REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 142 

Regolamento  per  l'iscrizione  all'albo regionale delle associazioni
ornitologiche  di  cui  all'Art.  2 della legge regionale n. 27/2002.
Approvazione.
(GU n.3 del 17-1-2004)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale 1° ottobre 2002, n. 27, relativa alle
norme   per  il  sostegno  e  il  riconoscimento  delle  associazioni
ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  in particolare l'Art. 2 della suddetta legge regionale che
istituisce,  presso  il  servizio  competente in materia faunistica e
venatoria,  l'albo  regionale  delle  associazioni  ornitologiche del
Friuli-Venezia  Giulia  e  prevede l'emanazione di un regolamento per
disciplinare le modalita' per l'iscrizione all'albo medesimo.
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale delle foreste e della caccia;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1274
dell'8 maggio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento per l'iscrizione all'albo regionale
delle  associazioni  ornitologiche  di  cui  all'Art.  2  della legge
regionale  n.  27/2002», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2003
                    p. Il vicepresidente: Guerra

Regolamento  per  l'iscrizione  all'albo regionale delle associazioni
  ornitologiclie di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 27/2002

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' e i requisiti
per  l'iscrizione delle associazioni ornitologiche all'albo regionale
delle   associazioni  ornitologiche  del  Friuli-Venezia  Giulia,  di
seguito  denominato  albo  regionale, previsto all'Art. 2 della legge
regionale  1° ottobre  2002,  n.  27  (Norme  per  il  sostegno  e il
riconoscimento   delle   associazioni   ornitologiche  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia).

                               Art. 2.
                     Requisiti per l'iscrizione

    1.   E'   condizione  indispensabile  per  l'iscrizione  all'albo
regionale  che l'associazione ornitologica abbia previsto nel proprio
atto costitutivo o nello statuto:
      a) la  denominazione  «ornitologica»  o  l'«ornitologia» tra le
finalita' statutarie prevalenti;
      b) il  perseguimento  di  una  o piu' delle seguenti iniziative
previste dall'Art. 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2002:
        1)  a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli
uccelli  migratori  e  stanziali e per il miglioramento delle razze e
delle varieta' per le specie realizzate in cattivita';
        2)  di  carattere  culturale,  ricreativo  e sociale, noncha'
concernenti  l'organizzazione  di  manifestazioni ornitologiche sia a
carattere   locale   o   regionale,   sia  a  carattere  nazionale  o
internazionale;
        3)  di  sensibilizzazione e informazione educativa volte alla
conservazione  delle  specie ornitiche, specialmente quelle in via di
estinzione o utili all'agricoltura;
        4)  volte  alla  conoscenza delle specie ornitiche e del loro
habitat   naturale  e  per  la  diffusione  di  corretti  sistemi  di
allevamento e cura;
      c) l'ubicazione della sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Possono   altresi'   ottenere  l'iscrizione  all'albo  regionale,  le
associazioni  che,  pur  avendo  la sede sociale fuori del territorio
regionale,  operano  nel  territorio  stesso  attraverso un comitato,
gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime.

                               Art. 3.
                     Presentazione delle domande

    1.   La   domanda   di   iscrizione,   sottoscritta   dal  legale
rappresentante    dell'associazione    ornitologica,    da   redigere
conformemente   allo  schema  di  cui  all'allegato  A,  deve  essere
presentata,  alla  direzione regionale delle foreste e della caccia -
servizio  per  la conservazione della fauna e della caccia, dal 10 al
31 gennaio di ogni anno.
    2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di
iscrizione il direttore del servizio per la conservazione della fauna
e  della  caccia,  dopo  aver  verificato  i  requisiti necessari per
ottenere l'iscrizione, provvede con proprio decreto, all'accoglimento
o all'archiviazione della domanda di iscrizione.
    3.    L'accoglimento    della   domanda   comporta   l'iscrizione
dell'associazione ornitologica richiedente all'albo regionale.

                               Art. 4.
                           Documentazione

    1.  Le  domande, di cui all'art. 3, devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
      a) atto costitutivo e statuto dell'associazione ornitologica in
copia conforme all'originale;
      b) eventuale   dichiarazione   del  legale  rappresentante  che
l'associazione  ornitologica  pur  avendo  la  sede sociale fuori del
territorio  regionale, opera nel territorio del Friuli-Venezia Giulia
attraverso  un  comitato,  gruppo  o raggruppamento dell'associazione
ornitologica medesima;
      c) eventuale    dichiarazione    del    legale   rappresentante
dell'associazione  ornitologica dei nominativi del comitato, gruppo o
raggruppamento  dell'associazione  medesima  che opera nel territorio
regionale;
      d) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale
e/o della partita I.V.A.

                               Art. 5.
          Formazione dell'albo regionale e fasi istruttorie

    1.  Presso  il  servizio per la conservazione della fauna e della
caccia  e'  tenuto,  a cura del dirigente preposto, l'albo regionale,
che  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  ogni
qualvolta vengono apportate aggiunte o modifiche.
    2.   L'associazione   ornitologica   per  mantenere  l'iscrizione
all'albo regionale deve, mantenere i requisiti previsti dalla legge e
dal  presente  regolamento,  e  comunicare  ogni eventuale modifica o
integrazione    degli    atti    statutari,   entro   trenta   giorni
dall'esecutivita' delle modifiche o integrazioni medesime.

                               Art. 6.
                        Attivita' collaterali

    1.  Ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  5,  della legge regionale n.
27/2002  alle associazioni iscritte all'albo regionale possono essere
affidate  in  gestione,  da  parte  dei  comuni  le  attivita' di cui
all'Art.  1, comma 2, lettere d) ed e) della legge regionale 4 giugno
1999,  n.  14  (Disciplina  del commercio su aree pubbliche), nonche'
tutte le attivita' collaterali.
    2.  Le  convenzioni  stipulate  dai  comuni  ai  fini del comma 1
possono prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso.

                               Art. 7.
                          Norme transitorie

    I.  In  sede  di  prima  applicazione  le  domande  di iscrizione
all'albo regionale devono pervenire entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Le  domande di iscrizione all'albo regionale presentate prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  ovvero oltre il
termine di cui al comma 1 sono archiviate.

                               Art. 8.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    (Omissis).