REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 143 

Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo
della  «Misura  b  -  Insediamento  giovani agricoltori» del piano di
sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(GU n.3 del 17-1-2004)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  del
17 maggio 1999 che riguarda il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica e abroga taluni regolamenti;
    Visto in particolare l'Art. 8 di tale regolamento;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1750/1999 della commissione del
23 luglio  1999,  recante  disposizioni  di  applicazione  del citato
regolamento   (CE)   n.  1257/1999,  successivamente  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  2075/2000  della  commissione del 29 settembre
2000;
    Vista la decisione della commissione delle comunita' europee n. C
(2000)  2902  def.  del  29 settembre  2000, recante approvazione del
documento  di  programmazione  sullo  sviluppo  rurale  della Regione
Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006;
    Visto   il  Piano  di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  e in particolare la «Misura b - Insediamento
giovani agricoltori» in esso prevista;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n.
0247/Pres.,  concernente  l'approvazione  del regolamento applicativo
della  «Misura  b  -  Insediamento  giovani agricoltori» del Piano di
sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002,
n.  044/Pres.  concernente  modificazioni  ed  integrazioni al citato
decreto  del  Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e
in   particolare   l'Art.  2,  il  quale  prevede  che  la  decisione
individuale  di  concedere  l'aiuto  deve essere assunta entro dodici
mesi dal momento dell'insediamento;
    Considerato  che  le  norme  vigenti  non prevedono alcun termine
entro  il  quale  il  richiedente  debba  notificare  all'Ispettorato
provinciale  dell'agricoltura  competente  per  territorio l'avvenuto
insediamento;
    Ravvisata la necessita' di prevedere un termine entro il quale il
richiedente     deve     notificare    all'Ispettorato    provinciale
dell'agricoltura  competente  per  territorio  la  data dell'avvenuto
insediamento,  al  fine  di permettere il rispetto dei termini per la
comunicazione  della  decisione  individuale  di concedere l'aiuto da
parte del suddetto ufficio responsabile della fase istruttoria;
    Visto l'Art. 15 del citato decreto del Presidente della Regione 4
luglio  2001,  n.  0247/Pres.,  inerente  i  controlli a campione sui
requisiti di ammissibilita';
    Visto   il   documento   di  lavoro  della  Commissione  europea,
VI/10535/99   -  IT  Rev.  7  del  23 luglio  2002,  riguardante  gli
orientamenti  per  l'attuazione  dei sistemi di gestione, controllo e
sanzioni  concernenti  le  misure  di  sviluppo  rurale  ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio;
    Ritenuto di introdurre i principi previsti nel suddetto documento
di  lavoro  della  commissione  europea  per  quanto  riguarda sia la
formazione  del  campione  che  la scelta del periodo preferibile per
l'effettuazione dei sopralluoghi in azienda;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1269
dell'8 maggio 2003;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento
applicativo della "Misura b - Insediamento giovani agricoltori" piano
di  sviluppo  rurale  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»,
modificato  e  integrato,  con  decreto  del Presidente della Regione
15 febbraio  2002,  n.  044/Pres.,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette  disposizioni  come  modifiche  ed  integrazioni al regolamento
della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2003
             p. Il presidente, il vicepresidente: Guerra

Modificazioni   ed  integrazioni  al  regolamento  applicativo  della
«Misura b  -  Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo
rurale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia modificato ed
integrato  con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002,
                            n. 044/Pres.

                               Art. 1.
Sostituzione  del  comma  2  dell'Art.  12 del decreto del Presidente
             della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.

    1.  Il  comma  2  dell'Art.  12  del decreto del Presidente della
Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «2.    Ricevuta    la    domanda,    l'Ispettorato    provinciale
dell'agricoltura  competente  per  territorio  provvede a comunicare,
mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del
procedimento  ai  sensi  dell'Art.  13 della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7,  invitando  l'interessato  a  notificare,  entro trenta
giorni,  la  data dell'avvenuto insediamento, nonche' a trasmettere -
non   appena  raggiunti  tutti  i  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento  -  i  dati  necessari per la relativa istruttoria. A tal
fine  l'ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione
la modulistica necessaria».

                               Art. 2.
Sostituzione  del  comma  1  dell'Art.  15 del decreto del Presidente
             della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres.

    1.  Il  comma  1  dell'Art.  15  del decreto del Presidente della
Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «1.   Con  cadenza  mensile  ed  in  riferimento  alle  decisioni
individuali   di   concedere   l'aiuto  emesse  nel  corso  del  mese
precedente,  l'IPA  provvede  ad  estrarre,  conservando  il relativo
verbale,  un  campione del 5%, arrotondato per eccesso all'unita', da
sottoporre  a  verifica.  Tale  percentuale puo' essere motivatamente
aumentata  laddove  emergano  fondati  dubbi  sulla veridicita' delle
dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande. La formazione
del campione e' determinata di concerto tra il direttore del servizio
dello  sviluppo agricolo ed i direttori degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura che stabiliscono in particolare:
      a)  le  modalita' di scelta del campione in base ad una analisi
dei rischi che verranno di volta in volta evidenziati;
      b) la  scelta  del  periodo preferibile per l'effettuazione dei
controlli in loco».
                   Visto il vicepresidente: Guerra