MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2003 

Cancellazione  dal  registro  prefettizio  e dallo schedario generale
della cooperazione di due societa' cooperative.
(GU n.288 del 12-12-2003)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Teramo

  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che
attribuiscono  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali la
vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;
  Visto  l'art.  8  del  citato decreto legislativo che ha previsto a
carico  degli  enti cooperativi il versamento di un contributo per le
spese  relative  alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in
volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  15  della  legge  17 febbraio  1971,  n. 127, che ha
sostituito il predetto art. 8;
  Visto  l'art.  15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo
del  versamento  del  contributo  di  cui  sopra  oltre il biennio di
riferimento  possono  essere  cancellati  dal  registro prefettizio e
dallo schedario generale della cooperazione;
  Visto  il  decreto  21 giugno 2000, del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  che  ha  conferito alle direzioni provinciali del
lavoro  territorialmente  competenti  il  potere di cancellazione dal
registro  prefettizio  e  dallo schedario generale della cooperazione
delle  cooperative  e  loro consorzi che non ottemperano al pagamento
del   contributo  obbligatorio  di  revisione  entro  il  biennio  di
riferimento;
  Vista  la  nota  n.  216399/F934/a  del  30 novembre  2001  a firma
congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero
delle   attivita'   produttive  e  della  direttrice  generale  della
Direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attivita' ispettive -
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali circa il permanere
presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative
competenze in materia di cooperazione;
  Vista  la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visti  gli  atti  di  questo  ufficio  dai  quali  si rileva che le
societa'  cooperative  di  seguito  elencate non hanno ottemperato al
pagamento  del  contributo  obbligatorio  per  le ispezioni ordinarie
relative al biennio 1997-1998 e 1999-2000;
  Considerato   che   le   sotto   elencate  cooperative  sono  state
ulteriormente   sollecitate   al  pagamento  con  raccomandata  a.r.,
ritualmente  pervenuta  a  ciascuna  cooperativa, agli atti di questo
ufficio;

                              Decreta:

  Le  cooperative  di  seguito  indicate sono cancellate dal registro
prefettizio  e  dallo  schedario  generale  della cooperazione con la
conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:
    1) cooperativa  Agricola  Bellantese  COOPAB r.l. - sede Bellante
(Teramo), costituita l'8 gennaio 1986, registro imprese n. 5714, pos.
prov. n. 874/218861;
    2) cooperativa  Calzaturificio  Vomano  r.l.  -  sede Montorio al
Montorio  (Teramo),  costituita il 18 marzo 1987, registro imprese n.
7139, pos. prov. n. 950/228323;
  Avverso il presente decreto e' proponibile ricorso gerarchico entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive,  Direzione  generale  per  gli enti cooperativi, div. IV,
vicolo  D'Aste  n.  12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al T.A.R.
Abruzzo.
    Teramo, 28 novembre 2003
                            Il direttore provinciale reggente: Colaci