MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2003 

Riconoscimento  dell'acqua  minerale  «Vela»,  in  Bedonia,  al  fine
dell'imbottigliamento e della vendita.
(GU n.16 del 21-1-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Vista la domanda in data 6 marzo 2003 con la quale la societa' Lynx
S.p.a.  con  sede  in  Milano,  via  Bartolini  n.  9,  ha chiesto il
riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale  denominata «Vela» che
sgorga  dall'omonima  sorgente,  nell'ambito  del permesso di ricerca
«Monte   Pelpi»   sito   nel  comune  di  Bedonia  (Parma),  al  fine
dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto   il   decreto   ministeriale   11  settembre  2003  relativo
all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 18 novembre 2003;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  «Vela»  che sgorga dall'omonima sorgente, nell'ambito del
permesso di ricerca «Monte Pelpi» sito nel comune di Bedonia (Parma).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  comunicato  alla Commissione delle Comunita'
europee.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 105/1992.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                 p. Il direttore generale: Filippetti