N. 1167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2003
Ordinanza emessa il 7 novembre 2003 dal giudice di pace di Senorbi' nel procedimento civile vertente tra Deidda Stefano e prefetto di Cagliari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato trattamento di favore per l'autorita' amministrativa. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.3 del 21-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 25 settembre 2003 al n. 56 del ruolo generale per gli Affari contenziosi civili mod.1/a per l'anno 2003 promossa da: Deidda Stefano, residente in Sisini nella via Sorigoni, 8 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Grazia Deledda, 39, presso lo studio dell'avv. Luisella Fanni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione, opponente; Contro Prefetto di Cagliari, opposto. F a t t o Con ricorso del 24 settembre 2003, depositato in cancelleria il 25 settembre 2003, Deidda Stefano proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 0721246, elevato il 27 luglio 2003 dai carabinieri di Suelli, in ordine alla violazione dell'art. 141, secondo e undicesimo comma del Codice della strada, a seguito di sinistro stradale «perche' il conducente del veicolo indicato non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre disposte dalla circolazione e l'arresto del veicolo entro gli spazi liberamente osservati». Deduceva a sostegno che l'improvvisa comparsa della bambina sulla carreggiata non era minimamente prevedibile, date le circostanze di luogo e di tempo in cui si e' verificato il sinistro e che aveva osservato tutte le regole di prudenza, arrestando il veicolo tempestivamente. Assumeva inoltre che gli agenti verbalizzanti non avevano tenuto conto dell'elemento soggettivo relativo al comportamento tenuto dal ricorrente in contrasto col principio di colpevolezza previsto dall'art. 3 della legge n. 689/1981. Concludeva, pertanto, la difesa della parte ricorrente, eccependo la mancanza di fondamento della contestazione, per l'annullamento del provvedimento opposto e dichiarando in ogni caso insussistente l'obbligo di pagare la sanzione irrogata, con vittoria delle spese di giudizio. D i r i t t o Esaminati gli atti e la documentazione allegata questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato in cancelleria in data 25 settembre 2003 senza il versamento «della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» come prescritto - a pena di inammissibilita' - dal terzo comma dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151. Il ricorso, essendo stato depositato in cancelleria il 25 settembre 2003, e' soggetto alla nuova disposizione legislativa pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 186 del 12 agosto 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis, comma terzo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, non sia conforme alla Costituzione della Repubblica italiana ed intende sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' per i motivi e nei termini sotto indicati. Nel caso in esame la rilevanza giuridica della questione costituzionale appare evidente in quanto, ove si ritenesse la conformita' dell'art. 204-bis alla Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre, in caso contrario ove si ritenesse l'illegittimita' costituzionale del disposto legislativo, il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito. L'obbligo ex art. 204-bis di versare anticipatamente una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione, a parere di questo, giudice, lede il principio fondamentale di uguaglianza sancito espressamente dall'art. 3 della costituzione, determinando una discriminante per i soggetti meno abbienti impossibilitati all'accesso alla giustizia per condizioni personali di disagio economico e crea di fatto una diseguaglianza, dando la facolta' esclusivamente al soggetto che sia in grado di pagare di poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario. Tale interpretazione e' avvalorata dal fatto che il cittadino meno abbiente potrebbe comunque presentare il ricorso amministrativo, che non prevede il versamento di alcuna cauzione. La stessa disposizione viola altresi' l'art. 24 della costituzione il quale espressamente stabilisce che «tutti possano agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Invero, il pagamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale determinerebbe un'ingiustificata compressione e limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale. In tale ottica il cittadino meno abbiente verrebbe indotto a presentare ricorso all'autorita' amministrativa per la tutela dei propri diritti, ove, in caso di accoglimento dell'opposizione non viene rifuso delle eventuali spese sostenute. L'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale, non assicura la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei diritti e interessi legittimi a coloro che non dispongono di una agiatezza economica ledendo gravemente il diritto di difesa. Peraltro viene configurato un ingiustificato trattamento di favore per l'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione la somma che le e' dovuta.
P. Q. M. Vsti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, (in Gazzetta Ufficiale supp. ordinario n. 186 del 12 agosto 2003) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente procedimento iscritto al ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2003 con il n. 56. Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Senorbi', addi' 7 novembre 2003. Il giudice di pace: Deiana 04C0068