AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003 

Modifica  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03. (Deliberazione n. 155/03).
(GU n.5 del 8-1-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 17 dicembre 2003;
  Visti:
    gli  articoli 1,  comma  2, e 3, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
    l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di
seguito: deliberazione n. 151/03);
    la delibera dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 154/03.
  Considerato che:
    la deliberazione n. 151/03 prevede, in attuazione degli indirizzi
formulati  dal  Ministro  delle attivita' produttive con nota in data
5 dicembre  2003,  protocollo  n.  4241 (prot. Autorita' n. 31194 del
9 dicembre  2003),  nonche'  dal  Sottosegretario di Stato con delega
all'energia,  con  nota  in  data 11 dicembre 2003, protocollo n. 628
(prot.  Autorita'  n.  31441  in data 12 dicembre 2003), disposizioni
urgenti  per  la  remunerazione  del  servizio  di  interrompibilita'
istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;
    con   lettera   in   data   16 dicembre   2003,   protocollo   n.
AD/P2003000395,  la  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), a precisazione
di  quanto  in  precedenza  comunicato in materia, ha quantificato il
fabbisogno  del  servizio  di  interrompibilita', in 1750 MW in tempo
reale e 1750 MW con preavviso;
    con  nota  in  data  17 dicembre  2003,  protocollo  n.  4358, il
Ministro delle attivita' produttive ha inviato all'Autorita' un nuovo
schema  di decreto recante modalita' e condizioni per le importazioni
di  energia  elettrica  per  l'anno  2004  (di  seguito: lo schema di
decreto) che recepisce le precisazioni fornite dal Gestore della rete
con  la lettera di cui al precedente alinea, prevedendo una ulteriore
assegnazione di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione
con  l'estero  ai  soggetti  che  assumono  l'obbligo  di prestare il
servizio di interrompibilita' istantanea del carico.
  Ritenuto  che lo schema di decreto, nella parte richiamata, integri
i   predetti   indirizzi   formulati  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive,  rendendo  necessaria  la modifica della deliberazione n.
151/03.
                              Delibera:
  Di  sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  12 dicembre  2003, n. 151/03, con i
seguenti:
  «2.  Ai  fini  della  prestazione del servizio di interrompibilita'
istantanea,  possono  optare per il regime di remunerazione di cui al
successivo  punto  3,  previa  rinuncia  ai diritti di utilizzo della
capacita'  di  trasporto assegnata, i soggetti assegnatari per l'anno
2004 di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione:
    a) ai  sensi  dell'art.  6  dell'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n.
301/01,   degli  articoli 4,  comma  4.5,  lettere  c)  e  d),  e  14
dell'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02;
    b) ai  sensi  dell'articolo  35  della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nei limiti di 550 MW.
  La  facolta' di rinuncia deve essere esercitata, in entrambi i casi
di  cui  alle  precedenti  lettere a) e a pena di decadenza, entro il
giorno  successivo  a  quello  di  assegnazione  della  capacita'  di
trasporto di cui all'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  3.  Per  il  triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 al singolo
soggetto  che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene
riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 Euro/MWh per:
    a) la  quantita'  di energia elettrica importata nell'anno 2003 a
mezzo  della  quota  parte  della  capacita'  di  trasporto di cui al
precedente punto 2., lettera a), oggetto della rinuncia;
    b) la  quantita'  di  energia elettrica importabile a mezzo della
quota  parte di capacita' di trasporto di cui al precedente punto 2.,
lettera  b), oggetto della rinuncia, determinata convenzionalmente in
ragione  del  grado  di  utilizzo  nell'anno  2003  della complessiva
capacita' di trasporto di cui al precedente punto 2, lettera a).
  La  remunerazione  e'  riconosciuta  a fronte dell'assunzione di un
obbligo  di  prestazione del servizio di interrompibilita' istantaneo
almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.».
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www. autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
    Milano, 17 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Ortis