N. 21 ORDINANZA 10 - 16 gennaio 2004

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Provincia  di  Bolzano  -  Concessioni di grandi derivazioni di acque
  pubbliche  a  scopo  idroelettrico  -  Sovracanoni annui dovuti dai
  concessionari  -  Determinazione  e  introito degli stessi ad opera
  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano - Conflitto di attribuzione
  sollevato dalla Regione Veneto - Lamentata invasione della sfera di
  competenza  costituzionalmente garantita, con lesione dei diritti e
  della  autonomia  dei  Comuni  del bacino imbrifero, violazione del
  principio  di  sussidiarieta'  verticale e del limite territoriale,
  del  principio  di  eguaglianza  e del principio di imparzialita' e
  buon   andamento   della  pubblica  amministrazione  -  Intervenuta
  dichiarazione    di   incostituzionalita'   e   abrogazione   della
  disposizione  legislativa  su cui si fondavano gli atti impugnati -
  Accordo per il recupero dei sovracanoni a favore del Fondo comune -
  Cessazione della materia del contendere.
- Delibere  della  Giunta  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano 10
  dicembre 2001, n. 4524 e 14 gennaio 2002, n. 46.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  97,  117, 118 e 119; legge 27 dicembre
  1953, n. 959; decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463; decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 89.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  per  conflitti  di  attribuzione  sorti a seguito della
delibera  della  Giunta  provinciale di Bolzano del 10 dicembre 2001,
n. 4524, recante «Revisione della misura dei sovracanoni per impianti
idroelettrici»,  e della delibera della Giunta provinciale di Bolzano
del  14 gennaio  2002,  n. 46, di revoca della delibera del 16 luglio
2001, n. 2286, relativa ai «canoni e sovracanoni sulle concessioni di
derivazione  di  acque pubbliche a scopo idroelettrico», promossi con
ricorsi  della Regione Veneto contro la Provincia autonoma di Bolzano
e contro il Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5, il
20  e  il  28 marzo  2002, depositati in cancelleria il 14 marzo e il
10 aprile  successivi  ed  iscritti  ai  numeri  8  e 12 del registro
conflitti 2002.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma di
Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 settembre  2003 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  gli  avvocati  Romano  Morra e Sergio Viola per la Regione
Veneto,  Roland  Riz  per  la  Provincia  autonoma di Bolzano nonche'
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 marzo 2002 e depositato
il successivo 14 marzo (reg. confl. n. 8 del 2002), la Regione Veneto
ha  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia
autonoma  di  Bolzano  e del Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione  alla  delibera  della Giunta provinciale 10 dicembre 2001,
n. 4524, recante «Revisione della misura dei sovracanoni per impianti
idroelettrici»,  che ha determinato gli importi dei sovracanoni annui
per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, della quale ha chiesto
l'annullamento,  previa  sospensione,  lamentando  l'invasione  della
propria   sfera   di   competenza   costituzionalmente  garantita  in
violazione  degli  articoli 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, della
legge  27 dicembre  1953,  n. 959 «Norme modificatrici del T.U. delle
leggi   sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici»  e  del  decreto
legislativo  11 novembre  1999,  n. 463  «Norme  di  attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
demanio  idrico,  di  opere  idrauliche  e  di  concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  produzione  e distribuzione di
energia elettrica»;
        che  con  un  secondo  ricorso, notificato il 28 marzo 2002 e
depositato  il  successivo  10 aprile  (reg.  confl. 12 del 2002), la
medesima  Regione  Veneto  ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti  della  Provincia  autonoma di Bolzano e del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  in  relazione  alla  delibera  della Giunta
provinciale  14 gennaio  2002, n. 46, con la quale e' stata annullata
una  precedente  deliberazione  (la  n. 2286  del 16 luglio 2001) che
disponeva l'introito dei sovracanoni da parte della Provincia, e sono
stati fatti salvi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa;
        che  in entrambi i ricorsi la Regione premette che, mentre il
d.lgs. n. 463 del 1999, nel modificare e integrare il d.P.R. 26 marzo
1977,  n. 235,  aveva  delegato alle Province autonome di Trento e di
Bolzano,  a  far data dal 1° gennaio 2000, l'esercizio delle funzioni
statali  in  materia  di  concessioni  di  grandi derivazioni a scopo
idroelettrico,  la legge provinciale di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13
«Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio   di  previsione  della  Provincia  di  Bolzano  per  l'anno
finanziario  2000  e  per  il  triennio 2000-2002 e norme legislative
collegate»,  introducendo  il comma 2-bis nell'articolo 1 della legge
provinciale 29 marzo 1983, n. 10 «Adeguamento della misura dei canoni
per  le  utenze  di acqua pubblica», ha invece attribuito alla Giunta
provinciale  il  compito di determinare le modalita' di riscossione e
di destinazione dei sovracanoni, nonche' l'importo degli stessi;
        che  in tal modo, ad avviso della ricorrente, la Provincia di
Bolzano  avrebbe ecceduto i limiti della delega, in quanto oggetto di
questa  era  la sola funzione concessoria delle grandi derivazioni di
acque  pubbliche  e  non  gia'  la  determinazione delle modalita' di
riscossione  dei  canoni,  ne' la misura dei sovracanoni che, in base
alla normativa statale (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato  dalla  legge  27 dicembre  1953,  n. 959),  devono essere
corrisposti  ad  un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi
nel bacino imbrifero interessato, i quali provvedono con accordo alla
ripartizione   degli  importi,  salvo  l'intervento,  in  assenza  di
accordo,  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  oggi  Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
        che,   sostiene  la  ricorrente,  la  delibera  della  Giunta
provinciale  10 dicembre  2001,  n. 4524, nel determinare gli importi
dei  sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,
violerebbe  sia  gli  artt. 3  e  5  della Costituzione, in quanto la
normativa  provinciale sottrarrebbe ai comuni del bacino imbrifero la
titolarita'  dei  sovracanoni,  sia  i  principi  della  legislazione
statale  desumibili dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato
dal  d.lgs.  n. 463  del  1999,  con conseguente discriminazione, nel
riparto degli importi, dei comuni appartenenti alla Regione Veneto;
        che,  inoltre,  la delibera impugnata violerebbe il principio
di  sussidiarieta'  verticale, in quanto si arrogherebbe una potesta'
di  coordinamento  fra  i  vari consorzi che la legge n. 959 del 1953
attribuiva  al Ministero dei lavori pubblici e che, presupponendo una
posizione   di   superiorita'  rispetto  agli  altri  enti,  dovrebbe
necessariamente far capo allo Stato;
        che  analoghe  censure  vengono  svolte  dalla  ricorrente in
ordine alla delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2002, n. 46,
con  la  quale  e'  stata  annullata una precedente deliberazione (la
n. 2286 del 16 luglio 2001), che disponeva l'introito dei sovracanoni
da  parte  della  Provincia, e sono stati fatti salvi i provvedimenti
assunti in esecuzione della stessa;
        che,  si  prosegue nel ricorso, la delibera impugnata sarebbe
lesiva   delle   proprie   competenze   in   materia,  come  definite
dall'art. 89  del  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112  «Conferimento  di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle Regione ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59»,  in quanto, mentre tale disposizione attribuisce alle Regioni
le   funzioni   relative   alle  grandi  derivazioni,  prevedendo  la
necessita' di intese nel caso in cui esse riguardino il territorio di
piu'  Regioni  o Province autonome interessate, la Provincia autonoma
ha  invece  unilateralmente  disciplinato  la  materia, in assenza di
accordo con i soggetti coinvolti;
        che,  inoltre,  il provvedimento impugnato si risolverebbe in
un  annullamento d'ufficio, impropriamente definito revoca, del quale
si e' voluto escludere la naturale efficacia retroattiva;
        che,  ad  avviso  della Regione Veneto, la delibera impugnata
violerebbe  altresi'  il  limite  territoriale,  dal  momento  che la
Provincia  ha  disciplinato  e  gestito  una materia che investirebbe
direttamente  interessi  giuridicamente  tutelati  in  capo ai comuni
veneti  ed  ai  loro  consorzi, operando una illegittima compressione
dell'autonomia  degli stessi (art. 5 Cost.) e specialmente della loro
autonomia finanziaria (art. 119 Cost.);
        che,  infine,  l'atto  impugnato  violerebbe  i  principi  di
eguaglianza  (art. 3 Cost.) e di imparzialita' e buon andamento della
pubblica  amministrazione  (art. 97  Cost.),  in quanto la Provincia,
disponendo  l'introito dei sovracanoni, avrebbe stravolto gli assetti
economici  all'interno  del  bacino  imbrifero  montano  (BIM) Adige,
privando  i comuni veneti di entrate loro spettanti a favore del solo
consorzio BIM della Provincia di Bolzano;
        che  la  ricorrente ha sollecitato, in entrambi i giudizi, la
sospensione  dei  provvedimenti  impugnati, sulla base del gravissimo
pregiudizio  che  la  distrazione  di risorse operata dalla Provincia
autonoma determinerebbe in capo ai consorzi ed ai comuni veneti;
        che  si  e'  costituita  in  entrambi  i giudizi la Provincia
autonoma  di  Bolzano,  la  quale  ha chiesto, previa reiezione delle
istanze  di sospensione, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili
o comunque infondati;
        che,  in  particolare,  l'inammissibilita'  dei ricorsi viene
argomentata  dalla  difesa  della Provincia autonoma, oltre che sulla
base  del rilievo che i conflitti si risolverebbero in una vindicatio
rei, sostenendo che l'atto di determinazione dei sovracanoni (oggetto
del   primo   conflitto)   sarebbe  meramente  applicativo  di  norme
legislative  provinciali che riconoscevano tale potere alla Provincia
e che non sono state impugnate;
        che  e'  intervenuto  in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi,
se  del  caso  previa  autoremissione della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 2-bis,  della  legge  provinciale
29 marzo  1983,  n. 10,  in  relazione  agli  artt. 5,  71 e 75 dello
statuto  speciale  per la Regione Trentino-Alto Adige (t.u. 31 agosto
1972, n. 670);
        che,  con  memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  rilevato  che,  a seguito della
sentenza  n. 533  del 2002 di questa Corte, e' intervenuto un accordo
tra  la  stessa  Provincia di Bolzano, i consorzi BIM di Bolzano e di
Trento  ed  il  Fondo comune per il recupero a favore di quest'ultimo
dei  sovracanoni 2001  e  2002  versati  a  suo  tempo alla Provincia
autonoma  di  Bolzano e che, anche a seguito di cio', l'art. 36 della
legge  provinciale  28 luglio  2003,  n. 12,  ha  abrogato  l'art. 1,
comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983;
        che,  in  considerazione  di  tali  elementi sopravvenuti, la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  chiesto che venga dichiarata la
cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi;
        che  anche  l'Avvocatura  dello Stato ha presentato ulteriori
memorie  in  prossimita'  dell'udienza,  rilevando che le statuizioni
contenute nella sentenza di questa Corte n. 533 del 2002 sulla natura
dei  sovracanoni  e il riparto delle competenze legislative in ordine
agli  stessi  comporterebbero: a) la non riferibilita' ai sovracanoni
della delega di funzioni statali alle Province autonome in materia di
concessioni   per   grandi   derivazioni   di   acque  pubbliche;  b)
l'illegittimita'    costituzionale    dell'art. 2-bis   della   legge
provinciale  di  Bolzano  n. 10  del  1983,  nella  parte in cui reca
disposizioni anche in materia di sovracanoni;
        che  nel  corso  della  pubblica  udienza, il difensore della
Regione Veneto, preso atto della intervenuta sentenza n. 533 del 2002
di questa Corte, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi.
    Considerato  che,  poiche'  i  due  ricorsi  hanno ad oggetto due
delibere  della  Giunta  provinciale di Bolzano, entrambe relative ai
sovracanoni  annui  dovuti  dai  concessionari  di grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  i  relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
        che  questa  Corte,  nella  sentenza  n. 533  del 2002, sulla
premessa  che  i  sovracanoni idroelettrici costituiscono prestazioni
patrimoniali  imposte  a  fini solidaristici e attengono alla materia
della finanza locale, ha ritenuto che la legislazione della Provincia
autonoma  di  Bolzano che prevede la riscossione diretta dei relativi
proventi   da   parte   della   Provincia  stessa  violi  i  principi
fondamentali  della legislazione statale, la quale destina i relativi
importi  ad  un  fondo  gestito  dai  consorzi  tra  i comuni, e leda
altresi' l'autonomia finanziaria di questi ultimi;
        che,  in  base  a  tale  pronuncia, l'espressione «proventi»,
contenuta   nell'articolo 1,  comma 2-bis,  della  legge  provinciale
29 marzo  1983,  n. 10,  deve  ritenersi  limitata  ai soli canoni di
concessione, esulando la disciplina dei sovracanoni dall'ambito delle
competenze provinciali;
        che  risulta quindi infondata l'eccezione di inammissibilita'
del  conflitto  iscritto  al  n. 8  reg. confl. 2002, formulata dalla
Provincia  autonoma  sul  presupposto  che  l'atto  impugnato sarebbe
meramente   applicativo   dell'art. 1,   comma 2-bis,   della   legge
provinciale  n. 10  del  1983, a suo tempo non impugnata, giacche' il
potere  della  Provincia di determinare le modalita' di riscossione e
di  destinazione  di quei proventi non puo' riferirsi ai sovracanoni,
che   formano   invece  oggetto  degli  atti  ritenuti  lesivi  delle
attribuzioni della Regione Veneto;
        che,  preso atto della sentenza n. 533 del 2002, il difensore
della   Regione   Veneto,  in  pubblica  udienza,  ha  dichiarato  di
rinunciare ai ricorsi;
        che,  pur  non  potendo  tale  mera dichiarazione di rinuncia
avere  l'effetto  di  estinguere  i processi, essa tuttavia denota il
sopraggiunto  venir  meno delle ragioni della controversia, giacche',
come  incontestatamente allegato dalla Provincia di Bolzano, oltre ad
essere intervenuta l'abrogazione della disposizione legislativa sulla
quale  si  fondavano  gli atti impugnati, e' stata altresi' raggiunta
un'intesa  con  i  consorzi BIM di Trento e di Bolzano e con il Fondo
comune  per  il  recupero,  a favore di quest'ultimo, dei sovracanoni
riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano;
        che  pertanto  deve  essere  dichiarata  la  cessazione della
materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine ai ricorsi
di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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