Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.(GU n.3 del 17-1-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 che riguarda il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti; Visto in particolare l'Art. 8 di tale regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2075/2000 della commissione del 29 settembre 2000; Vista la decisione della commissione delle comunita' europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006; Visto il Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» in esso prevista; Visto il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., concernente l'approvazione del regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres. concernente modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e in particolare l'Art. 2, il quale prevede che la decisione individuale di concedere l'aiuto deve essere assunta entro dodici mesi dal momento dell'insediamento; Considerato che le norme vigenti non prevedono alcun termine entro il quale il richiedente debba notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio l'avvenuto insediamento; Ravvisata la necessita' di prevedere un termine entro il quale il richiedente deve notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio la data dell'avvenuto insediamento, al fine di permettere il rispetto dei termini per la comunicazione della decisione individuale di concedere l'aiuto da parte del suddetto ufficio responsabile della fase istruttoria; Visto l'Art. 15 del citato decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., inerente i controlli a campione sui requisiti di ammissibilita'; Visto il documento di lavoro della Commissione europea, VI/10535/99 - IT Rev. 7 del 23 luglio 2002, riguardante gli orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio; Ritenuto di introdurre i principi previsti nel suddetto documento di lavoro della commissione europea per quanto riguarda sia la formazione del campione che la scelta del periodo preferibile per l'effettuazione dei sopralluoghi in azienda; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1269 dell'8 maggio 2003; Decreta: Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della "Misura b - Insediamento giovani agricoltori" piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», modificato e integrato, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni al regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 maggio 2003 p. Il presidente, il vicepresidente: Guerra Modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres. Art. 1. Sostituzione del comma 2 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. 1. Il comma 2 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e' sostituito dal seguente: «2. Ricevuta la domanda, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, invitando l'interessato a notificare, entro trenta giorni, la data dell'avvenuto insediamento, nonche' a trasmettere - non appena raggiunti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento - i dati necessari per la relativa istruttoria. A tal fine l'ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione la modulistica necessaria». Art. 2. Sostituzione del comma 1 dell'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. 1. Il comma 1 dell'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. e' sostituito dal seguente: «1. Con cadenza mensile ed in riferimento alle decisioni individuali di concedere l'aiuto emesse nel corso del mese precedente, l'IPA provvede ad estrarre, conservando il relativo verbale, un campione del 5%, arrotondato per eccesso all'unita', da sottoporre a verifica. Tale percentuale puo' essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande. La formazione del campione e' determinata di concerto tra il direttore del servizio dello sviluppo agricolo ed i direttori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura che stabiliscono in particolare: a) le modalita' di scelta del campione in base ad una analisi dei rischi che verranno di volta in volta evidenziati; b) la scelta del periodo preferibile per l'effettuazione dei controlli in loco». Visto il vicepresidente: Guerra