N. 1054 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  23  settembre  2003 dal tribunale di Terni sul
ricorso proposto da Tazza Nadia contro Ministero dell'interno

Previdenza   e   assistenza   sociale   -  Disciplina  relativa  alla
  ripetizione  d'indebito  assistenziale  -  Non  ripetibilita' delle
  somme    indebitamente    percepite    prima    della   sospensione
  dell'erogazione  -  Mancata previsione - incidenza sul principio di
  uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.
Previdenza   e  assistenza  sociale  -  Irripetibilita'  delle  somme
  indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento -
  Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla
  garanzia previdenziale.
- Legge  23 dicembre  1996,  n. 662, art. 1, comma 260; legge 9 marzo
  1989, n. 88, art. 52, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  della  controversia  promossa  da: Tazza Nadia,
rappresentata  e  difesa dall'avv. Giorgio Leonelli nel cui studio in
Terni, via Galileo Ferraris n. 10 e' elettivamente domiciliata.
    Contro  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, negli
uffici  della quale in Perugia, Via degli Offici n. 14, domicilia per
legge.

                            O s s e r v a

    La   ricorrente   Tazza  Nadia  era  titolare  di  indennita'  di
accompagnamento  che  le  e' stata revocata con decorrenza 8 febbraio
1994.  L'amministrazione  ha  sospeso  l'erogazione del beneficio nel
marzo  1996  con  notifica del 30 settembre 1996 ed ha recuperato con
decreto ingiuntivo (opposto dalla Tazza Nadia) le somme indebitamente
riscosse  a  partire  dall'ultimo  anno  precedente la verifica delle
condizioni sanitarie (cioe' dall'8 febbraio 1993 al 28 febbraio 1996)
per lire 26.720.370.
    All'odierna  udienza  la  difesa  della  Tazza Nadia ha sollevato
questione  di  costituzionalita':  «A  parere  di  questa  difesa e',
pertanto, palese la incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 e
38  Cost.,  dei  commi  260 e 261 legge n.  662/1996 la' ove essi non
prevedono  che  il  loro  regime  sia  applicabile  a tutti i casi di
indebito  previdenziale.  In  alternativa, la violazione dei medesimi
principi  costituzionali  la' ove il comma 3-ter dell'art. 4 legge 20
giugno 1996 n. 323 e del comma 8 dell'art. 37 legge 23 dicembre 1998,
n. 448,  non prevedono la stessa esclusione di ripetibilita' prevista
dai  sopra  richiamati  commi  260  e  261  per limiti di reddito, in
riferimento agli indebiti previdenziali avvenuti prima della data del
gennaio 1996» (cfr. verbale di udienza del 18 settembre 2003).
    La   questione   di   costituzionalita'   e'   rilevante   e  non
manifestamente infondata.
    E'  rilevante  poiche'  Tazza Nadia in base all'art. 37, comma 8,
legge  n. 448/1998,  deve restituire le somme indebitamente percepite
dalla  data  della  visita  di verifica (8 febbraio 1994) e non da un
anno prima come ritiene l'amministrazione, nonostante la revoca delle
provvidenze  sia  avvenuta  solo  nel  marzo 1996 (cfr. provvedimento
dell'11  ottobre 1996 prot. n. 52474, Prefettura di Terni, doc. n. 10
del fascicolo del Ministero dell'interno).
    La  ricorrente  ha  inoltre  provato  la  insussistenza del dolo,
quindi  la buona fede ed i limiti di reddito (cfr. prove testimoniali
e  documentali)  per  poter  beneficiare delle disposizioni di favore
dell'indebito previdenziale, non applicabile a quello assistenziale.
    Su  questi  aspetti dell'indebito previdenziale e' necessaria una
breve analisi della normativa anche storica.
    La  tutela  dei  soggetti  protetti  dal sistema di previdenza ed
assistenza  dal  rischio  di  dover restituire all'Ente previdenziale
somme  indebitamente percette, ricevute in buona fede e sulla base di
un  provvedimento  dell'Ente, e' risalente nel tempo. Gia' l'art. 80,
r.d.l.  n. 1422  del  1924,  disponeva che le rettifiche di eventuali
errori  nella determinazione degli importi di pensioni liquidate «che
non  sono  dovuti  a  dolo  dell'interessato,  non  hanno effetto nei
pagamenti gia' effettuati».
    Per  le prestazioni pensionistiche del pubblico impiego disponeva
analogamente l'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
    L'esigenza  e  la ragione, di una differenza di disciplina con il
principio  generale  di cui all'art. 2033 c.c., e' quella di esentare
il   beneficiario,   delle   prestazioni   di  previdenza,  da  oneri
restitutori  che  ben  difficilmente  potrebbe  affrontare, stante la
istituzionale, naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione
di esigenze elementari di vita delle somme percepite.
    Nel  1989  con  la  legge  del  9  marzo  n. 88,  nell'art. 52 si
prevedeva  l'irripetibilita'  delle prestazioni indebite non dovute a
dolo;  con  l'art. 13  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, definita
d'interpretazione  autentica  1)  si  e'  adottato  un  criterio piu'
restrittivo  ovvero  l'irripetibilita' degli indebiti INPS opera solo
in relazione alle somme corrisposte in base a provvedimento formale e
definitivo,  comunicato all'interessato, viziato da errore imputabile
all'Ente.
    Da  ultimo  (art. 1, comma 260 e ss. della legge n. 662/1996) per
periodi  antecedenti  al  1° gennaio 1996, non si fa luogo a recupero
dell'indebito  a  condizione  che  i  percettori siano titolari di un
reddito  pari  od  inferiore  a  lire  16.000.000;  se  il reddito e'
superiore  non  si fa luogo a recupero dell'indebito nei limiti di un
quarto dell'importo.
    Relativamente  all'indebito  per  le  prestazioni per invalidita'
civile  disponeva  l'art. 11,  comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537,   secondo   cui   l'accertata   insussistenza  dei  requisiti
prescritti  per  il  godimento  di pensioni, assegni ed indennita' in
favore  dei  percettori di prestazioni di invalidita' civile, cecita'
civile   e   sordomutismo,   comporta   la   restituzione  di  quanto
indebitamente  percepito, nell'anno precedente la visita di revisione
(norma  poi  abrogata  dall'art. 4, comma 3-nonies del d.l. 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425).
    Con  l'art. 4,  comma  3-ter  del  decreto-legge 1996, n. 323, si
prevedeva  che:  «in  caso  di  accertata insussistenza dei requisiti
sanitari,  la  Direzione  generale  di cui al comma 1 provvede, entro
novanta  giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori
accertamenti   che   si   rendessero  necessari,  alla  revoca  delle
provvidenze  in  godimento  a  decorrere  dalla  data della visita di
verifica».
    Con  l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 2),
si  e'  ulteriormente  specificato  il  regime  dell'indebito, per le
prestazioni  in  oggetto:  «in  caso  di  accertata insussistenza dei
requisiti  sanitari,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
programmazione     economica    dispone    l'immediata    sospensione
dell'erogazione  del  beneficio  in  godimento  e  provvede,  entro i
novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a
decorrere dalla data della visita di verifica».
    Questo  complesso  quadro  normativo  e'  stato gia' sottoposto a
giudizio  di  costituzionalita' con l'ordinanza n. 448, 23 ottobre-27
ottobre  2000  nei  seguenti termini: «che tale disciplina (di cui la
giurisprudenza  di  legittimita',  con  riferimento  gia'  alla prima
citata  modifica  normativa  del  1996,  ha ritenuto l'applicabilita'
retroattiva  anche  alle  situazioni  non ancora definite di indebita
erogazione   di  prestazioni  assistenziali)  si  avvicina  a  quella
relativa  all'indebito  previdenziale,  sia transitoria che a regime,
censurata  dai  giudici  rimettenti nella parte in cui non si applica
anche  alle  somme  indebitamente  percepite  a  titolo di assegno di
invalidita'   civile  e  di  indennita'  di  accompagnamento,  ed  e'
parimenti   diretta  ad  approntare  una  tutela  idonea,  come  tale
rispettosa  dell'art. 38,  primo comma, Cost., in favore di chi prima
della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni
erogate, senza che sussista la necessita' di un'assoluta identita' di
regolamentazione,  in  ragione  della  peculiarita' dell'accertamento
dell'insussistenza  del requisito sanitario che giustifica, anche con
riferimento  al  principio  di  uguaglianza,  una normativa specifica
(cfr. sentenza n. 382 del 1996), che in particolare poi le previsioni
dell'art. 1,  commi 260-265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
hanno  tra l'altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la
ripetibilita'   delle   prestazioni   previdenziali  indebite,  hanno
carattere  transitorio  applicandosi  solo  ai periodi (e quindi agli
indebiti  previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per
loro  marcata specialita', non sono idonee ad essere estese al di la'
delle  fattispecie  per  le  quali  sono  previste;  che  pertanto le
sollevate  questioni  di legittimita' costituzionale risultano essere
manifestamente infondate».
    In  sostanza  il  ragionamento  della  Corte  costituzionale  per
escludere  l'incostituzionalita'  dell'art. 37,  comma 8, della legge
448 del 1998 ha due presupposti interpretativi semplici, ovvero:
        1. - che la disciplina (anche del procedimento amministrativo
di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e della revoca
entro   novanta  giorni  dalla  prestazione)  sia  applicabile  anche
retroattivamente;
        2. - che la sospensione immediata e la revoca nel breve lasso
di  tempo  di  novanta  giorni  dalla  sospensione  fa venire meno la
disparita'  di  trattamento  con la generale disciplina dell'indebito
previdenziale, e rispetta l'art. 38, primo comma della Costituzione.
    L'assetto  della  materia,  cosi'  come  risulta in via indiretta
dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 448/2000 e' ragionevole,
ma il diritto vivente, rappresentato da numerose pronunce del giudice
di  legittimita'  3), successive peraltro all'ordinanza suddetta, non
ritiene  applicabile  retroattivamente  la disposizione dell'art. 37,
comma   8,   legge  n. 448/1998,  anche  relativamente  alla  mancata
immediata  sospensione  e risultano, di conseguenza, ripetibili tutte
le somme corrisposte dopo la visita di revisione, a prescindere dalla
immediata  sospensione; 4), in pratica si puo' verificare un indebito
di  anni  percepito  in «buona fede dal beneficiari e non sospeso per
«colpa» dell'amministrazione.
    Pertanto,  come  nel  caso oggetto del presente giudizio, si puo'
arrivare a richiedere indebiti di anni con una evidente disparita' di
trattamento  tra  i soggetti beneficiari di prestazioni d'invalidita'
civile  e  gli altri soggetti che (in situazione analoga) beneficiano
dell'art. 52,  legge  n. 88  del  1989  e  dell'art. 3 della legge 30
dicembre  1991,  n. 412,  nonche',  anche  se  per  limiti  temporali
specifici,  delle  disposizioni  dell'art. 1,  comma  260 e ss. della
legge n. 662/1996.
    Si   violano  cosi'  palesemente  i  principi  costituzionali  di
eguaglianza  (art. 3)  e  di  assistenza  sociale di cui all'art. 38,
comma 1, della costituzione, nonche' di ragionevolezza.
    In  pratica  i  profili  di  illegittimita' della normativa, gia'
denunciati dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 5 luglio 1999
e  dal  Tribunale  di  Potenza  con  ordinanza  del  5 aprile 2000, e
ritenuti  manifestamente  infondati  dalla  Corte  costituzionale con
l'ordinanza  n. 448/2000,  riemergono  con  rinnovata vitalita' dalla
interpretazione   costante  ed  uniforme  della  Cassazione  (diritto
vivente)  che  non consente una diversa interpretazione (adeguatrice,
ovvero  conforme a costituzione) del giudice di merito. Ovvero se non
ci  fossero le decisioni suddette, che costituiscono diritto vivente,
cioe' il vero concreto contenuto della norma, sarebbe anche possibile
una diversa interpretazione.
          1)  Cfr.  pero'  la  sentenza della Corte costituzionale 28
          gennaio  -  1°  febbraio  1993,  n. 39  che  ha  dichiarato
          l'illegittimita'  costutzionale  dell'art. 13, comma primo,
          nella  parte  in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti
          precedentemente  alla  data  della  sua entrata in vigore o
          comunque pendenti alla stessa data.
          2)  Applicabile anche agli indebiti di data anteriore, come
          ritenuto   dalla   Cassazione,   gia'   per  le  norme  del
          decreto-legge  20  giugno 1996 n. 323, art. 4, comma 3-ter,
          cfr.  Cass. 3 marzo 2000; cfr. inoltre per materie analoghe
          Corte cost. 28 gennaio - 1° febbraio 1993, n. 39.
          3) cfr. Cass. 14 ottobre 2002, n. 14590: «In tema di revoca
          dei  benefici  assistenziali agli invalidi civili, ai sensi
          dell'art.   4,   comma   3-bis   della   legge  n. 425/1996
          (applicabile   alla  fattispecie  ratione  temporis),  essa
          produce  i  suoi  effetti  (tra  cui  la  ripetizione delle
          prestazioni   indebite)   "dalla   data   della  visita  di
          verifica";   la   mancata   immediata   sospensione   delle
          prestazioni,  con conseguente formazione dell'indebito, non
          implica  che  la  revoca  operi da data successiva a quella
          della  visita, e in particolare dalla data di comunicazione
          della revoca, perche' non prevista; pertanto, devono essere
          restituiti  tutti  i  ratei  maturati  dopo  la  visita  di
          verifica»;  Cass. 26 aprile 2002, n. 6091: «Con riferimento
          alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli
          invalidi  civili,  alla  stregua  della  disciplina via via
          succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma,
          legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo-ter, d.l. n. 323
          del  1996,  convertito  in  legge n. 425 del 1996, art. 37,
          ottavo  comma,  legge  n. 448  del  1998) - disciplina alla
          quale    rimane    estranea   la   disposizione   meramente
          "regolamentare"  dettata  dall'art. 5, quinto comma, d.P.R.
          n. 698  del  1994  avente  ad  oggetto  l'articolazione del
          relativo  procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione
          delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi
          dalla  data di accertamento amministrativo dell'inesistenza
          dei  requisiti  sanitari,  senza  che  possa  rilevare - in
          mancanza  di  una  norma  che  disponga  in  tal senso - il
          mancato    rispetto,    da    parte   dell'amministrazione,
          dell'obbligo  di  sospendere  i  pagamenti  e di emanare il
          formale  provvedimento di revoca entro termini prefissati»;
          Cass.  24 dicembre 2002, n. 18299: «in tema di revoca delle
          prestazioni  assistenziali in favore degli invalidi civili,
          l'art. 4  della  legge  n. 425  del  1996, nel disciplinare
          compiutamente   la   materia   delle  verifiche  sanitarie,
          stabilendo  il  termine  unico di novanta giorni dalla data
          della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a
          decorrere  dalla  data della visita di verifica e abrogando
          espressamente la disciplina di cui al comma quarto, art. 11
          della  legge  n. 537  de1  1993,  ha  fatto  venir  meno il
          fondamento  legislativo  della  norma  regolamentare di cui
          all'art.  5,  comma  quinto del d.P.R. n. 698/1994 relativa
          alla  sospensione  cautelativa  dei  pagamenti. Ne consegue
          che,   essendo   meramente   ordinatorio,  in  mancanza  di
          qualunque  specificazione  in merito, il termine di novanta
          giorni   per  l'emanazione  del  provvedimento  di  revoca,
          legittimamente   l'amministrazione  fa  valere  la  pretesa
          restitutoria,   per   le  somme  indebitamente  erogate,  a
          decorrere dalla data della visita di verifica».
          4) cfr. sentenze citate nella nota precedente
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  dell'art. 37,  comma  8,  della  legge 23 dicembre
1998,  n. 448,  in  relazione  agli artt. 3, e 38, comma primo, della
Costituzione  nella  parte  in  cui  non prevede la non ripetibilita'
delle   somme   indebitamente   percepite   prima  della  sospensione
dell'erogazione;
    Dichiara,  altresi'  rilevante  e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 260, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, nonche' dell'art. 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, nella parte in cui non prevedono l'irripetibilita'
delle   somme   indebitamente  percepite  a  titolo  d'indennita'  di
accompagnamento,  alle  stesse  condizioni  degli  altri indebiti, in
relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, della Cost.;
    Ordina   la   trasmissione   degli   atti   alla   suprema  Corte
costituzionale;
    Dichiara sospeso il procedimento;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento della Repubblica;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Terni, addi' 18 settembre 2002
                          Il giudice: Socci
03C1281