N. 1152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  24  ottobre  2003  dal G.I.P. del Tribunale di
Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Gaye Alpha

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Disparita'  di  trattamento  rispetto ad analoga ipotesi di reato -
  Irragionevole  limitazione della liberta' personale - Contrasto con
  il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    A scioglimento della riserva,

                            O s s e r v a

    Gaye Alpha e' stato tratto in arresto in san Benedetto del Tronto
in   data   17   febbraio  2003  per  rispondere  del  reato  di  cui
all'art. 14.5-ter   d.lgs.  n. 286/1998  e  succ.  mod.,  perche'  in
violazione dell'ordine impartito in data 29 ottobre 2002 dal Questore
di  Vicenza  ai  sensi  dell'art.  14.5-bis  della medesima legge, di
allontanarsi entro 5 giorni, si tratteneva nel territorio dello Stato
italiano senza giustificato motivo.
    L'arrestato  e'  stato identificato e nei suoi confronti e' stata
redatta  scheda  segnaletica; non ha precedenti penali, ne' risultano
pendenze giudiziarie a suo carico.
    Il  p.m.  ha  disposto  la  liberazione  dell'arrestato  ai sensi
dell'art.  121  att.  c.p.p.  e  chiesto successivamente la convalida
dell'arresto;  in  sede  di convalida i difensori dell'indagato hanno
sollevato  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
14.5-quinquies  nella  parte  in  cui  prevede per il reato di specie
l'arresto  obbligatorio,  in quanto contrastante con gli artt. 3, 13,
27, 97, 2 della Costituzione.
    Deve   essere,   innanzi   tutto,  ritenuta  la  rilevanza  della
questione,  in  quanto l'imputato e' stato arrestato perche' sorpreso
nella  flagranza  del  reato  contestatogli, sono stati rispettati da
parte  della  p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti
dall'art.  386  c.p.p.,  cosi'  come  le prescrizioni normative poste
dagli  artt.  390  e 391 c.p.p. al fine di procedersi alla convalida,
per cui non vi e' dubbio circa l'efficacia della misura.
    Ritiene  altresi'  questo  giudice  la non manifesta infondatezza
dell'eccezione  sollevata  sotto i profili della norma de qua innanzi
tutto rispetto all'art. 13 della Carta costituzionale.
    L'istituto  dell'arresto  e'  mezzo  di  coazione  della liberta'
personale, bene tutelato dall'art. 13 Cost.
    Detto  bene  di  rilevanza  costituzionale  e'  comprimibile  con
l'adozione  di  provvedimenti  provvisori da parte della p.g. solo in
casi  eccezionali  di  necessita' ed urgenza, casi disciplinati dagli
artt.  380  e  381  c.p.p.;  le ipotesi previste da tali norme devono
dunque  considerarsi  tassative  e  non  suscettibili  di  estensione
analogica.
    Va   altresi'   rilevato   che   la  misura  dell'arresto  appare
strettamente  correlata, per l'insieme sistematico della normativa di
riferimento, all'applicazione e di misure coercitive, e prova di tale
assunto  si  rinviene  nell'art.  391.5  c.p.p.,  che  prevede  quale
sviluppo    funzionale    della   misura   dell'arresto   l'eventuale
applicazione  di  misure  coercitive;  la norma, nella parte seconda,
ribadisce  ancor di piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e
quelle  coercitive  prevedendo  che,  allorquando l'arresto sia stato
eseguito  per  uno dei delitti previsti dall'art. 381.2 c.p.p. ovvero
per  uno dei delitti per i quali e' consentito fuori dalla flagranza,
l'applicazione  della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori
dei  limiti di pena previsti dagli artt. 274.1, lett. c) e 280 c.p.p.
Ancora  ne  costituisce  evidente  conferma  l'art.  121.1 disp. att.
c.p.p.,  che  prevede  l'emissione da parte del p.m. di un decreto di
liberazione  immediato  dell'arrestato,  quando  non ritenga di dover
richiedere l'applicazione di misure coercitive.
    Cio'  premesso,  e  rilevato che il reato per cui si procede, sia
per  le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi
ad  un  anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non
di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure
coercitive,  risulta  del  tutto  irragionevole  la limitazione della
liberta' personale.
    E'  da  sottolineare inoltre che l'arresto non appare ragionevole
neppure  in  funzione  dell'immediata  espulsione dello straniero; la
mancata  sottoposizione  alla custodia cautelare in carcere comporta,
ai  sensi  dell'art. 13.3 d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere
delle  inderogabili  esigenze  processuali previste tipicamente dalla
norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al
provvedimento  di  espulsione,  di  tal  che  e'  comunque assicurata
l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore.
    La norma oggetto dell'esecuzione della pubblica accusa non sembra
quindi   sottrarsi,  neppure  sotto  questo  aspetto,  a  profili  di
irragionevolezza  e di non conformita' al principio di buon andamento
della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta
costituzionale.
    Si    consideri   inoltre   che   parimenti   ingiustificata   ed
irragionevole  appare  la  previsione dell'arresto obbligatorio nella
norma  censurata ove si consideri che analoga previsione non e' stata
formulata per il trasgressore dell'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 286/1998
ossia  di  contravvenzione  punita  con  identica  pena e relativa ad
analoga  condotta  (trasgressione  al  divieto di reingresso): non si
comprende  infatti  la  ragione del trattamento differenziato, quanto
all'arresto,  delle due fattispecie incriminatici, posto che entrambe
appaiono  lesive  dello stesso interesse e potenzialmente prodromiche
dei medesimi pericoli.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  sollevata  dal  difensore  di  Gaye  Alpha  in ordine
all'art. 14.5-quinquies  d.lgs. n. 286/1998,  come  modificato  dalla
legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa.
    Sospende   il   giudizio  di  convalida  dell'arresto  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Ascoli Piceno, addi' 20 ottobre 2003.
         Il giudice per le indagini preliminari: Gianfelice
04C0033