Legge regionale n. 12/2002, Art. 51. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese. Approvazione.(GU n.2 del 10-1-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 del 9 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'Art. 51 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti al mediocredito, di durata non superiore a diciotto mesi, per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane; Visto inoltre l'Art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dal succitato Art. 51; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 858 del 3 aprile 2003 come modificata con successiva delibera n. 1173 del 29 aprile 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 maggio 2003 TONDO