COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003 

Modifiche  alla  disciplina  della  liquidazione  delle insolvenze di
mercato  contenuta  nel  regolamento  n. 11768 in materia di mercati,
connesse  all'avvio  del sistema di liquidazione «Express II» gestito
dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 14339).
(GU n.288 del 12-12-2003)

                            IL PRESIDENTE

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  proprio  regolamento  n. 11768 del 23 dicembre 1998 e le
successive modificazioni e integrazioni;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 14,  15, 16 e 17 del citato
regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998;
  Tenuto conto del «Regolamento operativo dei servizi di liquidazione
(Express  II)  e  delle  attivita'  accessorie»  adottato dalla Monte
Titoli  S.p.a.  e  approvato  dalla  Banca  d'Italia, d'intesa con la
Consob, con provvedimento dell'8 settembre 2003;
  Preso  atto  della  nota  del 6 ottobre u.s., con la quale la Monte
Titoli  S.p.a.  ha comunicato la determinazione di articolare l'avvio
del  servizio di liquidazione «Express II» in due fasi che decorrono,
rispettivamente,   dall'8 dicembre   2003   per  quanto  riguarda  le
operazioni  aventi  ad  oggetto  i titoli obbligazionari di emittenti
privati  e  dal  26 gennaio  2004  per  quanto riguarda le operazioni
aventi ad oggetto le altre tipologie di strumenti finanziari;
  Ritenuto  opportuno  modificare  ed  integrare  le disposizioni dei
citati articoli 14, 15, 16 e 17 del predetto regolamento n. 11768 del
23 dicembre   1998,   allo   scopo   di   aggiornare   la  disciplina
dell'insolvenza  di  mercato  e  di  armonizzarla  con  le  procedure
esecutive stabilite dai gestori dei servizi di mercato nel quadro del
servizio di liquidazione «Express II»;
  Preso  atto  dell'intesa espressa dalla Banca d'Italia con nota del
5 dicembre 2003;

                              Delibera:

  I.  Il  regolamento  n.  11768  del 23 dicembre 1998 concernente la
disciplina dei mercati e' modificato ed integrato come segue:
    1. Nell'art. 14, la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
    «f)   "Procedure   esecutive":   le  procedure  disciplinate  dai
regolamenti  di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su
base  consensuale  dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di
operazioni  concluse  nei  mercati  regolamentati  che non sono state
regolate  nei  termini previsti per mancata consegna rispettivamente,
di strumenti finanziari o di contante;»;
    la lettera h), e' sostituita dalla seguente:
    «h) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei
mercati  regolamentati  di cui all'art. 61 del Testo unico, i gestori
dei  sistemi  RRG,  i  gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i
gestori  dei  servizi  di  liquidazione,  le controparti centrali e i
soggetti  che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari
di cui al titolo II della parte III del Testo unico;»;
  2. L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
  «Art.    15    (Presupposti   dell'insolvenza   di   mercato). - 1.
L'insolvenza di mercato e' determinata da gravi inadempimenti o altri
fatti  esteriori  i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte alle
obbligazioni  di  mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e
dell'aderente.
  2. L'insolvenza di mercato e' comunque presunta in caso di:
    a) mancato   versamento   nei   termini   e   nei  modi  previsti
dell'importo  a  debito  risultante  dal  compimento  delle procedure
esecutive;
    b) mancato  versamento  dei margini di garanzia o delle ulteriori
disponibilita'   di  cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  j)  della
disciplina  dei  sistemi  di  garanzia,  nonche'  mancato regolamento
finale  per  differenziale  delle posizioni contrattuali su strumenti
finanziari  derivati,  da  parte dell'aderente nei termini e nei modi
previsti.»;
  3. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) - 1. Le societa'
di  gestione  dei  mercati regolamentati, le controparti centrali e i
liquidatori,  secondo  le  rispettive  competenze,  comunicano  senza
indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori
indicati nell'art. 15, comma 1, dei quali siano a conoscenza.
  2.  Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza
di mercato da parte della Consob:
    a) nel  caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), la societa'
di  gestione  dei  mercati  regolamentati  o  le controparti ne danno
comunicazione  alla  Consob  indicando  i  provvedimenti  adottati in
conformita' con quanto previsto dai loro regolamenti;
    b) nei  casi di cui all'art. 15, comma 2, le controparti centrali
ne  danno  comunicazione  alla  Consob  indicando  i provvedimenti di
trasferimento  o  di chiusura delle posizioni contrattuali registrate
nei  conti  dell'inadempiente  adottati  in  conformita'  con  quanto
previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia.
  3.  Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato e'
comunicato  tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo
fax.   Con   il  medesimo  provvedimento  la  Consob  puo'  impartire
istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali
provvedimenti  urgenti  da adottare con riferimento alla procedura di
liquidazione dell'insolvenza medesima.»;
  4. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
  «Art.    17   (Procedura   di   liquidazione   dell'insolvenza   di
mercato) - 1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato
si  applica  limitatamente  alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e
b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:
    a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un
intervallo  di  regolamento  superiore a quello stabilito nei mercati
regolamentati italiani di riferimento;
    b) operazioni  relative  a  blocchi  concluse  a  prezzi  che  si
discostano  in  misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati
nei  mercati  regolamentati  italiani  di  riferimento  il  giorno di
negoziazione;
    c) operazioni  concluse  fuori dai mercati regolamentati, diverse
dai  blocchi,  a  prezzi  non  compresi  tra  il minimo ed il massimo
rilevati  nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno
di negoziazione;
    d) compensi,  contratti  a  termine  in  accensione e contratti a
premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;
    e) operazioni  aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati
in un mercato regolamentato italiano;
  2.  La  procedura  di  liquidazione  dell'insolvenza  di mercato si
applica  alle  operazioni  garantite da sistemi di garanzia basati su
controparte  centrale  limitatamente  alle  fasi  di  cui al comma 4,
lettere a), d), e), f) e g).
  3.  In  seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in
attesa delle disposizioni del commissario:
    a) i  gestori  dei  servizi di liquidazione escludono, secondo le
regole  di  funzionamento  dei  servizi  medesimi,  le operazioni non
regolabili  per  mancanza  del  contante o degli strumenti finanziari
immesse dall'insolvente;
    b)  fermo  restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle
partite   di   pertinenza   dei  negoziatori  che  si  avvalgono  del
liquidatore  insolvente,  i  gestori  dei  sistemi  RRG  escludono le
operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;
    c) le  controparti  dell'insolvente,  avendo cura di non alterare
l'ordinato  svolgimento  delle  negoziazioni,  possono  acquistare  o
vendere  sui  mercati  regolamentati  gli  strumenti  finanziari  non
compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente,
in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera b).
  4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera
b), il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del testo
unico  gestisce  la  liquidazione  dell'insolvenza  di mercato con le
seguenti modalita':
    a) acquisisce  i  dati  e i documenti necessari alla liquidazione
dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le
sue  controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la
correttezza e la completezza;
    b) relativamente  alle  operazioni per le quali e' stata disposta
l'esclusione  dai  sistemi RRG e dai servizi di liquidazione, calcola
la   posizione   netta   di   ciascuna   controparte   nei  confronti
dell'insolvente,  per  singolo  strumento finanziario e per gli euro,
distinguendo  le  operazioni garantite, ripartite per singolo sistema
di   garanzia,   da   quelle  non  garantite,  comprendendo  anche  i
differenziali  a  debito  risultanti  dal  compimento delle procedure
esecutive;
    c) sentite  le  societa'  di  gestione  del  mercato,  indica, in
funzione  del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti
finanziari  di  cui  alla  lettera  b),  i termini e le modalita' nel
rispetto  dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare
sui  mercati  regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti
finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare
all'insolvente;   entro   la   scadenza   dei  suddetti  termini,  le
controparti    dell'insolvente   possono   altresi'   optare,   anche
parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un
prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle
transazioni  concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione
del  commissario,  dei  prezzi  ufficiali  rilevati dalle societa' di
gestione  degli  stessi  mercati,  il giorno di scadenza dei medesimi
termini;
    d) accerta  la  correttezza,  la  completezza  e  gli esiti delle
operazioni  effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti
dell'insolvente;   qualora   accerti  la  mancata  completezza  delle
operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario
calcola  le  differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di
regolamento di cui alla lettera c);
    e) nei  casi  di  regolamento  per  differenziale  da parte della
controparte   centrale,   verifica   l'adeguatezza   del   prezzo  di
regolamento utilizzato;
    f) emette i certificati di credito:
      1)  in  favore delle controparti dell'insolvente per un importo
pari  alle  differenze  in euro a loro credito per ciascuna posizione
netta,  con  l'aggiunta  delle  spese  accessorie sostenute a seguito
dell'insolvenza;
      2)  in  favore  delle controparti centrali, per un importo pari
alle differenze in euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia
e  le ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j)
della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con
l'aggiunta    delle    spese    accessorie    sostenute   a   seguito
dell'insolvenza;
    g) acquisisce  le eventuali differenze a credito dell'insolvente,
accreditandole    in    un    conto   corrente   bancario   rubricato
all'insolvenza.
  5.  Nel  caso  di  insolvenza  di  un  liquidatore che partecipa al
servizio   per  conto  di  negoziatori,  al  fine  di  consentire  il
regolamento  delle  operazioni  di  pertinenza  dei  negoziatori,  il
commissario   verifica   la   possibilita'  di  trasferire  ad  altro
liquidatore  dette operazioni e le disponibilita' in titoli e in euro
da essi costituite presso l'insolvente medesimo.».
  II. La presente delibera si applica dall'8 dicembre 2003 per quanto
riguarda  le operazioni aventi ad oggetto le obbligazioni e gli altri
titoli  di  debito diversi dai titoli di Stato e dai titoli emessi da
organismi  internazionali  partecipati da Stati e dal 26 gennaio 2004
per  quanto  riguarda  le  operazioni  aventi  ad  oggetto  le  altre
tipologie di strumenti finanziari.
  III.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 5 dicembre 2003
                                                Il presidente: Cardia