N. 1162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003
Ordinanza emessa il 20 novembre 2003 dal giudice di pace di Citta' della Pieve nel procedimento civile vertente tra Bacci Emiliano e Comune di Citta' della Pieve - Ufficio di Polizia municipale Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata diversita' di regime rispetto al ricorso amministrativo - Disparita' di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del diritto di azione e di difesa. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.3 del 21-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale. Premesso in fatto Con ricorso depositato in data 19 agosto 2003, il sig. Bacci Emiliano impugnava il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 691, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Citta' della Pieve e notificato al ricorrente in data 9 agosto 2003, verbale con il quale veniva irrogata la sanzione di Euro 33,60, perche' «sostava in zona T.L.». Assumeva il ricorrente a fondamento del ricorso che, al momento della contestata violazione, era «il segnale di divieto di accesso non presentava sul retro la dicitura regolamentare per legge». Considerato in diritto Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1161/2003). 04C0063