N. 1162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  20 novembre 2003 dal giudice di pace di Citta'
della  Pieve  nel  procedimento  civile vertente tra Bacci Emiliano e
Comune di Citta' della Pieve - Ufficio di Polizia municipale

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la
  cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di  uguaglianza  -  Ingiustificata  diversita' di regime
  rispetto  al ricorso amministrativo - Disparita' di trattamento fra
  cittadini  in  base  alle  condizioni  economiche  - Violazione del
  diritto di azione e di difesa.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale.

                          Premesso in fatto

    Con  ricorso  depositato  in  data  19 agosto 2003, il sig. Bacci
Emiliano   impugnava   il   verbale  di  accertamento  di  violazione
amministrativa n. 691, elevato dalla Polizia municipale del Comune di
Citta'  della Pieve e notificato al ricorrente in data 9 agosto 2003,
verbale  con  il  quale  veniva  irrogata  la sanzione di Euro 33,60,
perche' «sostava in zona T.L.».
    Assumeva  il  ricorrente a fondamento del ricorso che, al momento
della  contestata  violazione,  era «il segnale di divieto di accesso
non presentava sul retro la dicitura regolamentare per legge».

                       Considerato in diritto

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 1161/2003).
04C0063