N. 3 SENTENZA 18 dicembre 2003- 13 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  regionale  -  Prospettazione  di  questioni  di legittimita'
  costituzionale  -  Trattazione  separata  -  Riserva  di  ulteriori
  decisioni.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Impiego  pubblico  -  Personale  delle  amministrazioni  pubbliche  -
  Disciplina   dello  Stato  -  Promozione  di  iniziative  di  «alta
  formazione»  ed erogazione di borse di studio per corsi di laurea -
  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Ritenuta applicabilita'
  delle  norme  anche  alle amministrazioni non statali - Prospettata
  lesione   delle   competenze   regionali  -  Interpretazione  della
  locuzione  utilizzata  dalla  norma impugnata - Possibilita' di una
  lettura  conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui
  in motivazione, della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g).
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 14,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002),  promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il  27 febbraio  2002, depositato in cancelleria l'8 marzo successivo
ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17  giugno 2003  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato  Paolo  Cosentino  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2002 e depositato
il  successivo  8 marzo (r.r. 23 del 2002), la Regione Emilia-Romagna
ha  impugnato  numerose  disposizioni  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2002), e tra esse, in
particolare,  l'art. 19,  comma 14, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione.
    Il  comma 14 del suddetto art. 19 prevede che «le amministrazioni
pubbliche  promuovono  iniziative  di  alta  formazione  del  proprio
personale,  anche  ai  fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione  dei  dipendenti  ai corsi di laurea, anche triennali,
organizzati  con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione
a  distanza  per  finalita'  connesse alle attribuzioni istituzionali
delle  amministrazioni interessate». Inoltre, «a tal fine, nei limiti
delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate all'aggiornamento e
alla  formazione  del  personale,  le  amministrazioni pubbliche e le
relative  Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
sindacali,  possono  anche erogare borse di studio del valore massimo
corrispondente   all'iscrizione   ai   suddetti  corsi  di  laurea  o
provvedere al relativo rimborso».
    La  ricorrente  sottolinea che la disposizione non ha riflessi di
carattere   finanziario,   costituisce   una  sorta  di  invito  alle
amministrazioni   pubbliche   a   promuovere   iniziative   di  «alta
formazione»   del   proprio   personale   impiegando  prevalentemente
metodologie di formazione a distanza e «autorizza» le amministrazioni
a  finanziare,  peraltro  gravando  sulle  proprie risorse ordinarie,
borse  di  studio  per  coprire  i  costi  d'iscrizione  del  proprio
personale ai corsi di laurea, «anche triennali».
    Secondo  la  ricorrente,  la  disposizione  sarebbe  invasiva  ed
arbitraria,  fuoriuscendo  dalla  competenza  legislativa  statale  e
percio'  violando  l'art. 117 della Costituzione, «nella parte in cui
l'autorizzazione  non  e'  riferita alle amministrazioni statali o di
enti  nazionali».  Si  specifica nel ricorso che alle amministrazioni
diverse da queste ultime l'autorizzazione potrebbe semmai essere data
con  legge  regionale,  sempre  che  ve  ne sia bisogno, posto che la
formazione  del  proprio  personale  sembrerebbe  compito ordinario e
stabile di qualsiasi amministrazione.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  per  chiedere  il  rigetto  del  ricorso  anche con specifico
riferimento  alla censura relativa all'art. 19, comma 14, della legge
n. 448 del 2001.
    La  difesa  afferma  che  la normativa censurata, a differenza di
quanto  sostenuto  dalla  ricorrente, non violerebbe l'art. 117 della
Costituzione,  in quanto in parte sarebbe finalizzata al rispetto dei
limiti  inerenti  all'utilizzo delle risorse disponibili («nei limiti
delle  ordinarie  risorse  finanziarie»),  in parte avrebbe carattere
meramente  riconoscitivo  di  una  potesta'  («possono»)  che per sua
natura non puo' incidere sulle prerogative delle Regioni in materia.
    3.  -  In  prossimita' dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha
depositato  una  memoria,  nella  quale sottolinea, anzitutto, che il
rilievo  della  difesa  erariale  secondo  il  quale  la disposizione
impugnata  sarebbe  «finalizzata  al  rispetto  dei  limiti  inerenti
all'utilizzo  delle  risorse  disponibili»  ed  avrebbe «in parte ...
carattere  meramente  riconoscitivo  di  una  potesta»  dimostrerebbe
soltanto   che   la  norma  e'  inutilmente  lesiva  del  riparto  di
attribuzioni fissato dal «nuovo» Titolo V.
    L'assenza  di implicazioni sul piano finanziario confermerebbe la
totale estraneita' della disposizione impugnata rispetto ai contenuti
propri   della  «legge  finanziaria»  ed  alle  particolari  funzioni
normative  che  lo  Stato puo' trovarsi ad esercitare attraverso tale
strumento  in  relazione  al  coordinamento  della  finanza pubblica,
apparendo   evidente   la   lesione  delle  attribuzioni  legislative
regionali  nel  momento  in cui la disposizione non sia riferita alle
sole amministrazioni statali e agli enti nazionali.
    Se  invece  si  vuol far discendere qualche conseguenza sul piano
normativo  dalla  disposizione  -  per  esempio nel senso di porre un
limite  all'utilizzo delle risorse disponibili per la formazione - il
vulnus  delle  attribuzioni della Regione e degli enti locali sarebbe
ancor  piu'  evidente,  traducendosi in un divieto a sostenere con le
proprie  risorse  piani  formativi  di  maggior impegno finanziario o
diversamente formulati.

                       Considerato in diritto

    1.   -   La   Regione  Emilia  Romagna,  nell'impugnare  numerose
disposizioni  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria   2002),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale,   in  riferimento  all'art. 117  della  Costituzione,
dell'art. 19,  comma 14, della suddetta legge, nella parte in cui non
si  riferisce  esclusivamente alle «amministrazioni statali o di enti
nazionali»  nel prevedere che le amministrazioni pubbliche promuovono
iniziative  di  «alta formazione» del personale e finanziano borse di
studio per l'iscrizione dei dipendenti ai corsi di laurea triennali.
    Secondo la ricorrente, la disposizione censurata sarebbe invasiva
ed arbitraria, fuoriuscendo dalla competenza legislativa statale.
    2.  - La censura si inserisce, come detto, nell'ambito di un piu'
ampio  ricorso  che  coinvolge  una  pluralita' di disposizioni della
legge  finanziaria  per  il 2002 (r.r. 23 del 2002). Viene ora decisa
esclusivamente  la  suddetta questione, che riguarda la promozione di
iniziative   di  alta  formazione  da  parte  delle  «amministrazioni
pubbliche».
    3.   -  La  questione  non  e'  fondata,  nei  sensi  di  seguito
specificati.
    La   disposizione   censurata  prevede  che  «le  amministrazioni
pubbliche  promuovono  iniziative  di  alta  formazione  del  proprio
personale,  anche  ai  fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione  dei  dipendenti  ai corsi di laurea, anche triennali,
organizzati  con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione
a  distanza  per  finalita'  connesse alle attribuzioni istituzionali
delle  amministrazioni interessate». Inoltre, «a tal fine, nei limiti
delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate all'aggiornamento e
alla  formazione  del  personale,  le  amministrazioni pubbliche e le
relative  Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
sindacali,  possono  anche erogare borse di studio del valore massimo
corrispondente   all'iscrizione   ai   suddetti  corsi  di  laurea  o
provvedere al relativo rimborso».
    Le «amministrazioni pubbliche» sono quindi espressamente invitate
a promuovere le iniziative di alta formazione e autorizzate a erogare
borse  di  studio  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse finanziarie
destinate  ai  suddetti  scopi.  Tale  disposizione si traduce in una
norma  permissiva  nei  confronti  delle  richiamate «amministrazioni
pubbliche».  Tutto cio' pero' non e' ancora sufficiente per escludere
la  lesione  delle  prerogative  regionali,  in quanto pure una norma
permissiva  presuppone  una rivendicazione di competenza statale, per
cui  se  la  norma  dovesse  trovare applicazione anche nei confronti
delle  amministrazioni  non  statali  si  porrebbe  il problema della
esorbitanza  di essa dall'ambito della disciplina dell'«ordinamento e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali», riservata in via esclusiva alla legislazione statale.
    La  questione  deve  peraltro  essere  risolta  sul  piano  della
interpretazione del termine «amministrazioni pubbliche» impiegato nel
comma 14 dell'art. 19 della legge n. 448 del 2001.
    Dalla  disposizione  censurata  la  Regione  ricorrente ricava la
norma  per  cui  anche  le  «amministrazioni  non  statali» sarebbero
invitate  a  promuovere  iniziative  di «alta formazione» del proprio
personale  impiegando  prevalentemente  metodologie  di  formazione a
distanza  e autorizzate a finanziare, peraltro gravando sulle proprie
risorse  ordinarie,  borse di studio per coprire i costi d'iscrizione
del proprio personale ai corsi di laurea, «anche triennali».
    L'interpretazione  della ricorrente puo' essere tuttavia revocata
in  dubbio  alla  luce  del  contesto  normativo - come si dira' piu'
avanti   -   in  cui  e'  utilizzata  la  locuzione  «amministrazioni
pubbliche»   e,   soprattutto,  in  presenza  di  un'altra  possibile
interpretazione che si riveli conforme a Costituzione.
    Si  tratta,  in  altre  parole,  di  verificare  se sia possibile
attribuire  alla  disposizione censurata un significato conforme alle
previsioni  contenute  nel  nuovo  Titolo V della parte seconda della
Costituzione, tenuto anche conto del fatto che essa e' inserita nella
prima  legge  finanziaria  approvata  dopo  l'entrata in vigore della
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al Titolo V
della  parte seconda della Costituzione) e che il relativo disegno di
legge  e'  stato  redatto  prima  dello  svolgimento  del  referendum
riguardante  le  modifiche  al  Titolo  V  della  parte seconda della
Costituzione.
    Ora,   con   specifico   riferimento  alla  questione  sottoposta
all'esame  di  questa Corte, occorre sottolineare che l'art. 19 della
legge  finanziaria  per  il  2002,  che  riguarda  le  assunzioni  di
personale,  si  apre,  al  comma 1,  con un espresso riferimento alle
«amministrazioni  dello  Stato»  e  si  svolge  in  modo  tale da far
ritenere  che  il generico richiamo alle amministrazioni «pubbliche»,
contenuto  nel  comma 14,  non  possa  essere  letto  altro  che come
sinonimo  di  «statali».  La suddetta possibile interpretazione della
locuzione  utilizzata  nel  comma 14 consente di ricavare da esso una
norma  conforme  a Costituzione, in quanto l'art. 117, secondo comma,
lettera g),   della   Costituzione  assegna  in  via  esclusiva  alla
competenza  legislativa  statale  la  disciplina  dell'«ordinamento e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali» (cfr. sent. n. 4 del 2004, che ha deciso analoga questione
sollevata dalla Regione Basilicata).
    Cosi'  interpretata  la disposizione impugnata, risulta infondata
la censura formulata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunzie  ogni  decisione sulle restanti
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 28 dicembre
2001,  n. 448  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2002), sollevate dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione, la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19,  comma 14,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002),   proposta   dalla   Regione   Emilia-Romagna  per  violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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