MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 settembre 2003 

Determinazione  degli  obiettivi  relativi  alla  programmazione  del
sistema universitario per il triennio 2004-2006.
(GU n.5 del 8-1-2004)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema
universitario  e  in  particolare  l'art.  2, comma 3, lettera a), il
quale  prevede  che,  per  ciascun triennio, con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, vengano
determinati   gli   obiettivi   della   programmazione   del  sistema
universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie,
previ  pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  della
Conferenza   dei  rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  del
Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari  (CNSU)  e  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia;
  Visto  l'art.  17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  e successive modificazioni, relativo al completamento delle
autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509;
  Tenuto conto dei pareri del CUN e della CRUI, resi in data 8 maggio
2003, e del CNSU, reso in data 23 maggio 2003;
  Tenuto  conto  dei pareri delle competenti commissioni della camera
dei  deputati  e  del Senato della Repubblica, resi in data 23 luglio
2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e
tenuto  conto  delle  esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17,
comma 95  e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni,  nonche'  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509,  sono  obiettivi  della programmazione del sistema universitario
per il triennio 2004-2006:
    a) la  razionalizzazione,  la qualificazione e la riduzione degli
squilibri  del  sistema  universitario, compreso il completamento del
decongestionamento degli atenei maggiormente sovraffollati;
    b) la  riduzione  degli  abbandoni  e  dei tempi necessari per il
conseguimento  dei  titoli  di studio mediante il potenziamento delle
attivita' di orientamento e tutorato e della formazione integrativa;
    c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:
      il  sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di
secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di scuole
di  dottorato  di  ricerca,  in  coerenza  con le linee di ricerca di
interesse  nazionale,  realizzate da universita' anche in convenzione
con  altre universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati
e imprese, italiane e straniere;
      il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di scuole
superiori  avviate,  nell'ambito  delle universita', in attuazione di
accordi di programma con il Ministero;
    d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei
programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attivita'
di  formazione  del  sistema universitario ed il consolidamento delle
iniziative   gia'   intraprese,   con   riferimento  alla  formazione
post-laurea nel Mezzogiorno.
  2.  Le  risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  27 gennaio  1998,  n.  25,  come
determinate  dalla  legge  finanziaria  2004, sono utilizzate per gli
obiettivi  di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di
spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e
per  gli  anni  di  riferimento,  nei  limiti seguenti (per motivi di
semplificazione  operativa, i relativi importi vanno arrotondati alle
decine di migliaia di euro):
    1)  66,539  per  cento  per  gli  obiettivi  di  cui  al comma 1,
lettera a);
    2)  4,108  per  cento  per  gli  obiettivi  di  cui  al  comma 1,
lettera b);
    3)  14,839 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera
c);
    4)  14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera
d).
  3.  Per  esigenze  operative  connesse  alla  definizione  ed  alla
attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art.
2,  comma  3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio  1998,  n.  25,  fermo  restando  il  perseguimento  degli
obiettivi  indicati  al  comma 1  del  presente  articolo, i predetti
limiti  percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da
disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
  4.  Gli  eventuali  finanziamenti  integrativi  rispetto  a  quelli
derivanti  dalla legge finanziaria 2004, che potranno essere previsti
dalle  leggi  finanziarie 2005 e 2006, saranno destinati - anche come
richiesto  nei  pareri  delle competenti commissioni della camera dei
deputati  e  del  Senato della Repubblica - agli obiettivi a) e b) di
cui   all'art.   1,   punto 1,   del   presente  decreto,  in  misura
proporzionale ai limiti percentuali di cui al punto 2.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 215