N. 15 SENTENZA 18 dicembre 2003- 13 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Questione  di  legittimita' costituzionale - Omogeneita' di materia -
  Trattazione  separata  -  Riserva  di  ulteriori decisioni su altre
  questioni proposte con i medesimi ricorsi.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Enti  e  organismi  pubblici  -  Trasformazione ovvero soppressione e
  liquidazione  -  Disposizioni di legge dello Stato - Individuazione
  degli  enti  con  atti  regolamentari  del  Governo - Ricorsi della
  Regione   Campania   e  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Ritenuta
  estensione  della previsione di legge agli enti pubblici diversi da
  quelli  nazionali  - Assunta invasione di competenze riservate alle
  Regioni  in  via  esclusiva ovvero in via concorrente - Intervenuta
  modifica  e  successiva sostituzione delle disposizioni censurate -
  Riferimento della sopravvenuta norma agli enti vigilati dallo Stato
  - Cessazione della materia del contendere.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 28, commi 1, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117.
Enti  e  organismi  pubblici  -  Trasformazione ovvero soppressione e
  liquidazione  - Disposizione di legge statale - Applicazione in via
  sperimentale  della  previsione  di  legge a istituti di ricovero e
  cura a carattere scientifico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna
  -  Prospettata  legiferazione  in  materie  escluse  dalla potesta'
  legislativa  statale ovvero non limitata alla posizione di norme di
  principio   -   Sopravvenuta  organica  disciplina  degli  enti  in
  questione e mancanza di effetti concreti - Cessazione della materia
  del contendere.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 28, comma 8.
- Costituzione, art. 117.
Enti   e   organismi   pubblici  -  Enti  competenti  in  materia  di
  approvvigionamento  idrico  -  Possibilita'  di avvalimento di enti
  preposti   al   prevalente  uso  irriguo  della  risorsa  idrica  -
  Disciplina  dello  Stato  -  Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Assunta  posizione  di  norme di dettaglio in materia esclusa dalla
  potesta'  legislativa  statale  - Carattere meramente facoltizzante
  della disposizione - Non fondatezza della questione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 28, comma 11.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

    nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28 della
legge  28 dicembre  2001,  n  448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
promossi   con  ricorsi  delle  Regioni  Campania  e  Emilia-Romagna,
notificati  il  27 febbraio  2002,  depositati  in cancelleria il 7 e
l'8 marzo  successivi ed iscritti ai nn. 21 e 23 del registro ricorsi
2002.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17  giugno 2003  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati  Vincenzo  Cocozza  per la Regione Campania,
Giandomenico  Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello
Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il
7 marzo  2002  e  iscritto nel registro ricorsi al n. 21 del 2002, la
Regione  Campania  ha  sollevato  -  tra  le  altre  -  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 28  della  legge  28 dicembre
2001,  n. 448  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, per violazione dell'art. 117
della Costituzione.
    La  ricorrente  premette  che  tale  disposizione  disciplina  la
trasformazione  e  soppressione di enti pubblici «con formula ampia e
comprensiva».  In  particolare,  la norma in esame stabilisce che con
uno o piu' regolamenti di delegificazione, il Governo e' abilitato ad
«individuare  gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli
altri  organismi  ai  quali non siano affidati compiti di garanzia di
diritti   di  rilevanza  costituzionale,  finanziati  direttamente  o
indirettamente  a  carico  del  bilancio  dello Stato o di altri enti
pubblici,  disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in
fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti e
organismi  che  svolgono attivita' analoghe o complementari ovvero la
soppressione e messa in liquidazione».
    Secondo  la  Regione  Campania,  tale previsione comprimerebbe le
competenze  legislative che la Costituzione riconosce alle Regioni in
quanto  sarebbe  «riferibile  anche  agli  enti  pubblici  presenti o
operanti  nelle materie di potesta' esclusiva della Regione», nonche'
in  quanto  riferibile  agli  enti pubblici operanti nelle materie di
potesta'  concorrente;  in  quest'ultimo  caso  la disciplina statale
andrebbe  ben  oltre  il  confine  dei  principi  fondamentali che e'
legittimata  a dettare. A cio' dovrebbe aggiungersi che la previsione
di  un  intervento  regolatore  del Governo nelle materie di potesta'
esclusiva  e  concorrente  della Regione violerebbe l'art. 117, sesto
comma,  della Costituzione, che attribuisce la potesta' regolamentare
allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva.
    2.  -  Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
27 febbraio  2002,  depositato l'8 marzo 2002 e iscritto nel registro
ricorsi al n. 23 del 2002, ha sollevato - tra le altre - questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 28  della  legge  28 dicembre
2001,  n. 448.  La  Regione censura, in particolare, i commi 1, 5 e 6
della  norma  citata,  per  violazione  dell'art. 117, comma secondo,
lettera g),  della  Costituzione,  che limita la potesta' legislativa
esclusiva  dello  Stato  alla  materia  concernente  «l'ordinamento e
l'organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e degli enti pubblici
nazionali». Cio' comporterebbe la conseguenza, secondo la ricorrente,
che  l'ordinamento  e  l'organizzazione  amministrativa di ogni altro
ente   pubblico   dovrebbe   ricadere  nella  competenza  legislativa
residuale   delle   Regioni.   Le   disposizioni  impugnate,  dunque,
risulterebbero costituzionalmente illegittime se ed in quanto fossero
riferite ad enti diversi «da quelli in relazione ai quali lo Stato ha
competenza legislativa». La Regione osserva peraltro che, anche se si
potesse   ravvisare   nella   materia  in  questione  una  competenza
concorrente  in  relazione  alla finalita' della norma, individuabile
nella riduzione della spesa per l'amministrazione, lo Stato potrebbe,
al  massimo,  dettare  un  principio  la cui attuazione legislativa e
amministrativa dovrebbe comunque essere lasciata alle Regioni.
    L'esistenza di una competenza regionale nella materia sarebbe del
resto  provata  dal  comma 10  dello stesso art. 28, in base al quale
l'esenzione  fiscale disposta dal comma 7 «si applica anche agli atti
connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle Regioni e
dalle  Province  autonome».  Tale  norma  peraltro  non  varrebbe,  a
giudizio  della  ricorrente, a limitare la competenza statale ai soli
enti  pubblici  nazionali,  essendo  volta semplicemente ad estendere
l'esenzione  fiscale  alle  operazioni  eventualmente  compiute dalle
Regioni.
    3.  -  Secondo la Regione Emilia-Romagna sarebbe incostituzionale
anche  il  comma 8  dell'art. 28, il quale dispone l'applicazione «in
via  sperimentale, sentite le regioni interessate», del comma 1 anche
agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico di cui
all'art. 1   del   decreto   legislativo   30   giugno 1993,   n. 269
(Riordinamento   degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  a  norma  dell'art. 1,  comma 1, lettera h, della legge
23 ottobre  1992, n. 421). L'incostituzionalita' di tale disposizione
sarebbe  resa evidente dal fatto che tali enti non potrebbero affatto
essere  ricompresi  tra  quelli  ai  quali  si  estende la competenza
legislativa  esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lettera g),  della  Costituzione.  Anche  in  questo  caso potrebbero
invocarsi   materie   di   competenza   concorrente  come  titolo  di
legittimazione  della  legislazione  dello  Stato,  ed in particolare
quelle  concernenti  la  «ricerca  scientifica»  e  la  «tutela della
salute»,  ma anche qui la normativa statale non potrebbe spingersi al
di la' della fissazione dei principi fondamentali.
    4. - Da ultimo, la Regione Emilia-Romagna censura il comma 11 del
citato  art. 28, in forza del quale gli enti competenti in materia di
approvvigionamento  idrico primario per uso plurimo e per la gestione
delle  relative infrastrutture, opere ed impianti, «possono avvalersi
degli  enti  preposti  al prevalente uso irriguo della risorsa idrica
attraverso   apposite   convenzioni  e  disciplinari  tecnici».  Tale
disposizione - oltre a non aver «alcun contenuto normativo» - sarebbe
incostituzionale, in quanto recante disposizioni di mero dettaglio in
materia  non  rientrante  tra  quelle in cui allo Stato e' attribuita
competenza legislativa.
    5.  -  In  entrambi i giudizi, si e' costituito il Presidente del
Consiglio  dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato.
    Osserva  la  difesa erariale che nella materia sarebbe senz'altro
ravvisabile  una  competenza  concorrente  dello  Stato  «ai fini del
coordinamento della finanza pubblica».
    In   ogni   caso,  il  comma 10  dell'art. 28,  facendo  espresso
riferimento  alle  «operazioni  di  trasformazione  effettuate  dalle
Regioni  e  dalle Province autonome» sarebbe coerente con l'art. 117,
comma  secondo,  lettera g),  della  Costituzione,  salvaguardando le
competenze specifiche delle autonomie territoriali.
    Con   riferimento   alla   censura   concernente   il   comma 11,
l'Avvocatura   dello  Stato  sostiene  che  la  disposizione  avrebbe
contenuto  meramente  facoltizzante,  e dunque non potrebbe essere di
per se' idonea ad invadere alcuna competenza specifica delle Regioni.
    6.   -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Campania  ha
depositato  una  memoria  nella  quale  confuta  l'affermazione della
difesa   erariale   secondo  cui  nella  materia  sarebbe  senz'altro
ravvisabile  una  competenza  concorrente  dello  Stato  «ai fini del
coordinamento  della  finanza  pubblica».  Secondo  la ricorrente, la
«specifica   e   dettagliata»  disciplina  per  la  trasformazione  e
soppressione degli enti pubblici renderebbe evidente l'impossibilita'
di  sostenere  un  simile  assunto  e, in ogni caso, confermerebbe la
violazione  del  riparto  di competenze con riferimento alla potesta'
regolamentare.  Inoltre,  il  richiamo dell'Avvocatura dello Stato al
comma 10  dell'art. 28  sarebbe  del  tutto irrilevante, in quanto si
limiterebbe  a  rendere  applicabile  il  comma 7  alle operazioni di
trasformazione effettuate dalle Regioni ma non potrebbe costituire in
alcun modo una salvaguardia dell'autonomia legislativa regionale.
    7.  -  Nella  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione Emilia-Romagna da' conto delle successive modifiche apportate
alla  disposizione  impugnata, il cui comma 1 e' stato prima emendato
dall'art. 2  della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri,  nonche'  di enti pubblici), e poi sostituito dall'art. 34,
comma 23,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003).  Il  nuovo testo riferisce l'intera operazione di
trasformazione  e  soppressione  (e  i  relativi poteri regolamentari
statali)  agli  «enti  e  organismi  pubblici,  incluse  le  agenzie,
vigilati  dallo  Stato»,  e  cio'  -  secondo  la stessa ricorrente -
sarebbe  sufficiente  a  far  venire  meno, a partire dall'entrata in
vigore  della  legge finanziaria per il 2003, le ragioni di doglianza
contro l'art. 28, commi 1, 5 e 6, «presupponendosi che anche le norme
che  attualmente  attribuiscono  allo  Stato  compiti di vigilanza in
relazione ad enti non nazionali (vedi ad esempio l'art. 121, comma 2,
del  decreto  legislativo  n. 112 del 1998) siano destinate ad essere
adeguate  al  nuovo  quadro  costituzionale».  Tuttavia,  la  Regione
Emilia-Romagna  ritiene ancora sussistente l'interesse alla decisione
di  questa  Corte,  in  ragione  della  «sola  esistenza  della norma
invasiva»,   a   prescindere   dalla   concreta   attuazione  che  la
disposizione censurata possa aver avuto.
    8.  - Quanto alla censura concernente il comma 8 dell'art. 28, la
ricorrente Emilia-Romagna osserva che non sarebbe possibile ravvisare
incompatibilita'  tra il riferimento agli enti «vigilati dallo Stato»
e  l'estensione  dell'ambito  di  applicazione  della disciplina agli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, dal momento che
l'art. 121,  comma 2,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59), mantiene allo Stato, in una certa misura, la
vigilanza   sugli  istituti  predetti.  Peraltro,  si  fa  notare  in
aggiunta,   la   materia   e'   stata   recentemente   ridisciplinata
dall'art. 42   della   legge   16 gennaio  2003,  n. 3  (Disposizioni
ordinamentali  in  materia di pubblica amministrazione), di talche' -
se  questa  Corte dovesse ritenere che il comma 8 impugnato sia stato
implicitamente abrogato dalla nuova disciplina - permarrebbe comunque
l'interesse della Regione ad una pronuncia sulla norma censurata.
    9.  -  Con  riferimento  al  comma 11  dell'art. 28,  la  Regione
Emilia-Romagna  da' atto che l'Avvocatura dello Stato ne riconosce il
carattere  meramente  facoltizzante, dunque non innovativo; tuttavia,
ribadisce  che  la  lesione  della  competenza  legislativa regionale
dovrebbe  ritenersi  prodotta  per  il  solo  fatto  che lo Stato non
rispetti   i   confini   ad  esso  assegnati  dalla  Costituzione,  a
prescindere   dal   concreto   contenuto   della  legge  statale.  Il
pregiudizio  concreto  che  la permanenza di una norma statale in una
materia regionale determinerebbe, sarebbe quello di creare incertezza
negli operatori su quale sia il soggetto competente.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Campania  e la Regione Emilia-Romagna, tra le
numerose  disposizioni impugnate della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato   -   legge   finanziaria  2002),  censurano  l'art. 28
(Trasformazione  e  soppressione  di  enti  pubblici)  in riferimento
all'art. 117  della  Costituzione.  Per  ragioni  di  omogeneita'  di
materia, la trattazione della questione di costituzionalita' indicata
viene  esaminata  separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi
ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
    2. - Il comma 1 della disposizione impugnata - nella formulazione
considerata  nei ricorsi introduttivi del presente giudizio - dispone
che «al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre   il   complesso   della   spesa   di   funzionamento   delle
amministrazioni   pubbliche,   di  incrementarne  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita' dei servizi», il Governo provvede ad emanare
«uno o piu' regolamenti», ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto  1988,  n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri), con cui
individuare  gli  enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli
altri  organismi  ai  quali non siano affidati compiti di garanzia di
diritti  di  rilevanza  costituzionale,  «finanziati  direttamente  o
indirettamente  a  carico  del  bilancio  dello Stato o di altri enti
pubblici,  disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in
fondazioni  di  diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti
od  organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero
la soppressione e messa in liquidazione».
    Il comma 2 esclude da tali trasformazioni o soppressioni gli enti
che   gestiscono   a  livello  di  primario  interesse  nazionale  la
previdenza sociale, quelli essenziali per le esigenze di difesa o «la
cui  natura  pubblica e' garanzia per la sicurezza», ed infine quelli
che  svolgono  funzioni  di  prevenzione  e  vigilanza  per la salute
pubblica.
    La  suddetta trasformazione e' peraltro subordinata, dal comma 5,
alla verifica che «i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di
fuori del settore pubblico».
    La soppressione e liquidazione e' espressamente assoggettata, dal
comma 6,  alle  modalita'  stabilite  dalla  legge  4 dicembre  1956,
n. 1404  (Soppressione  e  messa  in  liquidazione di enti di diritto
pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza  dello  Stato e comunque interessanti la finanza statale) e
successive modifiche.
    Ai  sensi  del  comma 7,  gli  atti  connessi  alle operazioni di
trasformazione  non  rilevano  ai  fini  fiscali; e tale esenzione e'
estesa,  dal  comma 10,  anche agli atti connessi «alle operazioni di
trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome».
    Il  comma 8  dispone,  inoltre,  che la disciplina concernente la
trasformazione  o  soppressione  di cui al comma 1 si applica, in via
sperimentale e sentite le Regioni interessate, anche agli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del d.lgs.
30  giugno 1993,  n. 269  (Riordinamento degli istituti di ricovero e
cura  a  carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h),  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi.
    Infine, il comma 11 stabilisce che «nell'esercizio delle funzioni
in  materia  di  approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e
per la gestione delle relative infrastrutture, opere e impianti», gli
enti  competenti «possono avvalersi degli enti preposti al prevalente
uso  irriguo  della  risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e
disciplinari».
    3.  -  La  Regione  Campania  sostiene  che l'art. 28 della legge
n. 448   del  2001,  essendo  riferibile  anche  ad  enti  regionali,
invaderebbe   l'ambito   delle  competenze  riservate  alla  potesta'
legislativa  regionale in via esclusiva ovvero in via concorrente. La
disposizione,  inoltre,  nella  parte  in  cui  prevede un intervento
regolamentare  del  Governo  destinato ad applicarsi anche in materie
diverse da quelle attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato,
violerebbe l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che limita la
potesta' regolamentare dello Stato solo a tali materie.
    4. - Anche la Regione Emilia-Romagna, con argomentazioni in parte
analoghe,   lamenta  la  violazione,  da  parte  dell'art. 28,  delle
attribuzioni  regionali  sancite dall'art. 117 della Costituzione. In
particolare,  la  ricorrente  censura  i  commi 1, 5 e 6, la' dove si
riferiscono   a  enti  diversi  dagli  enti  pubblici  nazionali,  in
relazione  ai  quali  soltanto  lo  Stato  -  ai sensi dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera g),  della  Costituzione  -  dispone  di una
competenza  legislativa  esclusiva.  L'esistenza  di  una  competenza
regionale  nella  materia,  secondo  quanto  ritenuto  dalla Regione,
sarebbe  del resto provata dal comma 10 dello stesso art. 28, in base
al  quale  l'esenzione fiscale disposta dal comma 7 «si applica anche
agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle
Regioni e dalle Province autonome». Tale norma peraltro non varrebbe,
a giudizio della ricorrente, a limitare la competenza statale ai soli
enti  pubblici  nazionali,  essendo  volta semplicemente ad estendere
l'esenzione  fiscale  alle  operazione  eventualmente  compiute dalle
Regioni.
    Per  le  medesime ragioni la Regione censura anche il comma 8, il
quale  -  come  si  e'  ricordato  -  dispone  l'applicazione, in via
sperimentale,  del  comma 1  dello  stesso articolo, agli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del d.lgs.
n. 269  del  1993.  Gli  istituti  considerati  dalla norma, infatti,
secondo  la  ricorrente,  non  rientrerebbero  tra  gli enti pubblici
nazionali su cui il legislatore statale e' legittimato ad intervenire
con proprie norme legislative.
    Infine,   la   Regione   Emilia-Romagna   impugna   il   comma 11
dell'art. 28  della  legge  n. 448  del  2001,  il  quale non avrebbe
contenuto normativo e comunque interverrebbe, con una disposizione di
dettaglio,   in  una  materia  che  non  rientra  tra  le  competenze
legislative statali.
    In  considerazione  dell'identita'  della  materia,  nonche'  dei
profili di illegittimita' costituzionale fatti valere, i due ricorsi,
per  la  parte  relativa  all'art. 28  della  legge  n. 448 del 2001,
possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
    5. - Devono essere trattate congiuntamente le questioni sollevate
dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna particolarmente
sui  commi 1,  5  e  6.  Cio'  in  quanto  la  prima  ricorrente, pur
riferendosi  genericamente  all'intero  art. 28, si limita a proporre
censure  sostanzialmente  coincidenti  con  quelle  prospettate dalla
seconda ricorrente.
    In   via   preliminare,   occorre   dare  conto  del  fatto  che,
successivamente   alla   proposizione   dei   ricorsi,   il   comma 1
dell'art. 28  e'  stato  modificato,  con legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega  per  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici), la
quale,   all'art. 2,   ha   sostituito   il   termine  di  sei  mesi,
originariamente  previsto  per  l'emanazione dei regolamenti ai sensi
dell'art. 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, con il
piu'  lungo  termine  di  diciotto  mesi.  La  medesima disposizione,
inoltre,  ha  introdotto  nell'art. 28 un comma 2-bis, che prevede la
facolta',   per  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
avvalersi,    per    l'attuazione   dell'art. 28,   della   struttura
interdisciplinare   di   cui   all'art. 73,   comma 1,   del  decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    Successivamente,  il  comma 1  dell'art. 28  e' stato interamente
sostituito  dall'art. 34,  comma 23,  della  legge  27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2003). L'attuale comma 1
dell'art. 28  della  legge n. 448 del 2001 dispone che con uno o piu'
regolamenti,  da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
n. 400  del  1988, entro il 30 giugno 2003, il Governo «individua gli
enti  e  gli  organismi  pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo
Stato,  ritenuti indispensabili», disponendone se necessario anche la
trasformazione  in  societa'  per  azioni  o in fondazioni di diritto
privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che
svolgono  funzioni  analoghe  o  complementari; nel caso in cui, alla
scadenza  del  termine  assegnato,  non  si  sia  provveduto  a  tali
adempimenti,  gli  enti  per  i  quali  non  sia stato adottato alcun
provvedimento, sono soppressi e posti in liquidazione.
    Le  modifiche introdotte dalla legge n. 289 del 2002 hanno inciso
in   piu'   punti  sull'originaria  disciplina  dettata  dalla  norma
censurata.  Attualmente,  infatti,  l'art. 28,  comma 1,  della legge
n. 448  del 2001 prescrive che il Governo individui gli enti pubblici
ritenuti   indispensabili  e  solo  eventualmente  («se  necessario»)
provveda  alle  previste operazioni di trasformazione, accorpamento o
fusione. D'altro canto, per gli enti non individuati entro il termine
stabilito,  e' la stessa legge che ne dispone la soppressione e messa
in liquidazione.
    Inoltre,  cio'  che  piu' rileva ai fini del presente giudizio e'
che   l'art. 34   della   legge   n. 289   del  2002  ha  modificato,
circoscrivendolo,  l'ambito  di applicazione dell'art. 28 della legge
n. 448  del  2001, i cui destinatari sono attualmente individuati nei
soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di
vigilanza.
    6. - Nessuna delle ricorrenti ha impugnato la nuova disposizione.
    La   Regione   Emilia-Romagna,   nella   memoria   depositata  in
prossimita'  dell'udienza, ha dato atto delle modifiche sopravvenute,
espressamente affermando che l'introduzione del riferimento agli enti
vigilati  dallo  Stato  e'  tale da far venir meno le censure da essa
mosse all'art. 28, commi 1, 5 e 6, ma soltanto a partire dall'entrata
in  vigore  della legge di modifica n. 289 del 2002. Infatti, afferma
la  Regione,  permarrebbe  il  suo  interesse  alla  decisione  della
questione  sollevata,  in  considerazione  della sola esistenza della
norma  invasiva  delle  competenze  regionali,  a  prescindere  dalla
concreta attuazione che la disposizione possa avere avuto.
    Effettivamente  il sopravvenuto mutamento del quadro normativo e'
tale  da  incidere  in  modo  sostanziale sui termini della questione
sollevata  dalle  ricorrenti,  considerato  che  la  norma, nel testo
vigente,  si  riferisce  unicamente  agli  enti  sui  quali  lo Stato
esercita  poteri  di  controllo,  seppur  variamente articolati. Tale
situazione,   contrariamente   a   quanto   sostenuto  dalla  Regione
Emilia-Romagna, e' sufficiente a far venir meno, la necessita' di una
pronuncia della Corte.
    Infatti,  se  da  un  lato  non  risulta  che  alla  disposizione
originaria  oggetto  del presente giudizio sia stata data una qualche
concreta  attuazione,  dall'altro  e'  pacifico  che, attualmente, la
disposizione  censurata  non  e' piu' in vigore e che - anche secondo
quanto  espressamente  riconosciuto  dalla  stessa  ricorrente  -  la
vigente formulazione e' tale da far venire meno le originarie ragioni
di doglianza.
    Pertanto, con riferimento alle censure relative ai commi 1, 5 e 6
dell'art. 28, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, deve
essere  dichiarata  la  cessazione  della  materia del contendere (si
vedano, da ultimo, le ordinanze n. 15 del 2003 e n. 443 del 2002).
    7.   -  Quanto  al  comma 8  dell'art. 28,  occorre  considerarne
anzitutto  la  coerenza con il nuovo contenuto del comma 1, nel senso
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cui - ai
sensi  di  tale  disposizione  -  si applicano in via sperimentale le
disposizioni  del  comma 1,  rientrano  tra  gli  enti  ed  organismi
pubblici  vigilati  dallo  Stato in forza dell'art. 121, comma 2, del
d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112  (Conferimento  di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione  del  capo della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), il quale
conserva  allo  Stato,  tra  l'altro,  la vigilanza e il controllo su
detti istituti.
    Inoltre,   la   legge   16 gennaio   2003,   n. 3   (Disposizioni
ordinamentali  in  materia di pubblica amministrazione), all'art. 42,
ha  delegato  il  Governo  ad  emanare un decreto legislativo recante
norme  per  il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e
cura  a carattere scientifico di diritto pubblico. Tale legge risulta
espressamente  impugnata  dalla  Regione Emilia-Romagna, con autonomo
ricorso (iscritto al registro ricorsi n. 32 del 2003).
    Il  decreto  legislativo  16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a  norma  dell'articolo 42,  comma 1,  della  legge  16 gennaio 2003,
n. 3),  ha  dato attuazione a tale delega attraverso una analitica ed
organica  disciplina degli enti in questione, regolando espressamente
e  specificamente  il  profilo  della  trasformazione  degli istituti
esistenti  e  dettando, altresi', per la trasformazione di tali enti,
nuove  e  -  sotto  piu' profili - differenti disposizioni rispetto a
quanto previsto nell'art. 28 oggetto del presente giudizio.
    In  tal  modo, peraltro, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha determinato
il  radicale  mutamento della disciplina contenuta nella disposizione
impugnata, incidendo sui termini della questione sollevata.
    Tenuto  conto  di  tali  sopravvenienze  normative, nonche' della
circostanza  che,  anche  in questo caso, la disposizione impugnata -
nella  sua  formulazione  originaria  - non ha prodotto alcun effetto
concreto  (non  risultando  che  in  attuazione  di  essa siano stati
adottati i regolamenti ivi previsti), deve pertanto essere dichiarata
cessata la materia del contendere.
    8.  -  Con  riferimento,  infine,  alla  censura  concernente  il
comma 11  dell'art. 28  della  legge n. 448 del 2001, premesso che la
norma   ha  un  contenuto  del  tutto  estraneo  alla  materia  della
«trasformazione   e   soppressione   degli   enti  pubblici»  oggetto
dell'intera disposizione, va considerato determinante - ai fini della
soluzione  della questione proposta dalla Regione Emilia-Romagna - il
carattere  meramente facoltizzante di quanto disposto dal legislatore
statale;   carattere   evidenziato   dalla   semplice   possibilita',
riconosciuta  agli  enti  competenti in materia di approvvigionamento
idrico  primario, di «avvalersi degli enti preposti al prevalente uso
irriguo  della  risorsa  idrica  attraverso  apposite  convenzioni  e
disciplinari tecnici». Cio', a prescindere dalla individuazione della
materia  cui  la  norma  inerisce  consente  di  per se' di escludere
qualunque  violazione delle competenze legislative costituzionalmente
riconosciute  alle  Regioni  e  dunque determina l'infondatezza della
censura prospettata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimita'
costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna
con i ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti  i giudizi, relativamente all'art. 28, comma 1, 5, 6, 8 e
11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere in relazione alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6
della  legge  28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2002),   sollevata   dalla   Regione   Campania   e   dalla   Regione
Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
    Dichiara  cessata  la materia del contendere con riferimento alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 8, della
predetta  legge  28 dicembre  2001  n. 448,  sollevata  dalla Regione
Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 28,   comma 11,  della  predetta  legge  28 dicembre  2001,
n. 448,   sollevata   dalla  Regione  Emilia-Romagna  in  riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0052