N. 351 SENTENZA 24 novembre - 5 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Siciliana  -  Leggi  approvate  dall'Assemblea  regionale  -
  Impugnazione    -    Procedimento   -   Disciplina   statutaria   -
  Applicabilita'.
Statuto Regione Siciliana, art. 28;
- Costituzione, art. 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10.
Regione  Siciliana  -  Disposizioni incluse nella legge finanziaria -
  Questioni   di  legittimita'  costituzionale  -  Prospettazione  di
  plurimi  profili  - Intervenuta promulgazione parziale della legge,
  con  omissione  delle  disposizioni  censurate  -  Cessazione della
  materia del contendere.
- Legge  Regione  Siciliana  approvata  il  20 aprile  2001, artt. 6,
  commi 1,  3  e  6;  23,  30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57,
  comma 34;  58,  comma 2;  60,  61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95,
  comma 1, e 97.
- Costituzione,  artt. 3,  9,  41,  51,  81,  97,  120 e 128; statuto
  Regione Siciliana, artt. 14 e 17.
(GU n.49 del 10-12-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3
e  6;  23,  30,  comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58,
comma 2;  60,  61,  63,  85,  88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97,
della  legge  della  Regione  Siciliana, approvata il 20 aprile 2001,
recante  «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
Siciliana, notificato il 27 aprile 2001, depositato in cancelleria il
7 maggio 2001 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 27 aprile 2001 il Commissario
dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha  proposto  questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30,
comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61,
63,  85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, del disegno di legge
n. 1168  (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001),
approvato   dall'Assemblea   regionale  siciliana  nella  seduta  del
20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e
128  della  Costituzione  ed  agli  artt. 14  e  17 del regio decreto
legislativo  15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione Siciliana).
    Osserva  il  ricorrente che il provvedimento impugnato, avente le
caratteristiche  di  una legge finanziaria, contiene norme affette da
palesi incongruita', tali da porsi in contrasto con numerosi principi
costituzionali e statutari.
    In particolare, il Commissario impugna:
        i commi 1, 3 e 6 dell'art. 6, i quali istituiscono un tributo
ambientale  di  dieci  lire  per  ogni  metro  cubo di gas vettoriato
attraverso  le  condotte  installate  nel  territorio  della Regione,
cosi',  di  fatto, creando un tributo che si risolve nell'istituzione
di  un  dazio  tra  le  Regioni.  Cio'  e'  in presunto contrasto con
l'art. 120  della  Costituzione,  parametro  applicabile anche per le
Regioni a statuto speciale;
        l'art. 23,  che  autorizza  l'assessore  regionale per i beni
culturali  ed  ambientali,  in  deroga  alle  procedure  di  evidenza
pubblica,  ad  affidare una serie di attivita' mirate alla protezione
dei beni culturali siciliani a societa' di cui fanno parte lavoratori
privati gia' destinati a lavori socialmente utili. In tale previsione
il  ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 97 della Costituzione
perche'  la  natura  del  bene  oggetto  di  tutela richiederebbe una
selezione assai piu' ampia;
        l'art. 30,   comma 6,  e  l'art. 31,  comma 3,  limitatamente
all'inciso  «anche  mediante  scrittura  privata».  Dette  norme,  in
contrasto  con  l'art. 97  della  Costituzione e con l'art. 69, terzo
comma,   del   regio   decreto   18 novembre   1923,  n. 2440  (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) consentono la cartolarizzazione dei crediti ivi
previsti  nei  confronti  della  Regione  anche in virtu' di semplice
scrittura privata, mentre dovrebbe ritenersi vincolante la previsione
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
        l'art. 38,  comma 1,  il quale - nell'autorizzare l'assessore
regionale  per  il  bilancio e le finanze a corrispondere, all'agente
della riscossione, il rimborso delle anticipazioni relative a domande
di   inesigibilita',   oggetto   di  definizione  automatica  di  cui
all'art. 79  della  legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia
fiscale) - collega tale corresponsione alla finalita' di riordino del
servizio  di  riscossione, con cio' contrastando con gli artt. 3 e 97
della  Costituzione,  in quanto la norma potrebbe generare confusione
circa  l'immediata  e  diretta  applicazione  della normativa statale
anche in Sicilia;
        l'art. 57,   comma 34,   che,   obbligando  l'appaltatore  ad
utilizzare  determinate  categorie  di lavoratori per l'esecuzione di
lavori  diretti  alla  manutenzione  boschiva,  di  fatto  violerebbe
l'art. 41  della  Costituzione,  perche'  la  liberta'  di iniziativa
economica  privata  non  tollera  simili restrizioni nella scelta dei
prestatori di lavoro subordinato;
        l'art. 60,   il   quale  configura  il  diritto  allo  stesso
trattamento  economico  previsto per il personale dell'ufficio stampa
della  presidenza  della  Regione  anche in favore dei corrispondenti
dipendenti   comunali,   senza  assegnare  le  relative  risorse  ne'
verificare  le  necessarie qualita' professionali dei beneficiari. La
norma  sarebbe  in contrasto con gli artt. 3, 97, 81, quarto comma, e
128 della Costituzione;
        gli  artt. 58,  comma 2,  e 61, i quali prevedono particolari
trattamenti   economici   senza   il   necessario   strumento   della
contrattazione  collettiva,  con  cio'  oltrepassando i limiti di cui
all'art. 14 dello statuto speciale regionale;
        l'art. 63,  che  stabilisce  un  significativo incremento dei
compensi  spettanti  ai tre dipendenti regionali nominati liquidatori
della  s.p.a.  Sochimisi, poiche' tale norma violerebbe gli artt. 81,
quarto comma, e 97, della Costituzione, trattandosi di un aumento non
supportato  da  adeguata  copertura  finanziaria  e  in  ogni caso in
contrasto  col  principio  dell'onnicomprensivita' della retribuzione
dei dipendenti pubblici;
        l'art. 85  che,  in  contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione,   consente   -   dietro   l'apparenza  della  norma  di
interpretazione     autentica     -    di    assumere    nei    ruoli
dell'amministrazione  regionale  i c.d. «catalogatori», benche' privi
dei  requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(Norme   sull'organizzazione   del  mercato  del  lavoro),  con  cio'
determinando  una  situazione  di  ingiustificato privilegio in danno
degli altri disoccupati;
        l'art. 88,  ritenuto  in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  in  quanto - nel disporre che i comuni con popolazione
inferiore   ai  cinquantamila  abitanti  possono  avvalersi,  per  lo
svolgimento  delle attivita' ivi previste, degli uffici di segreteria
delle  Commissioni  provinciali  per la tutela ambientale (CPTA) - di
fatto imporrebbe ai comuni suddetti il ricorso a personale non dotato
delle  specifiche  competenze  tecniche richieste per i compiti degli
sportelli unici per le attivita' produttive;
        l'art. 89,  ritenuto  in  contrasto  con gli artt. 3, 51 e 97
della   Costituzione,  perche'  concretamente  permette  di  assumere
dipendenti senza l'utilizzazione delle normali procedure concorsuali,
per  di  piu'  dimostrando  di  non tenere in considerazione la legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti
di  impiego  e  di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana con
riferimento di funzioni agli enti locali. Istituzione dello sportello
unico  per  le  attivita'  produttive.  Disposizioni  in  materia  di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento), che prevede il
divieto di nuove assunzioni;
        l'art. 90, comma 3, limitatamente alla parola «esecutiva», e'
ritenuto in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione, atteso
che   l'immediata   esecutivita'   della   variante   agli  strumenti
urbanistici  concernente l'insediamento di opifici nel verde agricolo
priverebbe l'organo regionale delle necessarie potesta' di controllo;
        gli  artt. 95,  comma 1,  e 97, perche' ritenuti in contrasto
con gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana; la prima
norma,  infatti,  estende il peculiare regime di cui all'art. 5 della
legge   regionale   3 novembre  1994,  n. 43  (Norme  in  materia  di
alienazione  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il
riequilibrio finanziario degli istituti autonomi per le case popolari
-  IACP),  a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi  quelli finanziati dallo Stato. Il Commissario reputa che la
Regione  non  possa  arrecare  un  pregiudizio  economico ad enti non
soggetti  alla  sua  potesta',  essendo all'uopo insufficiente che la
differenza del prezzo di vendita per gli immobili di proprieta' dello
Stato sia posta a carico dell'ente gestore.
    2. - La Regione Siciliana non si e' costituita.
    3.  -  In  prossimita'  della  discussione in camera di consiglio
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha presentato una memoria nella
quale  -  dopo aver dato atto dell'avvenuta pubblicazione della legge
regionale   3 maggio   2001,   n. 6  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie  per l'anno 2001) con omissione delle norme impugnate dal
Commissario  dello  Stato,  di talche' queste ultime non possono piu'
produrre  alcun effetto - ha sollecitato l'emissione di una pronuncia
di  cessazione  della  materia  del  contendere,  in conformita' alla
precedente giurisprudenza di questa Corte.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per la Regione Siciliana ha
sollevato,    in    via   principale,   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 6,  commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31,
comma 3;  38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88,
89,  90,  comma 3,  95,  comma 1,  e  97 del disegno di legge n. 1168
(Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per  l'anno 2001),
approvato   dall'Assemblea   regionale  siciliana  nella  seduta  del
20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e
128  della  Costituzione  ed  agli  artt. 14  e  17 del regio decreto
legislativo  15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione Siciliana).
    2.  -  Preliminarmente  deve  essere confermato che la disciplina
delle  impugnazioni  dei  disegni  di  legge approvati dall'assemblea
regionale   siciliana   resta  regolata  dall'art. 28  dello  statuto
speciale  per  la  Regione Siciliana e non invece secondo l'art. 127,
nuovo  testo,  della  Costituzione e cio' a dispetto della previsione
contenuta  nell'art. 10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3  (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione),
come affermato da questa Corte con la sentenza n. 314 del 2003.
    Infatti  il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si
caratterizza  per  la  sua  singolarita',  eccentricita' e diversita'
(presentando  natura  preventiva e termini assai ristretti ed essendo
inoltre  promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana
residente  nel  capoluogo  regionale),  di  talche'  non si presta ad
essere graduato in base al criterio adottato dall'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 (sentenza n. 314 del 2003).
    3.  -  La  legge  siciliana  impugnata  e' stata fatta oggetto di
promulgazione   parziale   da  parte  del  Presidente  della  Regione
Siciliana,  con  omissione  di tutte le disposizioni censurate (legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e
finanziarie  per  l'anno 2001»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 21 del 7 maggio 2001).
    E'  da notare, inoltre, che la legge regionale pubblicata ha pure
sanato   l'errore   di   numerazione   contenuto  nel  testo  oggetto
d'impugnazione da parte del Commissario ricorrente, nel quale mancava
l'art. 5.  A  seguito  di  tale correzione vi e' quindi una sfasatura
numerica  tra  le  norme  impugnate e quelle pubblicate, cio' che non
altera  pero'  la  sostanza  del  testo  omesso  nella promulgazione;
inoltre nell'originario art. 57, comma 34, divenuto art. 56 nel testo
pubblicato,  e'  stato  eliminato  il  comma 29,  sicche' l'impugnato
comma 34  e'  divenuto comma 33. Con cio' risulta, dunque, confermata
la  mancata promulgazione di tutte le disposizioni gia' oggetto della
impugnazione.
    L'intervenuto   esaurimento   del  potere  promulgativo,  che  si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino una qualsiasi efficacia,
privando  di  oggetto  il giudizio di legittimita' costituzionale (v.
sentenza n. 352 del 1999).
    Deve,  pertanto,  dichiararsi  la  cessazione  della  materia del
contendere nel presente giudizio.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
                 Il Presidente - redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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