N. 1047 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 2003
Ordinanza emessa il 30 agosto 2003 dal giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Talozzi Fabrizio e Polizia municipale del comune di Torrita di Siena Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Limitazione del diritto ad ottenere tutela giurisdizionale dinanzi al giudice naturale precostituito per legge - Disparita' di trattamento rispetto ad altre azioni giurisdizionali - Obbligatoria anticipazione del pagamento della sanzione - Lesione della presunzione di non colpevolezza - Possibilita' che la cauzione da versare sia maggiore della sanzione in concreto irrogata - Compressione dei diritti dei non abbienti - Trattamento sperequato tra ricorso amministrativo (reso piu' agevole) e ricorso giurisdizionale (reso piu' difficile) - Richiamo alle sentenze nn. 67/1990 [recte: 67/1960] e 21/1961 della Corte costituzionale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma e 25, primo comma.(GU n.49 del 10-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE 1. - Letto il ricorso depositato presso la Cancelleria di questo ufficio in data 25 agosto 2003, recante il n. 345/03 R.G.C.O., con il quale Talozzi Fabrizio (elettivamente domiciliato in Chiusi Scalo (Siena), via Trieste n. 71, presso lo studio dell'avv. Giovanni Cupelli del Foro di Montepulciano, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio) ricorre avverso l'«accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale» n. 209/02, elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Torrita di Siena per l'asserita violazione degli artt. 146 e 148 c.d.s. (in quanto il giorno 9 novembre 2002, in Torrita di Siena, a bordo dell'autovettura tg. AZ 225 WH, «effettuava il sorpasso di altro veicolo oltrepassando la linea longitudinale continua, in tratto di strada ad unica carreggiata, non sussistendo le condizioni generali di sicurezza trattandosi di centro abitato e presenza di distributore con uscita di altri veicoli, anzi: l'accertatore si trovava a bordo del veicolo sorpassato ed era impossibilitato a dare il segnale di alt»), e con il quale gli veniva irrogata una sanzione economica di complessivi euro 74,95; 2. - Rilevato che il ricorrente chiedeva l'integrale annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le seguenti ragioni: A) «nullita/inesistenza della notificazione» (non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 201, comma 1, c.d.s. per la notifica del verbale e per la totale assenza di una relata di notifica, con conseguente applicazione degli artt. 201, comma 5, c.d.s. e 160 c.p.c.); B) «invalidita' delle modalita' di accertamento» (avendo l'Agente accertatore «agito fuori dall'esercizio delle sue funzioni», in quanto trovantesi all'interno di veicolo non riconoscibile come appartenente alle Forze dell'ordine, e non avendo egli provveduto a segnalare la presunta infrazione agli organi in servizio, «i quali avrebbero dovuto procedere a notificare gli estremi della violazione entro i 90 giorni previsti, osservando tutte le disposizioni che la legge detta al riguardo»); 3. - Rilevato che il ricorrente non ha allegato al ricorso la prova dell'avvenuto versamento, da parte sua, della cauzione di cui all'art. 204-bis c.d.s., di recente introduzione nell'ordinamento da parte della legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante «modifiche ed integrazioni al Codice della strada»), di talche' si deve ritenere che il ricorrente non abbia provveduto al versamento della prescritta cauzione; 4. - Rilevato che, a norma del comma 3 del predetto art. 204-bis c.d.s., il ricorso de quo andrebbe conseguentemente dichiarato inammissibile; 5. - Ritenuto peraltro che appaiono configurarsi, a carico di tale ultima norma, profili di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. E infatti. I Gli obiettivi e gli scopi del legislatore sono, giustamente e doverosamente, quelli di assicurare una generalizzata osservanza delle regole del c.d.s. da parte dell'intera collettivita', e cio' per evidenti e superiori ragioni di carattere etico-sociale. Sorge peraltro il dubbio se i «paletti» introdotti in materia di ricorsi giurisdizionali dalla legge n. 214/2003 siano effettivamente funzionali al conseguimento dei predetti scopi. Tralasciando le valutazioni di carattere «politico», precluse allo scrivente, e rimanendo su di un piano piu' strettamente tecnico-giuridico, non puo' non osservarsi il contrasto (evidente, ad avviso di questo giudice) del nuovo art. 204-bis, comma 3, c.d.s., con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, davanti al giudice naturale precostituito per legge (artt. 3, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost.). L'art. 204-bis, comma 3, c.d.s., della cui legittimita' costituzionale lo scrivente dubita, nel prevedere l'obbligatorieta' di una cauzione addirittura per poter accedere alla tutela giurisdizionale nei confronti delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del c.d.s., introduce una inedita (e, a parere di questo giudice, inaccettabile) doppia discrasia: una, da un lato, tra azioni esperibili in via giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa (in subjecta materia), e un'altra, dall'altro lato, all'interno della stessa categoria delle azioni di carattere giurisdizionale. Iniziando l'esame a partire da queste ultime, balza immediatamente all'occhio come per nessuna azione di carattere giurisdizionale l'ordinamento preveda l'obbligo di prestare preventivamente cauzione. E se e' vero che l'istituto della cauzione e' ben conosciuto dalle norme processuali, e' anche vero che queste lo prevedono non come sbarramento iniziale per l'accesso al giudice, ma solo a giudizio ormai pendente, e a discrezione del giudice (v. art. 119 c.p.c.). E risultano d'altronde di difficile comprensione le ragioni per le quali un ricorso al giudice di pace in materia di contravvenzioni stradali possa essere introdotto solo previo versamento di una cauzione, mentre al contrario un'ordinaria azione di cognizione che abbia un oggetto (del tutto diverso, ma) di identico valore possa essere iniziata davanti allo stesso giudice senza alcun tipo di onere preventivo; per non parlare poi della differenza tra un ricorso al giudice di pace contro una sanzione amministrativa per divieto di sosta (ad esempio) - obbligatoriamente sottoposto, a pena di inammissibilita', a cauzione preventiva - ed una causa civile, magari proposta dalla stessa persona, davanti al medesimo giudice di pace, per risarcimento danni da incidente stradale, del valore di 15.000 euro (che si dice potrebbero diventare 25.000 con la prossima riforma del processo civile), la quale non e' invece sottoposta ad alcuno sbarramento iniziale (salvo ovviamente il versamento del contributo unificato, il quale pero' e' tutto fuorche' una cauzione). II Evidente e innegabile appare quindi la diversita' di trattamento, che trascende in disparita' tra le suddette fattispecie, la cui ratio si fatica ancor di piu' a cogliere se si considera che la natura della cauzione e' quella di un deposito di somme di denaro a garanzia di un determinato comportamento futuro da parte di colui al quale si chiede (nel nostro caso, si pretende) la cauzione medesima. Se ne dovrebbe dedurre, a rigor di logica, che lo Stato teme per la solvibilita' del ricorrente in materia di contravvenzioni stradali. Ma analogo timore lo Stato dovrebbe allora provare anche nei confronti di chiunque altro dia impulso ad un'azione di carattere giurisdizionale, perche' il principio deve valere per tutti coloro che si rivolgono alla Giustizia, o per nessuno: in base a quali parametri, infatti, il ricorrente ex art. 204-bis c.d.s. deve essere aprioristicamente considerato non solvibile, e l'attore ex art. 316 c.p.c. invece no? Ma in realta' il concetto di «cauzione» in senso proprio e', ad avviso dello scrivente, totalmente estraneo allo schema seguito dal legislatore della novella. La verita e' che la cauzione ex art. 204-bis c.d.s. altro non e' se non un'inammissibile anticipazione della sanzione, perche' al ricorrente si chiede di versare subito - obbligatoriamente, e per il solo fatto di chiedere giustizia - cio' che solo il giudizio di merito potra' eventualmente accertare essere da lui dovuto. E che di anticipazione della sanzione si tratti appare palese dal successivo comma 5 del medesimo art. 204-bis c.d.s., il quale, all'ultimo periodo, dice testualmente che in caso di rigetto del ricorso «l'eventuale somma residua e' restituita al ricorrente». Qui il legislatore mostra chiarissimamente (non si sa quanto inconsapevolmente o meno, ma non importa), il vero significato della novella: per il solo fatto di essere stato sanzionato dalle Forze dell'ordine, tu cittadino sei colpevole e devi pagare. Vuol fare ricorso al giudice di pace? Liberissimo, ma intanto paghi. Subito, «salato» e «cash». Alla fine il ricorrente e' risultato soccombente? Poco male per lui, tanto la sanzione l'ha gia' pagata, restituiamogli pure la somma versata in eccesso..... Evidente quindi, lampante, il rovesciamento di prospettiva. l'inammissibile lesione della presunzione di non colpevolezza, perche' il ricorrente viene ritenuto colpevole della violazione contestatagli, a prescindere e a priori. E cosi', mentre in materia penale l'anticipazione della pena (che di fatto si ha: basti pensare alla custodla cautelare in carcere) e' prevista solo in casi particolari e residuali, e' sottoposta a vincoli stringenti ed e' applicata solo in base ad un meditato (e motivato) provvedimento del giudice, nella materia che ci occupa (che pure e' ai confini della materia penale) essa diventa ex abrupto ed automaticamente, la regola. Non si puo' non cogliere (a sommesso avviso dello scrivente) la disparita' di trattamento introdotta dalla norma in oggetto. III E le considerazioni che precedono appaiono tanto piu' evidenti se si considera che nella materia di cui si discute le cauzioni, dovendo essere di importo pari alla meta' del massimo delle sanzioni edittali previste dalle norme del c.d.s. che si assumono violate, risulteranno essere, in massima parte, ben superiori alle sanzioni irrogate in concreto dagli organi accertatori, i quali, com'e' esperienza comune, si limitano (certo non sempre, ma - come detto - nella maggior parte dei casi) ad irrogare il minimo edittale. Di talche' si avra', in molti casi, una sanzione non soltanto anticipata, ma addirittura superiore a quella che il giudice irroghera' poi all'esito dell'eventuale soccombenza del ricorrente!!! Con il risultato di scoraggiare in maniera ingiustificatamente vessatoria, il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia, e a richiederla al suo giudice naturale precostituito per legge (cioe' al giudice di pace), frustrandolo tramite la previsione di un versamento iniziale dl importo spesso superiore a quello della sanzione concretamente irrogata. Da cio' l'ingiustificata coartazione della volonta' del cittadino, svuotando - di fatto - di significato l'indefettibile e inviolabile diritto di difesa davanti al giudice. E con l'ulteriore risultato che, per tale via, e proprio a causa della predetta frustrazione (che in molti casi spingera' prevedibilmente il cittadino a rinunciare alla proposizione del ricorso), diverranno definitivi - inutile nascondersi dietro un dito - molti verbali di contravvenzione che invece meriterebbero di essere annullati (o le cui sanzioni meriterebbero di essere ridotte) in quanto affetti da vizi di varia natura. Il tutto poi in spregio - non va dimenticato - dei diritti dei non abbienti (vi potrebbero infatti essere dei cittadini costretti a rinunciare al ricorso per non essere in grado di sostenere gli oneri della cauzione), che pure sono anch'essi costituzionalmente garantiti. IV Con la norma de qua il legislatore appare in definitiva aver compresso senza ragione il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale, con cio' violando nuovamente quegli stessi principi che portarono la Corte costituzionale, in anni ormai lontani, a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c. (sentenza n. 67/1990), che prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento, nonche' (sentenza n. 21/61) la c.d. clausola del solve et repete, in virtu' della quale sussisteva comunque l'obbligo di pagare i tributi richiesti dall'amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio. Compressione che appare tanto piu' grave se si considera che contemporaneamente il legislatore della novella ha, al contrario, ulteriormente facilitato (con la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 203 c.d.s.) il ricorso al prefetto, che puo' ora essere adito anche direttamente, mediante una semplice raccomandata a.r. Di talche' (ecco la seconda discrasia cui prima si faceva riferimento) l'attuale quadro dei ricorsi in materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme del c.d.s., per come emerge a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214/2003 si configura da un lato una procedura defatigante e frustrante per richiedere giustizia all'autorita' giudiziaria e accedere alla pronuncia del giudice terzo precostituito per legge, e, dall'altro lato, invece, una procedura priva di ostacoli - resa anzi ancor piu' semplice e lineare - per ricorrere all'autorita' amministrativa. Il tutto in assoluto contrasto con il principio di parita/alternativita' tra i due rimedi (amministrativo e giurisdizionale), ormai da tempo pacificamente riconosciuto dall'insegnamento delle magistrature superiori. Per tacere infine del fatto che per tale via, con lo scoraggiare il ricorso all'Autorita' giudiziaria, cui seguisse, come inevitabile conseguenza, il massiccio ricorso all'Autorita' amministrativa, potrebbe perfino addivenirsi all'introduzione de facto nell'ordinamento di un principio di riserva di amministrazione, del tutto incompatibile col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost. - v. per tutte Cass. civ. sezioni unite 21 dicembre 2001, n. 16181). Palese pertanto appare, anche da tale angolo visuale, la violazione dei sopra indicati artt. 3, 24 e 25 Cost. 6. - Ritenuto pertanto che la questione appare, per quanto sopra argomentato, rilevante: infatti, la norma di cui questo giudice sospetta l'incostituzionalita' e' di necessaria applicazione nell'ambito del giudizio originario (Talozzi Fabrizio contro Polizia municipale di Torrita di Siena), ed e' dall'interpretazione che di essa dara' la Corte costituzionale che discendera' la sorte del giudizio medesimo: esso infatti potra' seguire il suo normale iter fino alla pronuncia di merito ovvero, alternativamente, dovra' essere dichiarato inammissibile, e cio' a seconda delle statuizioni del giudice delle leggi; ne discende che il ricorso di cui in epigrafe non puo' essere definito nel merito (che potrebbe in astratto anche rivelarsi fondato) indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale; 7. - Ritenuto altresi' che la questione appare non manifestamente infondata, sussistendo prima facie, per tutto quanto sopra argomentato, un consistente dubbio in ordine alla legittimita' costituzionale della norma di cui si discute; 8. - Ritenuto in definitiva che si rende necessaria una pronuncia sul punto da parte del giudice delle leggi; 9. - Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1957, n. 83; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 25, comma 1, Cost. (per le ragioni tutte esposte al punto n. 5 della presente ordinanza); Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Sospende altresi' (conseguentemente e conformemente alle ragioni che hanno spinto lo scrivente a sollevare la questione di legittimita' costituzionale) l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Talozzi Fabrizio (verbale di «accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale» n. 209/02, elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Torrita di Siena), in attesa della decisione della Corte costituzionale; 10. - Visto l'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 83;
P. Q. M. Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati. Montepulciano, addi' 30 agosto 2003 Il giudice di pace: Fanelli 03C1279