REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2003, n. 91 

Legge  regionale  n.  1/2003,  Art.  3,  comma 16. Regolamento per la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per il concorso delle
provincie  e  dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti -
della  Regione,  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di finanza
pubblica  adottati  con l'adesione al patto di stabilita' e crescita.
Approvazione.
(GU n.50 del 20-12-2003)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289 disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)  che  all'Art.  29,  comma  18  cosi' dispone: «le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano  concordano,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno,  con il
Ministero  dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e  2005,  il  livello  delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino  a  quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli  Enti  sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2003-2005.  Alle  finalita' di cui al presente articolo
provvedono,  per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno  si  applicano,  per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 2° comma,
della costituzione;
    Visto,  l'Art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1,  che  cosi'  dispone:  «al  fine di assicurare il rispetto dei
vincoli  posti  dal  legislatore  statale  con  le norme sul patto di
stabilita' interno per gli enti territoriali, in attuazione di quanto
disposto   dalla   legge   finanziaria   statale   per  l'anno  2003,
l'amministrazione  regionale,  sentita  l'assemblea  delle  autonomie
locali,   con  regolamento  da  adottarsi  entro  il  31 marzo  2003,
determina  i  criteri e le modalita' per il concorso delle province e
dei  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione,
alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica adottati con
l'adesione  del  patto  di  stabilita' e crescita, tenuto conto delle
peculiarita'  degli  enti  tenuti  al rispetto del patto e definisce,
laddove  non diversamente disposto, le modalita' per l'erogazione dei
trasferimenti agli enti locali.»;
    Rilevato   pertanto   che  l'esercizio  della  potesta'  primaria
regionale  in  materia  sia  strettamente  connesso  con  la data del
31 marzo  2003,  l'inosservanza della quale comporterebbe la rinuncia
immotivata  e  unilaterale da parte dell'amministrazione regionale ad
esercitare  tale  competenza,  con la conseguenza dell'applicabilita'
immediata  delle  disposizioni  statali  che  si  aggiungerebbe  agli
effetti,  potenzialmente produttivi di danno, del mancato rispetto di
un termine perentorio previsto dalla legge;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri e delle modalita' per il concorso delle province e dei comuni
con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  della  Regione: alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita'
degli enti stessi;
    Tenuto  conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione
da  parte  dei  rappresentanti  dell'A.N.C.I.  e dell'UPI., che hanno
evidenziato  alcune  peculiarita'  degli  Enti  locali  della Regione
tenuti al rispetto del patto;
    Considerato che, le peculiarita' evidenziate riguardano:
      la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivanti  dalla  circolazione  dei veicoli a motore, di cui all'Art.
60,  primo  comma  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
cio'  ha  comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle
entrate  tributarie  con  conseguenze  sulla determinazione del saldo
finanziario;
      la  nuova  previsione  di cui all'Art. 13 della legge regionale
15 maggio  2002,  n.  13,  relativamente alle funzioni in campo socio
assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8,
comma  5,  della  legge  8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal
1° gennaio  2003,  le  province  trasferiscano  ai comuni le funzioni
previste  dal  regio  decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla  legge  6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio
1993,  n.  9 convertito con modificazioni dall'Art. 1, comma 2, della
legge  18  marzo  1993,  n. 67; per le province nel computo del saldo
finanziario  2003 non rientreranno piu' i trasferimenti e le relative
spese  correnti  connesse  alle  funzioni  di  cui sopra, pertanto e'
necessario  che  tali  entita'  non  siano prese a riferimento per il
raffronto con il saldo finanziario 2001; per i comuni invece, al fine
di  tale  raffronto,  e' opportuno che non vengano inseriti nel 2003,
per  il  calcolo del saldo finanziario, gli oneri derivanti agli enti
gestori   dei  servizi  socio  assistenziali  dei  comuni,  ai  sensi
dell'Art.  41-bis  della  legge  regionale  n.  49/1996  e successive
modificazioni,   nonche'  quelli  con  finanziamento  a  destinazione
vincolata;
      la  composizione della spesa per il personale per i comuni e le
province  della  Regione,  che risulta piu' elevata in considerazione
dell'istituzione  del  comparto  unico  del  pubblico  impiego  della
Regione  e'  degli  Enti  locali,  ai sensi dell'Art. 127 della legge
regionale  9  novembre  1998,  n.  13.  E' opportuno, di conseguenza,
decurtare   le   spese   correnti   della   quota  corrispondente  ai
trasferimenti   regionali,   stanziati  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  agli  Enti  locali dall'istituzione del comparto unico del
pubblico impiego.
    Sentita  l'assemblea  delle  autonomie locali, che si e' espressa
favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003.
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 617 del 18
marzo 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato il «regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il  concorso  delle  province e dei comuni con
popolazione   superiore  a  5.000  abitanti  della  Regione,  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione  al patto di stabilita' e crescita, relativamente all'anno
2003»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 31 marzo 2003
                                TONDO