AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 3 dicembre 2003 

Applicazione   della   riduzione  della  cauzione  e  della  garanzia
fidejussoria ai sensi dell'art. 8, comma 11-quater, lettera a), della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,   e   successive   modifiche.
(Determinazione n. 21/2003).
(GU n.301 del 30-12-2003)

                            IL CONSIGLIO
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Considerato in fatto.
  Sono   pervenute   a   questa  Autorita'  molteplici  richieste  di
chiarimenti  in merito alla possibilita' per le imprese concorrenti e
per  gli  aggiudicatari  dei  lavori  pubblici  di  beneficiare della
riduzione   del   50  per  cento  della  cauzione  e  della  garanzia
fidejussoria, ai sensi dell'art. 8, comma 11-quater, lettera a) della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e  s.m., anche nel caso in cui il
possesso della certificazione di qualita' costituisca un requisito di
partecipazione  alla  gara  secondo  la  cadenza  temporale stabilita
dall'allegato   13   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.
  Stante  l'interesse  ed  il  rilievo generale della problematica in
esame,  si  e' ritenuto opportuno emanare la presente determinazione,
tenendo  anche  conto  delle  considerazioni  espresse in materia dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, che ha emanato un
proprio  parere, depositato nel corso di un'audizione svoltasi presso
la  sede  dell'Autorita'  (cui ha partecipato anche l'ANCE), fornendo
un'interpretazione    della    normativa    de    qua.   All'indicata
Amministrazione  l'ANCE  aveva  inizialmente  formulato  il  quesito,
proposto successivamente anche a questa Autorita' di vigilanza.
  Considerato in diritto.
  Per  un  puntuale  inquadramento  della  problematica  in  esame si
rileva,  preliminarmente,  che  la  disciplina generale in materia di
cauzione  e  di  garanzia  fidejussoria  e'  dettata  dai commi 1 e 2
dell'art.  30 della legge n. 109/1994 e s.m., i quali fissano il loro
importo,  rispettivamente, al 2 per cento dell'importo dei lavori per
la  cauzione,  e  al  10  per  cento dell'importo degli stessi per la
garanzia fidejussoria.
  Cio' premesso, l'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e
s.m.  stabilisce  che il rilascio, da parte di organismi accreditati,
della  certificazione  di  sistema  di  qualita'  conforme alle norme
europee  della  serie  UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
sistema,  comporta  per  le  imprese  alcuni benefici, tra cui quello
indicato  nella  lettera  a)  dell'art.  8, comma 11-quater, ossia la
riduzione   del   50  per  cento  della  cauzione  e  della  garanzia
fidejussoria, previste dall'art. 30 della medesima legge.
  Al  riguardo,  l'art.  8,  comma  3, lettere a) e b) della legge n.
109/1994  e  s.m.  stabilisce  che il possesso da parte delle imprese
esecutrici   di  lavori  pubblici  della  certificazione  di  sistema
qualita'   o   della   dichiarazione   della   presenza  di  elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema e' attestata dalle
SOA, autorizzate dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
mentre  il  comma  4, lettera e) del medesimo articolo precisa che il
regolamento  sul sistema di qualificazione ha il compito di graduare,
in  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni  ed in rapporto alla
tipologia  dei  lavori,  la  facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni   appaltanti   di  richiedere  il  possesso  della  suddetta
certificazione o dichiarazione.
  Conseguentemente,   l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000  ha  successivamente  disciplinato la cadenza
temporale  dell'entrata  in  vigore di detto obbligo nell'allegato B,
lasciando esente da esso, al termine della fase transitoria, solo gli
appalti di valore inferiore al miliardo di lire (classifiche I e II),
per i quali anche a regime continuera' a sussistere la facoltativita'
della  certificazione,  con conseguente possibilita' di usufruire del
beneficio   della   riduzione   della   cauzione   e  della  garanzia
fidejussoria in caso di possesso di detto requisito.
  Il  primo obbligo di dimostrare la piena conformita' alle norme UNI
EN  ISO  9000  decorre  dal 2003 per le gare d'importo superiore a 30
miliardi  di lire, dal 2004 per le gare comprese tra 10 e 30 miliardi
e  a  regime, dal 2005, riguardera' anche le gare di importo compreso
tra 1 e 10 miliardi.
  Il  possesso  di  elementi significativi e correlati del sistema di
qualita'  e',  invece,  richiesto  gia'  dal  2002  per tutte le gare
d'importo  superiore  ai 10 miliardi e dal 2003 e' stato esteso anche
alle gare di importo superiore al miliardo.
  La questione interpretativa posta dal combinato disposto dei citati
articoli 8  della  legge  n.  109/1994  e  s.m.  e  4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguarda la natura, a regime,
del  beneficio  di  cui all'art. 8, comma 11-quater, lettera a) della
legge  n.  109/1994  e s.m. Se, infatti, e' generalmente condivisa la
sua natura di incentivo per le imprese ad acquisire la certificazione
di qualita' relativamente al periodo antecedente le scadenze previste
dalla  tabella  inserita  nell'allegato  B  al decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, ossia prima che questo requisito diventi
obbligatorio,   piu'  problematica  e'  la  configurazione  di  detto
beneficio  a partire dal momento in cui la certificazione di qualita'
diviene  obbligatoria e il beneficio della riduzione del 50 per cento
della   cauzione   e   della   garanzia   fidejussoria,   conseguendo
automaticamente  al possesso di detto requisito obbligatorio, diviene
generalizzato, cessando di svolgere la sua funzione premiante.
  Occorre   tener   presente,  infatti,  che  la  configurazione  del
beneficio  di  cui trattasi come istituto a carattere generalizzato e
permanente,   a   partire  dal  momento  in  cui  il  possesso  della
certificazione   di   qualita'   diviene  obbligatorio,  comporta  un
attenuarsi  del  valore aggiunto offerto, in termini di garanzia, dal
possesso del sistema di qualita'.
  Infatti,  se  nella  situazione  di  non  obbligatorieta'  di detto
requisito l'impresa in possesso di certificazione di qualita' offriva
un  quid  pluris  oggettivamente e comparativamente apprezzabile, nel
momento  in  cui  quel  requisito diviene obbligatorio e il beneficio
della  riduzione  del  50  per  cento della cauzione e della garanzia
fidejussoria    consegue    automaticamente    al    possesso   della
certificazione  obbligatoria,  quest'ultima  non  aggiunge  nulla  ai
requisiti minimi richiesti per la partecipazione alle gare.
  In considerazione di cio' questa Autorita' ha ritenuto sostenibile,
in   un  primo  momento  e  per  una  singola  fattispecie,  la  tesi
interpretativa  secondo  la  quale,  stante la richiamata graduazione
dell'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  possedere  il  sistema di
qualita'  aziendale  ovvero  elementi  significativi  e correlati del
suddetto  sistema  ai  fini della qualificazione (ex art. 8, comma 4,
lettera  e)  della  legge n. 109/1994 e s.m. e art. 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), l'applicazione del sistema
premiante  in  oggetto  sarebbe  sottoposta ad un termine finale, che
varia  per le diverse classifiche della qualificazione SOA secondo lo
scadenzario previsto dal citato allegato B del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000.  Sono  in  ogni  caso  fatte salve le
classifiche  I  e  II, esenti dal suddetto obbligo anche a regime, le
quali possono, pertanto, continuare a beneficiare del premio previsto
dall'art. 8, comma 11-quater, lettera a) della legge quadro.
  Occorre    tuttavia    tener   presente   le   seguenti   ulteriori
considerazioni.
  Una   piu'   approfondita   valutazione  della  indicata  questione
interpretativa,   alla  luce  delle  maturate  esperienze,  ha  fatto
emergere  la  possibilita',  con la soluzione in precedenza suggerita
dall'Autorita',  di  una  sostanziale  disparita'  di trattamento tra
imprese partecipanti ad una medesima gara. Ove, infatti, si tratti di
appalti di lavori di importo non superiore a 516.452 euro, cui quindi
possono  partecipare  anche  imprese  non obbligate al possesso della
qualita',  le  stesse,  qualora,  invece,  posseggano  il  requisito,
potrebbero  avere  il  diritto  alla riduzione della cauzione che non
spetterebbe,   invece,   agli   altri  partecipanti  qualificati  per
classifica superiore alla seconda.
  D'altra   parte,  poi,  una  piu'  approfondita  analisi  del  dato
normativo  testuale  contenuto  nell'art.  8,  comma 11-quater, della
legge quadro pone in evidenza che il legislatore non ha espressamente
attribuito  natura  transitoria  alla  riduzione  della  cauzione ivi
prevista. Pertanto, a stretto rigore formale, concorrono a formare la
disciplina  positiva  relativa all'istituto della garanzia definitiva
sia  l'art.  30 che l'art. 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e
s.m.
  Dal  che  la  conseguenza  che,  in  mancanza  di  un coordinamento
espresso  fra  le  due  disposizioni,  per  il  quale  si  auspica un
intervento  chiarificatore da parte del legislatore, entrambe possono
ritenersi   applicabili   alla   stregua  di  istituti  di  carattere
permanente,  considerando  l'art.  30  come  normativa  di  carattere
generale  e  l'art.  8,  comma  11-quater,  come  norma  recante  una
disciplina  speciale  in  materia, con la conseguenza che la prevista
riduzione  del  50%  della  cauzione definitiva si applica a tutte le
fattispecie  ivi  previste  senza limiti temporali. Il che, peraltro,
come  sottolineato  dal  Ministero  delle infrastrutture, trova anche
giustificazione  nella  considerazione  della  maggiore affidabilita'
delle  imprese  certificate  e,  pertanto,  della  sufficienza per le
stesse  di  una garanzia di importo ridotto; di modo che la riduzione
della   garanzia,   mentre   in   fase   transitoria  era  funzionale
all'incentivazione  della  qualificazione,  a  regime consegue ad una
presunta  attenuazione  del  rischio  di  inadempimento e di maggiore
affidabilita' dei concorrenti.
  Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:
    il  disposto di cui all'art. 30 della legge quadro, in materia di
garanzia   definitiva,   si   applica   integralmente  per  tutte  le
fattispecie  non  disciplinate  dall'art.  8,  comma 11-quater, della
legge  stessa,  avendo quest'ultima natura di norma speciale rispetto
alla disciplina generale in materia di cauzioni.
      Roma, 3 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Cheli