteva comunque
l'obbligo   di   pagare   i  tributi  richiesti  dall'amministrazione
finanziaria per poter agire in giudizio.
    Compressione  che  appare  tanto  piu'  grave se si considera che
contemporaneamente  il  legislatore  della  novella ha, al contrario,
ulteriormente  facilitato  (con  la  previsione di cui al comma 1-bis
dell'art. 203  c.d.s.)  il  ricorso  al prefetto, che puo' ora essere
adito anche direttamente, mediante una semplice raccomandata a.r.
    Di  talche'  (ecco  la  seconda  discrasia  cui  prima  si faceva
riferimento)  l'attuale  quadro  dei  ricorsi  in materia di sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni di norme del c.d.s., per come
emerge  a  seguito  dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003 si
configura  da  un  lato  una  procedura  defatigante e frustrante per
richiedere   giustizia  all'autorita'  giudiziaria  e  accedere  alla
pronuncia  del  giudice  terzo precostituito per legge, e, dall'altro
lato,  invece, una procedura priva di ostacoli - resa anzi ancor piu'
semplice e lineare - per ricorrere all'autorita' amministrativa.
    Il   tutto   in   assoluto   contrasto   con   il   principio  di
parita/alternativita'    tra   i   due   rimedi   (amministrativo   e
giurisdizionale),   ormai   da   tempo   pacificamente   riconosciuto
dall'insegnamento delle magistrature superiori.
    Per  tacere infine del fatto che per tale via, con lo scoraggiare
il  ricorso all'Autorita' giudiziaria, cui seguisse, come inevitabile
conseguenza,   il  massiccio  ricorso  all'Autorita'  amministrativa,
potrebbe    perfino    addivenirsi    all'introduzione    de    facto
nell'ordinamento  di  un principio di riserva di amministrazione, del
tutto  incompatibile  col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113
Cost.  -  v.  per  tutte  Cass.  civ. sezioni unite 21 dicembre 2001,
n. 16181).  Palese  pertanto appare, anche da tale angolo visuale, la
violazione dei sopra indicati artt. 3, 24 e 25 Cost.
    6.  - Ritenuto pertanto che la questione appare, per quanto sopra
argomentato,  rilevante:  infatti,  la  norma  di  cui questo giudice
sospetta   l'incostituzionalita'   e'   di   necessaria  applicazione
nell'ambito  del giudizio originario (Talozzi Fabrizio contro Polizia
municipale  di  Torrita  di Siena), ed e' dall'interpretazione che di
essa  dara'  la  Corte  costituzionale  che  discendera' la sorte del
giudizio  medesimo:  esso  infatti potra' seguire il suo normale iter
fino alla pronuncia di merito ovvero, alternativamente, dovra' essere
dichiarato  inammissibile,  e  cio'  a  seconda delle statuizioni del
giudice  delle  leggi;  ne discende che il ricorso di cui in epigrafe
non  puo'  essere definito nel merito (che potrebbe in astratto anche
rivelarsi   fondato)   indipendentemente   dalla   risoluzione  della
prospettata questione di legittimita' costituzionale;
    7. - Ritenuto altresi' che la questione appare non manifestamente
infondata,   sussistendo   prima   facie,   per  tutto  quanto  sopra
argomentato,  un  consistente  dubbio  in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale della norma di cui si discute;
    8. - Ritenuto in definitiva che si rende necessaria una pronuncia
sul punto da parte del giudice delle leggi;
    9. - Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1957, n. 83;
    Solleva    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'art. 204-bis,  comma 3,  codice  della strada, per contrasto con
gli  artt. 3, 24, comma 1, e 25, comma 1, Cost. (per le ragioni tutte
esposte al punto n. 5 della presente ordinanza);
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale in Roma;
    Sospende  altresi' (conseguentemente e conformemente alle ragioni
che   hanno   spinto   lo  scrivente  a  sollevare  la  questione  di
legittimita'  costituzionale)  l'esecuzione  dell'atto  impugnato dal
ricorrente  Talozzi  Fabrizio (verbale di «accertamento di violazione
alle  norme  di  circolazione  stradale»  n. 209/02, elevato nei suoi
confronti  dalla  Polizia  municipale di Torrita di Siena), in attesa
della decisione della Corte costituzionale;
    10. - Visto l'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 83;
                              P. Q. M.
    Ordina  alla  cancelleria  di  notificare con urgenza la presente
ordinanza  alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' di comunicarla al sig. Presidente del Senato della
Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.
        Montepulciano, addi' 30 agosto 2003
                     Il giudice di pace: Fanelli
03C1279