AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Interpretazione  autentica  dell'art.  26  e  seguenti  del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 5 ottobre 2001
(GU n.6 del 9-1-2004)

    Il  giorno  18 dicembre  2003,  presso la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:


ARAN: nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni (firmato).


Organizzazioni sindacali               Confederazioni sindacali
             -                                    -
CGIL-fp/Enti locali (firmato)            CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)                       CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)                        UIL (firmato)
                                         CONFSAL (firmato)


Organizzazioni sindacali               Confederazioni sindacali
             -                                     -
Coordinamento sindacale autonomo         CISAL (firmato)
 (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
 Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
 Confill Enti Locali-Cusal,
 Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento
 Enti Locali - Camere di commercio
 - Polizia municipale (Fenal, Snalcc,
 Sulpm)

    Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.
CCNL  di  interpretazione  autentica dell'art. 26 e seguenti del CCNL
del 5 ottobre 2001
    Premesso  che il Tribunale ordinario di Savona - Sezione lavoro -
ha richiesto all'ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in
relazione  a  cause  di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali,
l'attivazione della procedura di interpretazi one autentica, ai sensi
dell'art. 64 del decreto legislativo 165/2001. Il Giudice ha ritenuto
che  per  poter  definire  le  controversie  in  atto  e'  necessario
risolvere, in via pregiudizale, l'interpretazione esatta da dare agli
articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001, in relazione alle
richieste  dei  ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della
maggiore  retribuzione  dagli  stessi goduta al momento del passaggio
dall'Ente   Ferrovie   dello   Stato   alle   dipendenze  del  comune
interessato,  a  titolo  di  assegno  ad  personam qualificabile come
«retribuzione individuale di anzianita».
    Rilevato  che dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza
che  il  personale  ricorrente,  gia'  inquadrato nel ruolo dell'Ente
Ferrovie  dello Stato, e' stato trasferito alle dipendenze degli Enti
locali  in  attuazione  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 4,
comma  2,  con  le  modalita' previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325.
    Che   la   richiesta   dei   lavoratori   si   concretizza  nella
rivendicazione  della non riassorbibilita' del trattamento di miglior
favore  acquisito  nell'Ente  di provenienza alla data dell'effettivo
inquadramento  presso  l'Ente  di destinazione (1° gennaio 1993) come
assegno   personale   non  riassorbibile,  rivendicando  a  tal  fine
l'applicazione della disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL
del  5 ottobre  2001,  che  consentirebbe  la  qualificazione di tale
assegno  come «retribuzione individuale di anzianita» (art. 28, comma
4).
    Considerato  che  la  disciplina degli articoli 26 e seguenti del
CCNL,   per  espressa  previsione  contrattuale,  trova  applicazione
esclusivamente   «nei   confronti  del  personale  del  comparto  dei
Ministeri  nonche' del personale dell'ANAS» trasferito alle Autonomie
locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997.
    Che,  conseguentemente,  le  relative  clausole  contrattuali non
possono   essere   estese   ad   altre  casistiche  di  trasferimento
verificatesi  in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista
una loro applicazione retroattiva.
    Ritenuto  di dover evidenziare che il trasferimento del personale
delle  Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica
disciplina  e  tutela  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  325/1988,  i cui indirizzi applicativi sono stati formulati
dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  che,  anche con recenti
pareri  (v. nota prot. 2866/7 del 3 luglio 2001), ha affermato la non
riassorbibilita'  dell'assegno ad personam attribuito al personale al
momento dell'inquadramento.
    Tutto    quanto    sopra    valutato,    le    parti   concordano
l'interpretazione degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre
2001 nel testo che segue:
      Punto  1:  la  disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL
del  5 ottobre  2001  trova applicazione esclusivamente nei confronti
del  personale  del  comparto  dei  Ministeri  nonche'  del personale
dell'ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi.
      Punto 2: la disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione
con  riferimento  ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi
compresi  quelli  con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato, che
restano  regolamentati  e  tutelati dall'art. 5, comma 2, del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 325/1998 e secondo gli
indirizzi  applicativi  formulati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica.