Legge regionale n. 1/2003, Art. 3, comma 16. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita. Approvazione.(GU n.50 del 20-12-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'Art. 29, comma 18 cosi' dispone: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 2° comma, della costituzione; Visto, l'Art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che cosi' dispone: «al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilita' interno per gli enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione del patto di stabilita' e crescita, tenuto conto delle peculiarita' degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali.»; Rilevato pertanto che l'esercizio della potesta' primaria regionale in materia sia strettamente connesso con la data del 31 marzo 2003, l'inosservanza della quale comporterebbe la rinuncia immotivata e unilaterale da parte dell'amministrazione regionale ad esercitare tale competenza, con la conseguenza dell'applicabilita' immediata delle disposizioni statali che si aggiungerebbe agli effetti, potenzialmente produttivi di danno, del mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione: alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi; Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'UPI., che hanno evidenziato alcune peculiarita' degli Enti locali della Regione tenuti al rispetto del patto; Considerato che, le peculiarita' evidenziate riguardano: la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'Art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; cio' ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario; la nuova previsione di cui all'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le province trasferiscano ai comuni le funzioni previste dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67; per le province nel computo del saldo finanziario 2003 non rientreranno piu' i trasferimenti e le relative spese correnti connesse alle funzioni di cui sopra, pertanto e' necessario che tali entita' non siano prese a riferimento per il raffronto con il saldo finanziario 2001; per i comuni invece, al fine di tale raffronto, e' opportuno che non vengano inseriti nel 2003, per il calcolo del saldo finanziario, gli oneri derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni, ai sensi dell'Art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996 e successive modificazioni, nonche' quelli con finanziamento a destinazione vincolata; la composizione della spesa per il personale per i comuni e le province della Regione, che risulta piu' elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e' degli Enti locali, ai sensi dell'Art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. E' opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli Enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego. Sentita l'assemblea delle autonomie locali, che si e' espressa favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003. Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 617 del 18 marzo 2003; Decreta: E' approvato il «regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, relativamente all'anno 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 marzo 2003 TONDO