N. 1155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  13  ottobre  2003  dal  tribunale  di Roma nel
procedimento penale a carico di Crudu Mirela

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt. 2,  3  e  10,  comma  secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  giudizio  di  convalida dell'arresto di Crudu Mirela, per il
reato   di  cui  dover  sollevare  all'art. 14,  comma 5-ter,  d.lgs.
286/1998, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
    Ritenuto   di   dover   sollevare   questioni   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 13 e 14 della legge citata, in relazione
agli artt. 2, 3, 111, 24, e 10, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che le questioni siano non manifestamente infondate per
le considerazioni che seguono:
        A) l'arresto   obbligatorio   di   cui   all'art. 14,   comma
5-quinquies,   d.lgs.   286/1998   in   relazione  al  reato  di  cui
all'art. 14,  comma  5-ter,  decreto  citato,  e'  previsto per reato
contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un
anno,  con cio' il legislatore essendosi evidentemente discostato dai
principi  ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince
la  necessita'  che  la  obbligatorieta' della misura restrittiva sia
ancorata  a  fattispecie  di  reale  ed obiettiva gravita', apparendo
violato  quindi  il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e
10,  secondo  comma, Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale
ultima  norma in relazione alle norme contenute nella convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        B)  all'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai
sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C)  sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art. 13,   comma   3-quater,  il  giudice  dovrebbe  pronunciare
sentenze  di  non  luogo a procedere, a fronte della espulsione dello
straniero  dallo  Stato  disposta  dal  Questore,  giacche'  nel rito
monocratico  direttisimo nessun provvedimento che dispone il giudizio
viene  emesso  (art. 558 c.p.p.), apparendo palese in tale ipotesi la
violazione  degli  artt.  111,  24  Cost.  poiche' lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto della imputazione;
    Ritenuto  altresi'  che  le questioni risultino rilevanti ai fini
del decidere, giacche' in sede di convalida il giudice deve accertare
la legittimita' dell'arresto.
                              P. Q. M.
    Ritenute   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 13  e  14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato
dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189,  e  dell'art. 558  c.p.p.  in
relazione   agli  artt. 2,  3,  10,  secondo  comma,  111,  24  della
Costituzione,  rilevanti  ai  fini  del decidere e non manifestamente
infondate,  sospende  il giudizio ordinando la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina  la immediata remissione in liberta' dell'arrestata se non
detenuta per altra causa.
        Roma, addi' 13 ottobre 2003
                         Il giudice: Martoni
04C0036