N. 1164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 23 ottobre 2003 dal giudice di pace di Chiaromonte nel procedimento civile vertente tra Pellitta Giambattista e Prefetto di Potenza Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparita' di trattamento tra ricorrente e Pubblica Amministrazione, nonche' tra cittadini abbienti e meno abbienti - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi della liberta' e dell'uguaglianza - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Compressione della tutela giurisdizionale - Violazione del diritto di azione e difesa e del diritto al giudice naturale precostituito per legge. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 25 .(GU n.3 del 21-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 259/03 R.G. tra Pellitta Giambattista, residente in Chiaromonte (Potenza), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Arbia, presso il cui studio in Senise (Potenza) alla via Alianelli n. 15, elettivamente domiciliata, opponente; Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Ufficio territoriale del Governo di potenza, opposto; avente ad oggetto: opposizione a verbale di infrazione al codice stradale. F a t t o Con ricorso depositato il 18 ottobre 2003 Pellitta Giambattista chiedeva a questa a.g. l'annullamento del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 0760104, elevato in Senise il 19 agosto 2003 dai Carabinieri della Stazione di Senise, notificato in pari data, in ordine alla violazione di cui all'art. 170, c. 1 e 6, del C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), con la sanzione di Euro 68,25, con la previsione che sarebbe stato decurtato un punto sulla patente di guida cat. B n. MT5024171P di cui il ricorrente e' titolare, in quanto aveva condotto il proprio motociclo Yamaha, tg BT83229, percorrendo un lungo tratto con la sola ruota posteriore. Eccepiva, in via preliminare, l'illegittimita' e la nullita' del verbale in quanto generico e carente di motivazione e, nel merito, l'infondatezza dell'addebito in quanto, al momento dell'accertamento, procedeva con la propria regolarmente su due ruote. Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'impugnato verbale, con riserva di richieste istruttorie. Diritto Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1163/2003). 04C0065