N. 7 SENTENZA 18 dicembre 2003- 13 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Piemonte  - Energia elettrica - Disposizioni regionali sulla
  progettazione    tecnica   degli   impianti   di   produzione,   di
  distribuzione  e  di  utilizzo  dell'energia  -  Conferimento  alla
  Regione  della  facolta'  di  adozione  di  linee  guida  - Assunto
  contrasto  con  gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria,
  con  i  principi  fondamentali  della  materia,  nonche'  lamentata
  irragionevolezza - Applicabilita' alla rete regionale delle «regole
  tecniche» adottate dal gestore nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 79
  del  1999), alle quali gli impianti progettati devono uniformarsi -
  Salvezza   di   ulteriori  criteri  affidati  alla  Regione  -  Non
  fondatezza della questione.
- Legge  Regione  Piemonte  7 ottobre  2002,  n. 23, art. 2, comma 2,
  lettera i).
- Costituzione,  art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo;
  d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 6.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2,
lett.  i)  della  legge della Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23,
recante  (Disposizioni  in  campo energetico. Procedure di formazione
del  piano  regionale  energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi
regionali  23 marzo  1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre
1989,  n. 79),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 9 dicembre 2002, depositato in cancelleria il
14 successivo ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 ottobre  2003  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione
Piemonte.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 9 dicembre 2002, depositato il
14 dicembre  2002  e  iscritto al registro ricorsi n. 93 del 2002, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma 2, lettera i), della
legge  regionale  del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in
campo   energetico.  Procedure  di  formazione  del  piano  regionale
energetico-ambientale.  Abrogazione  delle  leggi  regionali 23 marzo
1984,  n. 19;  17 luglio  1984,  n. 31  e  28 dicembre  1989, n. 79),
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  del
10 ottobre  2002,  n. 41,  per violazione dell'art. 117, commi primo,
secondo,   lettera e),  e  terzo,  della  Costituzione,  nonche'  per
violazione del principio di ragionevolezza.
    Secondo  le  argomentazioni  proposte dal ricorrente, tale norma,
nella  parte  in  cui  prevede l'emanazione da parte della Regione di
«linee   guida   per  la  progettazione  tecnica  degli  impianti  di
produzione,  distribuzione e di utilizzo dell'energia», consentirebbe
alla  Regione  stessa  di richiedere per tali impianti, da realizzare
nell'ambito  del  proprio  territorio,  «caratteristiche  strutturali
differenziate    rispetto    a   quelle   fissate   dalle   direttive
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica ed attuate dal gestore della
rete».
    Tale  previsione  normativa,  innanzi  tutto,  sarebbe viziata da
irragionevolezza,  e cio' in quanto, ammettendo un analogo potere per
le   altre   Regioni,   la   rete  nazionale  avrebbe  una  struttura
diversificata regione per regione.
    La  norma impugnata, inoltre, violerebbe l'art. 117, comma primo,
della Costituzione, in quanto contrastante con i vincoli che derivano
dalla  normativa  comunitaria,  ed  in  particolare  dalla  direttiva
96/1992/CE  del  19 dicembre 1996 (Direttiva del Parlamento europeo e
del  Consiglio  concernente  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica), nella quale verrebbe espressamente disposto
il   principio   della   unitarieta'   della  rete  di  trasmissione.
Contrasterebbe  inoltre con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
violerebbe  i  principi  fondamentali  della  materia  desumibili dal
decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva
96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
elettrica),  che  ha  attuato  la direttiva 96/92/CE; in particolare,
rileverebbe  l'art. 3,  comma 6,  del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale
avrebbe  previsto  la  adozione,  da  parte del gestore della rete di
trasmissione  nazionale, di regole tecniche «di carattere obiettivo e
non  discriminatorio»  in  materia  di  progettazione e funzionamento
degli  impianti  di  generazione,  della rete di distribuzione, delle
apparecchiature    direttamente    connesse,    dei    circuiti    di
interconnessione e delle linee dirette, «al fine di garantire la piu'
idonea  connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale nonche' la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti».
    Infine,  sarebbe  violato  l'art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.,  che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela
della   concorrenza.   Cio',   in   quanto,   se  si  consentisse  di
differenziare   la   rete  di  distribuzione,  il  mercato  nazionale
risulterebbe  «compartimentalizzato»,  pregiudicando  in  tal modo il
corretto esplicarsi della libera concorrenza nel mercato elettrico.
    2.  -  Si  e' costituita la Regione Piemonte, la quale ha chiesto
che  la  questione proposta sia dichiarata infondata. Nella sintetica
memoria   depositata,  la  difesa  regionale  ha  affermato  -  senza
ulteriori  precisazioni  -  che  la censura mossa dallo Stato sarebbe
fondata  su un'erronea interpretazione della norma impugnata, nonche'
su una alterazione del quadro della normativa comunitaria e della sua
attuazione secondo le competenze stabilite dall'art. 117 Cost.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  resistente ha
depositato  una  ulteriore memoria, nella quale vengono contestate le
censure  mosse  dallo Stato, rilevando in particolare come attraverso
la   legge   regionale  n. 23  del  2002  si  intendesse  fare  piena
applicazione  della  normativa  comunitaria  e nazionale regolante il
settore   energetico   e  disciplinare  esclusivamente  le  attivita'
rientranti  nella competenza regionale. Piu' specificamente, l'art. 2
impugnato  rimarrebbe  nell'ambito  della  competenza  gia' delineata
dalla   legge   della   Regione   Piemonte   26 aprile   2000,  n. 44
(Disposizioni  normative  per  l'attuazione  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   -  Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione   del   capo I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),  di
attuazione    del   decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo   1997,  n. 59).  Il  suo  tenore  letterale,  inoltre,  non
consentirebbe   di  desumere  l'attribuzione  della  possibilita'  di
adottare  disposizioni  in  contrasto  con  quelle dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e del gestore della rete o che comunque possano
comportare   la   differenziazione  nel  territorio  regionale  delle
strutture della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
    4. - Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimita' dell'udienza,
ha  depositato  una  memoria  nella  quale  ribadisce,  con ulteriori
argomentazioni,  le  censure  mosse  avverso  la  legge regionale del
Piemonte  7 ottobre  2002,  n. 23. Si evidenzia come l'art. 2 di tale
legge,  nel  consentire  alla  Regione di adottare linee guida per la
progettazione  tecnica degli impianti di produzione, distribuzione di
utilizzo  dell'energia,  contrasterebbe  con la normativa comunitaria
contenuta   nella   direttiva   96/92/CE,   secondo   la   quale   le
infrastrutture   nazionali   e   comunitarie   devono  assicurare  la
interconnessione   e   l'interoperabilita'   delle   reti.  La  norma
contrasterebbe,  inoltre,  con  l'art. 117,  terzo  comma,  Cost., in
quanto  violerebbe  i  principi  fondamentali  della  materia,  quali
emergono dal d.lgs. n. 79 del 1999 e che consistono nella unitarieta'
della  rete  nazionale,  nella  esigenza di interconnessione tra tale
rete e quelle europee, nonche' nella esigenza di uniformita' di norme
tecniche di progettazione, per questo affidate al gestore della rete.
    Da ultimo, in relazione alla ipotizzata violazione dell'art. 117,
secondo  comma, lettera e), Cost., nella memoria si evidenzia come la
norma  impugnata diversificherebbe le modalita' di accesso alla rete,
determinando  in  tal  modo  una  discriminazione  tra gli utenti, in
violazione   del   principio  della  concorrenza,  che  richiederebbe
l'assoluta parita' degli operatori economici.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 2,
lettera i),  della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23
(Disposizioni  in campo energetico. Procedure di formazione del piano
regionale  energetico-ambientale.  Abrogazione  delle leggi regionali
23 marzo  1984,  n. 19,  17 luglio  1984,  n. 31  e 28 dicembre 1989,
n. 79),   per   violazione   dell'art. 117,   commi  primo,  secondo,
lettera e),  e  terzo, della Costituzione, nonche' per violazione del
principio di ragionevolezza.
    Secondo  il  ricorrente la norma impugnata violerebbe gli evocati
parametri  costituzionali  innanzi  tutto  in  quanto  si porrebbe in
contrasto  con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, ed
in   particolare   dalla  direttiva  96/92/CE  del  19 dicembre  1996
(Direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme
comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica); in secondo
luogo,  in  quanto determinerebbe una lesione della competenza che la
Costituzione   assegna   allo   Stato  in  materia  di  tutela  della
concorrenza;   ancora,   a   causa   della  violazione  dei  principi
fondamentali  della materia concernente la produzione, il trasporto e
la distribuzione nazionale di energia, ed in particolare dell'art. 3,
comma 6,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica).  Da  ultimo,  la  norma  impugnata  sarebbe
irragionevole,  in  quanto  se  tutte  le  Regioni  esercitassero una
analoga  potesta'  normativa,  la  rete di distribuzione dell'energia
elettrica  sarebbe  profondamente diversificata da Regione a Regione,
con  notevoli  inconvenienti  sia  sul  piano  tecnico  che su quello
economico.
    2.  -  Preliminarmente,  si  deve  osservare  che la disposizione
legislativa impugnata si colloca inequivocabilmente nell'ambito della
materia    «produzione,    trasporto    e   distribuzione   nazionale
dell'energia»   contemplata   nell'art. 117,   comma   terzo,   della
Costituzione.
    Secondo  la disposizione impugnata, la Regione «emana linee guida
per  la  progettazione  tecnica  degli  impianti  di  produzione,  di
distribuzione  e  di  utilizzo  dell'energia e per le caratteristiche
costruttive  degli  edifici».  La  norma  specifica altresi' che tale
funzione  deve  essere  svolta  «in  coerenza» con la legge regionale
26 aprile   2000,   n. 44   che   reca  (Disposizioni  normative  per
l'attuazione   del   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112  -
Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59). Tale legge individua le funzioni affidate alle
Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali, nelle materie
indicate  nel  suo  art. 1,  tra  le  quali  e' ricompresa - ai sensi
dell'art. 34  della  medesima legge - anche l'energia elettrica. Tale
individuazione,  ai sensi del gia' citato art. 1, avviene «nel quadro
dei  principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale (...)
nonche'  in  attuazione  dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa)».
    Dall'art. 2,   comma 2,  lettera i)  della  legge  della  Regione
Piemonte  n. 23  del  2002, secondo la prospettazione del ricorrente,
sarebbe  desumibile la possibilita', per la Regione, di dettare linee
guida  per  la  realizzazione degli impianti, tali da pregiudicare la
compatibilita', da un punto di vista tecnico, della rete regionale di
distribuzione  dell'energia  elettrica, con la rete nazionale nonche'
con le altre reti europee.
    Tale  interpretazione  della  disposizione  impugnata,  tuttavia,
anche  alla luce del quadro normativo di riferimento, sia comunitario
che nazionale, non puo' essere accolta.
    Quanto  alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE,
la quale stabilisce «norme comuni per la generazione, la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica» (art. 1), al fine, come si
evidenzia nel sesto «considerando», di «favorire l'interconnessione e
l'interoperabilita'  delle  reti»  (tale  direttiva e' stata peraltro
abrogata,  con  decorrenza 1° luglio 2004, dalla direttiva 2003/54/CE
del  26 giugno 2003 - del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga  la direttiva 96/92/CE, - che, peraltro, all'art. 29, mantiene
fermi   «gli   obblighi  degli  Stati  membri  circa  i  termini  del
recepimento e dell'applicazione» della direttiva 96/92/CE).
    A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cui
art. 29  riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative
concernenti     «la     determinazione     dei    criteri    generali
tecnico-costruttivi  e le norme tecniche essenziali degli impianti di
produzione, conservazione e distribuzione dell'energia».
    In  questo  quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della
direttiva  96/92/CE,  ha  affidato  «le  attivita'  di trasmissione e
dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la  gestione
unificata  della  rete di trasmissione nazionale» ad un gestore unico
nazionale,   prevedendo   altresi'  per  quest'ultimo  «l'obbligo  di
connettere  alla  rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che
ne   facciano  richiesta,  senza  compromettere  la  continuita'  del
servizio  e  purche' siano rispettate le regole tecniche del presente
articolo   e   le  condizioni  tecnico-economiche  di  accesso  e  di
interconnessione  fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas»  (art. 3,  comma primo). L'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del
1999,  inoltre,  prevede  che  il  gestore della rete di trasmissione
nazionale  adotti  «regole  tecniche,  di  carattere  obiettivo e non
discriminatorio,  in  materia  di progettazione e funzionamento degli
impianti   di   generazione,   delle  reti  di  distribuzione,  delle
apparecchiature    direttamente    connesse,    dei    circuiti    di
interconnessione  e delle linee dirette, al fine di garantire la piu'
idonea  connessione  alla  rete  di trasmissione nazionale nonche' la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti».
    Nell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili,
in  base  a  quanto  gia'  disposto dalla direttiva 96/92/CE (si veda
l'art. 2  di  quest'ultima),  le  definizioni  normative  dei termini
«produzione»   e   «distribuzione»  dell'energia  elettrica,  nonche'
dell'espressione   «utente   della   rete»,   rilevanti  al  fine  di
interpretare  correttamente  la  disposizione  regionale  oggetto del
presente giudizio.
    In  particolare,  per  «produzione» si intende «la generazione di
energia   elettrica,   comunque  prodotta»  (art. 2,  comma 19);  per
«distribuzione»  si  intende  «il  trasporto  e  la trasformazione di
energia  elettrica  su reti di distribuzione a media e bassa tensione
per  le  consegne  ai clienti finali» (art. 2, comma 14); per «utente
della  rete» si intende «la persona fisica o giuridica che rifornisce
o  e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione» (art. 2,
comma 25).
    3. - Su queste premesse, la questione proposta non e' fondata.
    E'   infatti  possibile  giungere  ad  una  lettura  della  norma
impugnata  che  - alla luce del quadro normativo complessivo - superi
le censure prospettate.
    In  assenza  di una specifica e alternativa definizione normativa
contenuta   nella   legislazione   regionale,   e'  evidente  che  la
disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto
dai citati commi 19, 14 e 25 dell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999.
    Conseguentemente,  si deve ritenere che le «regole tecniche», che
ai  sensi  del  comma 6  dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono
essere  adottate  da parte del gestore nazionale, si applichino anche
alla  progettazione  degli  impianti  di  produzione, distribuzione e
utilizzo  dell'energia  cui  si  riferisce l'art. 2 della legge della
Regione Piemonte n. 23 del 2002.
    Pertanto,  la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
distribuzione  ed  utilizzo  dell'energia elettrica, e la costruzione
dei  relativi  edifici, di cui alla disposizione regionale impugnata,
non  puo'  sfuggire  al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3
del  d.lgs. n. 79 del 1999, e, conseguentemente, deve necessariamente
uniformarsi  alle «regole tecniche» predisposte dal gestore nazionale
«al  fine  di  garantire  la  piu'  idonea  connessione  alla rete di
trasmissione   nazionale   nonche'  la  sicurezza  e  la  connessione
operativa tra le reti».
    D'altra  parte,  nulla  -  nel tenore testuale della disposizione
oggetto del presente giudizio - autorizza a ritenere che quest'ultima
determini  la  sottrazione  della  realizzazione  dei citati impianti
all'osservanza  di  tali  regole.  E'  tuttavia  da  osservare che le
«regole tecniche» cui si riferisce l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999
non  esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. A
tacer  d'altro, basti pensare che - come messo in evidenza piu' sopra
-  l'art. 29  del  d.lgs.  112  del  1998 conserva allo Stato solo la
determinazione  delle  «norme  tecniche  essenziali degli impianti di
produzione,  conservazione  e  distribuzione  dell'energia»,  e  che,
d'altra  parte,  il gestore nazionale ha il compito di predisporre le
regole  di  cui si tratta esclusivamente in vista della finalita' «di
garantire  la  piu'  idonea  connessione  alla  rete  di trasmissione
nazionale  nonche'  la  sicurezza  e  la connessione operativa tra le
reti»  (art. 3,  comma 6,  del  d.lgs. n. 79 del 1999). A conferma di
quanto  detto, puo' evidenziarsi come il gestore della rete nazionale
debba  individuare  non  gia'  tutte le regole tecniche, bensi', piu'
semplicemente,   regole   tecniche   volte   al  perseguimento  delle
specifiche finalita' di cui si e' detto.
    E'  evidente,  pertanto,  che rientra nei poteri delle Regioni la
individuazione  di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti,
fermo  restando,  naturalmente,  che  questi ultimi dovranno comunque
uniformarsi  agli  standard  stabiliti  dal  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale.
    4.  -  La  norma  impugnata,  dunque,  si  limita  a prevedere la
emanazione,  da parte dei competenti organi regionali, di linee guida
che  dettino  criteri  per la progettazione tecnica degli impianti di
produzione  e  distribuzione dell'energia, nonche' per la costruzione
dei  relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle
«regole  tecniche»  adottate  dal  gestore  nazionale.  Cio' comporta
naturalmente  che,  ove  si  reputasse  che  le linee guida regionali
fossero,  in  concreto,  contrastanti  con  queste  ultime, ne potra'
essere  fatta  valere  la  relativa  illegittimita'  con gli ordinari
rimedi.
    Cosi'   ricostruita   la  portata  normativa  della  disposizione
impugnata,  la  questione  di costituzionalita' sollevata dal ricorso
indicato in epigrafe deve ritenersi infondata.
    5.  -  Quanto  detto in precedenza, del resto, determina anche l'
infondatezza   della   censura   di   irragionevolezza  proposta  dal
ricorrente,  giacche'  proprio  la  necessita'  che  le  linee  guida
regionali  non  si  pongano  in  contrasto  con  le  regole  tecniche
predisposte   dal   gestore   nazionale   consente  di  salvaguardare
adeguatamente le esigenze di unitarieta' della rete.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2,  comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte
7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di
formazione  del  piano  regionale  energetico-ambientale. Abrogazione
delle  leggi  regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e
28 dicembre  1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei
ministri,   in   riferimento   all'art. 117,  commi  primo,  secondo,
lettera e),  e  terzo,  della Costituzione, nonche' in riferimento al
principio di ragionevolezza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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