N. 7 SENTENZA 18 dicembre 2003- 13 gennaio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Piemonte - Energia elettrica - Disposizioni regionali sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia - Conferimento alla Regione della facolta' di adozione di linee guida - Assunto contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, con i principi fondamentali della materia, nonche' lamentata irragionevolezza - Applicabilita' alla rete regionale delle «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 79 del 1999), alle quali gli impianti progettati devono uniformarsi - Salvezza di ulteriori criteri affidati alla Regione - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera i). - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 3, comma 6.(GU n.3 del 21-1-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lett. i) della legge della Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23, recante (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2002. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo; Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 9 dicembre 2002, depositato il 14 dicembre 2002 e iscritto al registro ricorsi n. 93 del 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 10 ottobre 2002, n. 41, per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonche' per violazione del principio di ragionevolezza. Secondo le argomentazioni proposte dal ricorrente, tale norma, nella parte in cui prevede l'emanazione da parte della Regione di «linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e di utilizzo dell'energia», consentirebbe alla Regione stessa di richiedere per tali impianti, da realizzare nell'ambito del proprio territorio, «caratteristiche strutturali differenziate rispetto a quelle fissate dalle direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica ed attuate dal gestore della rete». Tale previsione normativa, innanzi tutto, sarebbe viziata da irragionevolezza, e cio' in quanto, ammettendo un analogo potere per le altre Regioni, la rete nazionale avrebbe una struttura diversificata regione per regione. La norma impugnata, inoltre, violerebbe l'art. 117, comma primo, della Costituzione, in quanto contrastante con i vincoli che derivano dalla normativa comunitaria, ed in particolare dalla direttiva 96/1992/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nella quale verrebbe espressamente disposto il principio della unitarieta' della rete di trasmissione. Contrasterebbe inoltre con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia desumibili dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che ha attuato la direttiva 96/92/CE; in particolare, rileverebbe l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale avrebbe previsto la adozione, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, di regole tecniche «di carattere obiettivo e non discriminatorio» in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, della rete di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, «al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti». Infine, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza. Cio', in quanto, se si consentisse di differenziare la rete di distribuzione, il mercato nazionale risulterebbe «compartimentalizzato», pregiudicando in tal modo il corretto esplicarsi della libera concorrenza nel mercato elettrico. 2. - Si e' costituita la Regione Piemonte, la quale ha chiesto che la questione proposta sia dichiarata infondata. Nella sintetica memoria depositata, la difesa regionale ha affermato - senza ulteriori precisazioni - che la censura mossa dallo Stato sarebbe fondata su un'erronea interpretazione della norma impugnata, nonche' su una alterazione del quadro della normativa comunitaria e della sua attuazione secondo le competenze stabilite dall'art. 117 Cost. 3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione resistente ha depositato una ulteriore memoria, nella quale vengono contestate le censure mosse dallo Stato, rilevando in particolare come attraverso la legge regionale n. 23 del 2002 si intendesse fare piena applicazione della normativa comunitaria e nazionale regolante il settore energetico e disciplinare esclusivamente le attivita' rientranti nella competenza regionale. Piu' specificamente, l'art. 2 impugnato rimarrebbe nell'ambito della competenza gia' delineata dalla legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il suo tenore letterale, inoltre, non consentirebbe di desumere l'attribuzione della possibilita' di adottare disposizioni in contrasto con quelle dell'Autorita' per l'energia elettrica e del gestore della rete o che comunque possano comportare la differenziazione nel territorio regionale delle strutture della rete di trasmissione dell'energia elettrica. 4. - Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimita' dell'udienza, ha depositato una memoria nella quale ribadisce, con ulteriori argomentazioni, le censure mosse avverso la legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23. Si evidenzia come l'art. 2 di tale legge, nel consentire alla Regione di adottare linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione di utilizzo dell'energia, contrasterebbe con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 96/92/CE, secondo la quale le infrastrutture nazionali e comunitarie devono assicurare la interconnessione e l'interoperabilita' delle reti. La norma contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia, quali emergono dal d.lgs. n. 79 del 1999 e che consistono nella unitarieta' della rete nazionale, nella esigenza di interconnessione tra tale rete e quelle europee, nonche' nella esigenza di uniformita' di norme tecniche di progettazione, per questo affidate al gestore della rete. Da ultimo, in relazione alla ipotizzata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella memoria si evidenzia come la norma impugnata diversificherebbe le modalita' di accesso alla rete, determinando in tal modo una discriminazione tra gli utenti, in violazione del principio della concorrenza, che richiederebbe l'assoluta parita' degli operatori economici. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonche' per violazione del principio di ragionevolezza. Secondo il ricorrente la norma impugnata violerebbe gli evocati parametri costituzionali innanzi tutto in quanto si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, ed in particolare dalla direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); in secondo luogo, in quanto determinerebbe una lesione della competenza che la Costituzione assegna allo Stato in materia di tutela della concorrenza; ancora, a causa della violazione dei principi fondamentali della materia concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, ed in particolare dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Da ultimo, la norma impugnata sarebbe irragionevole, in quanto se tutte le Regioni esercitassero una analoga potesta' normativa, la rete di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata da Regione a Regione, con notevoli inconvenienti sia sul piano tecnico che su quello economico. 2. - Preliminarmente, si deve osservare che la disposizione legislativa impugnata si colloca inequivocabilmente nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» contemplata nell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Secondo la disposizione impugnata, la Regione «emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici». La norma specifica altresi' che tale funzione deve essere svolta «in coerenza» con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che reca (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale legge individua le funzioni affidate alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali, nelle materie indicate nel suo art. 1, tra le quali e' ricompresa - ai sensi dell'art. 34 della medesima legge - anche l'energia elettrica. Tale individuazione, ai sensi del gia' citato art. 1, avviene «nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale (...) nonche' in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)». Dall'art. 2, comma 2, lettera i) della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe desumibile la possibilita', per la Regione, di dettare linee guida per la realizzazione degli impianti, tali da pregiudicare la compatibilita', da un punto di vista tecnico, della rete regionale di distribuzione dell'energia elettrica, con la rete nazionale nonche' con le altre reti europee. Tale interpretazione della disposizione impugnata, tuttavia, anche alla luce del quadro normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale, non puo' essere accolta. Quanto alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE, la quale stabilisce «norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica» (art. 1), al fine, come si evidenzia nel sesto «considerando», di «favorire l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti» (tale direttiva e' stata peraltro abrogata, con decorrenza 1° luglio 2004, dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 - del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, - che, peraltro, all'art. 29, mantiene fermi «gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione» della direttiva 96/92/CE). A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il cui art. 29 riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti «la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia». In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE, ha affidato «le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale» ad un gestore unico nazionale, prevedendo altresi' per quest'ultimo «l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» (art. 3, comma primo). L'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale adotti «regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti». Nell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili, in base a quanto gia' disposto dalla direttiva 96/92/CE (si veda l'art. 2 di quest'ultima), le definizioni normative dei termini «produzione» e «distribuzione» dell'energia elettrica, nonche' dell'espressione «utente della rete», rilevanti al fine di interpretare correttamente la disposizione regionale oggetto del presente giudizio. In particolare, per «produzione» si intende «la generazione di energia elettrica, comunque prodotta» (art. 2, comma 19); per «distribuzione» si intende «il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali» (art. 2, comma 14); per «utente della rete» si intende «la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione» (art. 2, comma 25). 3. - Su queste premesse, la questione proposta non e' fondata. E' infatti possibile giungere ad una lettura della norma impugnata che - alla luce del quadro normativo complessivo - superi le censure prospettate. In assenza di una specifica e alternativa definizione normativa contenuta nella legislazione regionale, e' evidente che la disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto dai citati commi 19, 14 e 25 dell'art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999. Conseguentemente, si deve ritenere che le «regole tecniche», che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia cui si riferisce l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002. Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo dell'energia elettrica, e la costruzione dei relativi edifici, di cui alla disposizione regionale impugnata, non puo' sfuggire al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, e, conseguentemente, deve necessariamente uniformarsi alle «regole tecniche» predisposte dal gestore nazionale «al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti». D'altra parte, nulla - nel tenore testuale della disposizione oggetto del presente giudizio - autorizza a ritenere che quest'ultima determini la sottrazione della realizzazione dei citati impianti all'osservanza di tali regole. E' tuttavia da osservare che le «regole tecniche» cui si riferisce l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. A tacer d'altro, basti pensare che - come messo in evidenza piu' sopra - l'art. 29 del d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione delle «norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia», e che, d'altra parte, il gestore nazionale ha il compito di predisporre le regole di cui si tratta esclusivamente in vista della finalita' «di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti» (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999). A conferma di quanto detto, puo' evidenziarsi come il gestore della rete nazionale debba individuare non gia' tutte le regole tecniche, bensi', piu' semplicemente, regole tecniche volte al perseguimento delle specifiche finalita' di cui si e' detto. E' evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale. 4. - La norma impugnata, dunque, si limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, nonche' per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale. Cio' comporta naturalmente che, ove si reputasse che le linee guida regionali fossero, in concreto, contrastanti con queste ultime, ne potra' essere fatta valere la relativa illegittimita' con gli ordinari rimedi. Cosi' ricostruita la portata normativa della disposizione impugnata, la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorso indicato in epigrafe deve ritenersi infondata. 5. - Quanto detto in precedenza, del resto, determina anche l' infondatezza della censura di irragionevolezza proposta dal ricorrente, giacche' proprio la necessita' che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarieta' della rete.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonche' in riferimento al principio di ragionevolezza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0044