Regolamento per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 27/2002. Approvazione.(GU n.3 del 17-1-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 1° ottobre 2002, n. 27, relativa alle norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto in particolare l'Art. 2 della suddetta legge regionale che istituisce, presso il servizio competente in materia faunistica e venatoria, l'albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli-Venezia Giulia e prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare le modalita' per l'iscrizione all'albo medesimo. Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale delle foreste e della caccia; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1274 dell'8 maggio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni ornitologiche di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 27/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 maggio 2003 p. Il vicepresidente: Guerra Regolamento per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni ornitologiclie di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 27/2002 Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ornitologiche all'albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato albo regionale, previsto all'Art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia). Art. 2. Requisiti per l'iscrizione 1. E' condizione indispensabile per l'iscrizione all'albo regionale che l'associazione ornitologica abbia previsto nel proprio atto costitutivo o nello statuto: a) la denominazione «ornitologica» o l'«ornitologia» tra le finalita' statutarie prevalenti; b) il perseguimento di una o piu' delle seguenti iniziative previste dall'Art. 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2002: 1) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varieta' per le specie realizzate in cattivita'; 2) di carattere culturale, ricreativo e sociale, noncha' concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale; 3) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura; 4) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura; c) l'ubicazione della sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo regionale, le associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime. Art. 3. Presentazione delle domande 1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ornitologica, da redigere conformemente allo schema di cui all'allegato A, deve essere presentata, alla direzione regionale delle foreste e della caccia - servizio per la conservazione della fauna e della caccia, dal 10 al 31 gennaio di ogni anno. 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione il direttore del servizio per la conservazione della fauna e della caccia, dopo aver verificato i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, provvede con proprio decreto, all'accoglimento o all'archiviazione della domanda di iscrizione. 3. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione dell'associazione ornitologica richiedente all'albo regionale. Art. 4. Documentazione 1. Le domande, di cui all'art. 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto dell'associazione ornitologica in copia conforme all'originale; b) eventuale dichiarazione del legale rappresentante che l'associazione ornitologica pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, opera nel territorio del Friuli-Venezia Giulia attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento dell'associazione ornitologica medesima; c) eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione ornitologica dei nominativi del comitato, gruppo o raggruppamento dell'associazione medesima che opera nel territorio regionale; d) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita I.V.A. Art. 5. Formazione dell'albo regionale e fasi istruttorie 1. Presso il servizio per la conservazione della fauna e della caccia e' tenuto, a cura del dirigente preposto, l'albo regionale, che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ogni qualvolta vengono apportate aggiunte o modifiche. 2. L'associazione ornitologica per mantenere l'iscrizione all'albo regionale deve, mantenere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e comunicare ogni eventuale modifica o integrazione degli atti statutari, entro trenta giorni dall'esecutivita' delle modifiche o integrazioni medesime. Art. 6. Attivita' collaterali 1. Ai sensi dell'Art. 2, comma 5, della legge regionale n. 27/2002 alle associazioni iscritte all'albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei comuni le attivita' di cui all'Art. 1, comma 2, lettere d) ed e) della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), nonche' tutte le attivita' collaterali. 2. Le convenzioni stipulate dai comuni ai fini del comma 1 possono prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso. Art. 7. Norme transitorie I. In sede di prima applicazione le domande di iscrizione all'albo regionale devono pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le domande di iscrizione all'albo regionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero oltre il termine di cui al comma 1 sono archiviate. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).