N. 1054 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2003
Ordinanza emessa il 23 settembre 2003 dal tribunale di Terni sul ricorso proposto da Tazza Nadia contro Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito assistenziale - Non ripetibilita' delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell'erogazione - Mancata previsione - incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma. Previdenza e assistenza sociale - Irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.(GU n.49 del 10-12-2003 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti della controversia promossa da: Tazza Nadia, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Leonelli nel cui studio in Terni, via Galileo Ferraris n. 10 e' elettivamente domiciliata. Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, negli uffici della quale in Perugia, Via degli Offici n. 14, domicilia per legge. O s s e r v a La ricorrente Tazza Nadia era titolare di indennita' di accompagnamento che le e' stata revocata con decorrenza 8 febbraio 1994. L'amministrazione ha sospeso l'erogazione del beneficio nel marzo 1996 con notifica del 30 settembre 1996 ed ha recuperato con decreto ingiuntivo (opposto dalla Tazza Nadia) le somme indebitamente riscosse a partire dall'ultimo anno precedente la verifica delle condizioni sanitarie (cioe' dall'8 febbraio 1993 al 28 febbraio 1996) per lire 26.720.370. All'odierna udienza la difesa della Tazza Nadia ha sollevato questione di costituzionalita': «A parere di questa difesa e', pertanto, palese la incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 e 38 Cost., dei commi 260 e 261 legge n. 662/1996 la' ove essi non prevedono che il loro regime sia applicabile a tutti i casi di indebito previdenziale. In alternativa, la violazione dei medesimi principi costituzionali la' ove il comma 3-ter dell'art. 4 legge 20 giugno 1996 n. 323 e del comma 8 dell'art. 37 legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevedono la stessa esclusione di ripetibilita' prevista dai sopra richiamati commi 260 e 261 per limiti di reddito, in riferimento agli indebiti previdenziali avvenuti prima della data del gennaio 1996» (cfr. verbale di udienza del 18 settembre 2003). La questione di costituzionalita' e' rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante poiche' Tazza Nadia in base all'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998, deve restituire le somme indebitamente percepite dalla data della visita di verifica (8 febbraio 1994) e non da un anno prima come ritiene l'amministrazione, nonostante la revoca delle provvidenze sia avvenuta solo nel marzo 1996 (cfr. provvedimento dell'11 ottobre 1996 prot. n. 52474, Prefettura di Terni, doc. n. 10 del fascicolo del Ministero dell'interno). La ricorrente ha inoltre provato la insussistenza del dolo, quindi la buona fede ed i limiti di reddito (cfr. prove testimoniali e documentali) per poter beneficiare delle disposizioni di favore dell'indebito previdenziale, non applicabile a quello assistenziale. Su questi aspetti dell'indebito previdenziale e' necessaria una breve analisi della normativa anche storica. La tutela dei soggetti protetti dal sistema di previdenza ed assistenza dal rischio di dover restituire all'Ente previdenziale somme indebitamente percette, ricevute in buona fede e sulla base di un provvedimento dell'Ente, e' risalente nel tempo. Gia' l'art. 80, r.d.l. n. 1422 del 1924, disponeva che le rettifiche di eventuali errori nella determinazione degli importi di pensioni liquidate «che non sono dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto nei pagamenti gia' effettuati». Per le prestazioni pensionistiche del pubblico impiego disponeva analogamente l'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973. L'esigenza e la ragione, di una differenza di disciplina con il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., e' quella di esentare il beneficiario, delle prestazioni di previdenza, da oneri restitutori che ben difficilmente potrebbe affrontare, stante la istituzionale, naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite. Nel 1989 con la legge del 9 marzo n. 88, nell'art. 52 si prevedeva l'irripetibilita' delle prestazioni indebite non dovute a dolo; con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, definita d'interpretazione autentica 1) si e' adottato un criterio piu' restrittivo ovvero l'irripetibilita' degli indebiti INPS opera solo in relazione alle somme corrisposte in base a provvedimento formale e definitivo, comunicato all'interessato, viziato da errore imputabile all'Ente. Da ultimo (art. 1, comma 260 e ss. della legge n. 662/1996) per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, non si fa luogo a recupero dell'indebito a condizione che i percettori siano titolari di un reddito pari od inferiore a lire 16.000.000; se il reddito e' superiore non si fa luogo a recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo. Relativamente all'indebito per le prestazioni per invalidita' civile disponeva l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui l'accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed indennita' in favore dei percettori di prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito, nell'anno precedente la visita di revisione (norma poi abrogata dall'art. 4, comma 3-nonies del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425). Con l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 1996, n. 323, si prevedeva che: «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica». Con l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 2), si e' ulteriormente specificato il regime dell'indebito, per le prestazioni in oggetto: «in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica». Questo complesso quadro normativo e' stato gia' sottoposto a giudizio di costituzionalita' con l'ordinanza n. 448, 23 ottobre-27 ottobre 2000 nei seguenti termini: «che tale disciplina (di cui la giurisprudenza di legittimita', con riferimento gia' alla prima citata modifica normativa del 1996, ha ritenuto l'applicabilita' retroattiva anche alle situazioni non ancora definite di indebita erogazione di prestazioni assistenziali) si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile e di indennita' di accompagnamento, ed e' parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che sussista la necessita' di un'assoluta identita' di regolamentazione, in ragione della peculiarita' dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al principio di uguaglianza, una normativa specifica (cfr. sentenza n. 382 del 1996), che in particolare poi le previsioni dell'art. 1, commi 260-265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno tra l'altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilita' delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per loro marcata specialita', non sono idonee ad essere estese al di la' delle fattispecie per le quali sono previste; che pertanto le sollevate questioni di legittimita' costituzionale risultano essere manifestamente infondate». In sostanza il ragionamento della Corte costituzionale per escludere l'incostituzionalita' dell'art. 37, comma 8, della legge 448 del 1998 ha due presupposti interpretativi semplici, ovvero: 1. - che la disciplina (anche del procedimento amministrativo di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e della revoca entro novanta giorni dalla prestazione) sia applicabile anche retroattivamente; 2. - che la sospensione immediata e la revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fa venire meno la disparita' di trattamento con la generale disciplina dell'indebito previdenziale, e rispetta l'art. 38, primo comma della Costituzione. L'assetto della materia, cosi' come risulta in via indiretta dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 448/2000 e' ragionevole, ma il diritto vivente, rappresentato da numerose pronunce del giudice di legittimita' 3), successive peraltro all'ordinanza suddetta, non ritiene applicabile retroattivamente la disposizione dell'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998, anche relativamente alla mancata immediata sospensione e risultano, di conseguenza, ripetibili tutte le somme corrisposte dopo la visita di revisione, a prescindere dalla immediata sospensione; 4), in pratica si puo' verificare un indebito di anni percepito in «buona fede dal beneficiari e non sospeso per «colpa» dell'amministrazione. Pertanto, come nel caso oggetto del presente giudizio, si puo' arrivare a richiedere indebiti di anni con una evidente disparita' di trattamento tra i soggetti beneficiari di prestazioni d'invalidita' civile e gli altri soggetti che (in situazione analoga) beneficiano dell'art. 52, legge n. 88 del 1989 e dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche', anche se per limiti temporali specifici, delle disposizioni dell'art. 1, comma 260 e ss. della legge n. 662/1996. Si violano cosi' palesemente i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e di assistenza sociale di cui all'art. 38, comma 1, della costituzione, nonche' di ragionevolezza. In pratica i profili di illegittimita' della normativa, gia' denunciati dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 5 luglio 1999 e dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 5 aprile 2000, e ritenuti manifestamente infondati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 448/2000, riemergono con rinnovata vitalita' dalla interpretazione costante ed uniforme della Cassazione (diritto vivente) che non consente una diversa interpretazione (adeguatrice, ovvero conforme a costituzione) del giudice di merito. Ovvero se non ci fossero le decisioni suddette, che costituiscono diritto vivente, cioe' il vero concreto contenuto della norma, sarebbe anche possibile una diversa interpretazione. 1) Cfr. pero' la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio - 1° febbraio 1993, n. 39 che ha dichiarato l'illegittimita' costutzionale dell'art. 13, comma primo, nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. 2) Applicabile anche agli indebiti di data anteriore, come ritenuto dalla Cassazione, gia' per le norme del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, art. 4, comma 3-ter, cfr. Cass. 3 marzo 2000; cfr. inoltre per materie analoghe Corte cost. 28 gennaio - 1° febbraio 1993, n. 39. 3) cfr. Cass. 14 ottobre 2002, n. 14590: «In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis della legge n. 425/1996 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), essa produce i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) "dalla data della visita di verifica"; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perche' non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica»; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091: «Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo-ter, d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati»; Cass. 24 dicembre 2002, n. 18299: «in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della legge n. 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma quarto, art. 11 della legge n. 537 de1 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5, comma quinto del d.P.R. n. 698/1994 relativa alla sospensione cautelativa dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a decorrere dalla data della visita di verifica». 4) cfr. sentenze citate nella nota precedente
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli artt. 3, e 38, comma primo, della Costituzione nella parte in cui non prevede la non ripetibilita' delle somme indebitamente percepite prima della sospensione dell'erogazione; Dichiara, altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo d'indennita' di accompagnamento, alle stesse condizioni degli altri indebiti, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, della Cost.; Ordina la trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale; Dichiara sospeso il procedimento; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Terni, addi' 18 settembre 2002 Il giudice: Socci 03C1281