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All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA.GG. R.U.
A.I. - Divisione VII
Al SECIN
I. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella
modalita' c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione.
La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - e'
contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono
essere «riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attivita' lavorativa».
L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c.
bensi' individua, per l'ambito di applicazione del decreto e, nello
specifico, della medesima disposizione, le modalita' di svolgimento
della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della
qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della
subordinazione.
Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo
stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in
senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a
definire positivamente le modalita' di svolgimento delle
collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude
infatti dalla riconducibilita' a tale tipo contrattuale:
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il
medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di
collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro
limitata «portata», si e' ritenuto non fosse necessario il
riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di
applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui
agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle
attivita' di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove
non si riscontra un coordinamento ed una continuita' nelle
prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette
agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate
e continuative bensi' a quelli di cui all'art. 44, comma 2, del
decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere
regolati dalle discipline speciali;
le professioni intellettuali, per i quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del
24 ottobre 2003;
le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n.
289/2002);
componenti di organi di amministrazione e controllo di societa';
partecipanti a collegi e commissioni;
collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina che emerge dall'art. 61 e', come detto, finalizzata a
impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
presentano significativi rischi di elusione della normativa
inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro
ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nella modalita' a progetto sia la
previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del decreto legislativo n.
276/2003, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle
disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del
codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore
d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei
due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n.
276/2003, non necessariamente dovra' veder qualificato il proprio
rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi
verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o piu'
prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice
civile.
L'art. 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al
secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva
dell'atleta e' resa nella forma del contratto di lavoro autonomo;
lavoro autonomo che puo' anche svolgersi, qualora ne ricorrano i
presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attivita'
tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la
disposizione che prevede la necessita' dell'indicazione di un
progetto.
Va precisato, altresi', che nell'espressione «collegi e
commissioni» delle societa', sopra richiamati, sono inclusi anche
quegli organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianita', e'
evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di
pensione di anzianita' o di invalidita' che, ai sensi della normativa
vigente, al raggiungimento del 65° anno di eta', vedono
automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di
vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 276/2003, la pubblica amministrazione puo' continuare
a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti
introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3
c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte
pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali
future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86
del decreto legislativo n. 276/2003, da parte del Ministro per la
funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di
armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del
decreto legislativo in argomento.
Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della
disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non e' piu' possibile porre
in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e
continuativa che non siano riconducibili alla modalita' del lavoro a
progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra
richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la
previgente disciplina.
II. I requisiti qualificanti della fattispecie.
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello
approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalita'
organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate
dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia
del collaboratore (nello svolgimento della attivita' lavorativa
dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del
progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria
coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo
impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art.
62, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, prevede che tra le
forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del
collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono
comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'e' che
l'autonomia del collaboratore a progetto si esplichera' pienamente,
quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione,
all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme
di coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra
la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un
lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art.
2222 del codice civile).
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la
prestazione e' resa con vincolo di subordinazione ed il termine
delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore e' a
disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni
contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per
cio' che la durata del rapporto e' funzionale alla realizzazione del
progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale
autonomia.
In tal senso, infatti, e' significativo che ai sensi dell'art. 61,
comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del
risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1,
il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o
del programma di lavoro o della fase di esso.
Il progetto.
Il progetto consiste in un'attivita' produttiva ben identificabile
e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il
collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il progetto puo' essere connesso all'attivita' principale od
accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al
committente.
Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive
sottese al progetto sono insindacabili.
Il programma o la fase di esso.
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attivita' cui non e'
direttamente riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano,
infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad
essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre
lavorazioni e risultati parziali.
L'autonoma gestione del progetto o del programma.
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi
di lavoro e delle relative modalita' deve essere rimessa al
collaboratore.
Cio' perche' l'interesse del creditore e' relativo al
perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel
lavoro subordinato, alla disponibilita' di una prestazione di lavoro
eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalita' a
progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione
della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di
lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la
determinabilita' della durata puo' dipendere dalla persistenza
dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso. La determinabilita' del termine
e' dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non
anche necessariamente nel quando.
Il coordinamento.
Indipendentemente da cio', pur tuttavia, il collaboratore a
progetto puo' operare all'interno del ciclo produttivo del
committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria
prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento puo' essere riferito sia ai tempi di lavoro che
alle modalita' di esecuzione del progetto o del programma di lavoro,
ferma restando, ovviamente, l'impossibilita' del committente di
richiedere una prestazione o un'attivita' esulante dal progetto o
programma di lavoro originariamente convenuto.
III. La forma.
Il contratto e' stipulato in forma scritta.
E' una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in
essere, sono i seguenti elementi:
indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4,
del decreto legislativo n. 276/2003).
E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia
richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere
valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del
programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta
non sara' agevole per le parti contrattuali dimostrare la
riconducibilita' della prestazione lavorativa appunto a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
IV. Possibilita' di rinnovo.
Analogo progetto o programma di lavoro puo' essere oggetto di
successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo puo' essere a maggior ragione impiegato
successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi
contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, cosi' come i nuovi progetti in cui sia
impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti
elusivi dell'attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare,
autonomamente considerato, i requisiti di legge.
V. Il corrispettivo.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore e' costituito dai compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno
essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di
retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i
lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione
della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e,
cioe', in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre.
Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto
anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre
il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato
perseguito o la qualita' del medesimo sia tale da comprometterne
l'utilita'.
VI. Le tutele.
Tra gli scopi dichiarati dal legislatore era espressamente
individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con
particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed
all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova,
di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non
comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza (la previsione e' derogabile dalle parti), ma il committente
puo' recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,
quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i
contratti di durata determinabile.
Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la durata del rapporto e' prorogata per un
periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del
contratto individuale.
Si applicano inoltre al collaboratore:
le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo
del lavoro;
l'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che
prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme
obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/1997;
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga
nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme
di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12
gennaio 2001).
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi,
occorrera' naturalmente considerare che, stante la ratio del decreto
legislativo n. 626, principalmente orientata alla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente
responsabilizzazione dei datori di lavoro, non poche prescrizioni di
tale provvedimento (per lo piu' sanzionate penalmente) risultano di
problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei
collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia
nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato,
ancorche' nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto
questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso decreto
legislativo n. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art.
7).
In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'art. 3 della
legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto
normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di
tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarita' del lavoro a
progetto.
VII. Svolgimento del rapporto ed obblighi del collaboratore.
Il collaboratore puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu'
committenti, tuttavia il contratto individuale puo' limitare in tutto
od in parte tale facolta'.
Il collaboratore non deve svolgere attivita' in concorrenza con i
committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere,
in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei
committenti medesimi.
VIII. Risoluzione del rapporto.
In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si
risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine
per giusta causa ed altre cause e modalita' (incluso il preavviso)
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto
al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il
contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, e' il progetto
l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo
determinato nel contratto sara' dovuto comunque per l'intero.
IX. Rinunzie e transazioni.
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette
disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le
parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo
schema dell'art. 2113 del codice civile.
X. Sanzioni.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro
o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si
tratta di una presunzione che puo' essere superata qualora il
committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto
di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice
che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di
lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita'
ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e
scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza
nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude
solo la possibilita' di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con
prova testimoniale.
XI. Regime transitorio.
L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento
di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte
ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il
24 ottobre 2004.
Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere
ricondotte ad un progetto o a una fase di esso e' prevista la
facolta' di stabilire termini piu' lunghi di efficacia transitoria,
purche' cio' sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il
quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la
transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto,
cosi' come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, o verso
una forma di rapporto di lavoro subordinato che puo' essere
individuata fra quelle disciplinate dal «nuovo regime» dei rapporti
di lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo (job on call, job
sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche gia'
disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a termine, a tempo parziale, ecc.).
Roma, 8 gennaio 2004
Il Ministro: Maroni