MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2003 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Di  abitazione  Fernando
Santi» a r.l., in Sesto San Giovanni.
(GU n.288 del 12-12-2003)

                            IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale in data 27 gennaio 1998, che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina di commissario liquidatore;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha  determinato  il  limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio  ex  art.  2544 del codice civile di societa' cooperative e
il  secondo  dei  quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento   dell'assemblea   della   societa'   cooperativa   «Di
abitazione  Fernando  Santi»  a  r.l., con sede in Sesto San Giovanni
(Milano), via dei Mille n. 34;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2488 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  della  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto il verbale di revisione ordinario UNCI in data 25 luglio 2000
relativo  alla  societa' cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a
r.l.,  con  sede in Sesto San Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34,
da  cui  risulta  che  la  medesima trovasi nelle condizioni previste
dall'art.  2544 del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha
depositato  bilanci  dopo  quello  del  31 dicembre  1994  e  non  ha
attualmente attivita' o pendenze attive da liquidare;

                              Decreta:

  La  societa' cooperativa «Di abitazione Fernando Santi» a r.l., con
sede  legale  in  Sesto  San  Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34,
costituita  per rogito notaio dott.ssa Giuliana Raj di Milano in data
8 febbraio   1978,  repertorio  n.  115281/4327,  racc.  B.U.S.C.  n.
9758/159022,  codice  fiscale  n.  03663000150, e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  primo comma, come modificato dall'art. 18 della
legge  31 gennaio  1992,  n.  59, e dall'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975,  n.  400,  in  quanto non ha depositato bilanci dopo
quello del 31 dicembre 1994 e non ha attualmente attivita' o pendenze
attive da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Milano, 14 novembre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti