COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 dicembre 2003 

Realizzazione  degli  interventi  urgenti  ricompresi nell'Accordo di
programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» - Fase
I  2000-2002  (26 febbraio  2002) - Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga
alla normativa vigente. (Ordinanza n. 379).
(GU n.16 del 21-1-2004)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  n.  3196  in  data
12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
in data 30 settembre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001,  con  il  quale e' stato, per ultimo, prorogato lo
stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
  Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con nota
prot. n. 4351 del 3 luglio 2003, ha fatto presente che in riferimento
ad alcuni interventi in corso di realizzazione, interventi finanziati
direttamente dalla regione Sardegna ovvero ricompresi nell'Accordo di
programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» Fase I
2000-2002,  si sono rese disponibili, a seguito delle gare d'appalto,
consistenti   economie   che  potrebbero  essere  utilizzate  per  il
completamento  degli  interventi  medesimi  posto che gli stessi, per
limiti   di  finanziamento,  non  hanno  potuto  risolvere  tutte  le
criticita' degli schemi acquedottistici interessati;
  Atteso  che  l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha evidenziato che
la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso
a  perizia  di  variante  avrebbe  rilevanti  benefici  in termini di
riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed
al  connesso iter di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale
finalita',  di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, al
fine di realizzare perizie di variante di importo superiore al limite
del   5%   previsto   dalla   norma   medesima,  rientranti  comunque
nell'importo del finanziamento;
  Atteso  che  l'E.S.A.F.,  con  la nota sopracitata e con successive
note  di dettaglio prot. n. 5090 del 7 agosto 2003, n. 5099, n. 5106,
n.  5109, n. 5111 dell'8 agosto 2003, n. 5282 del 27 agosto 2003 e n.
5284  del  27 agosto 2003, n. 5495 del 4 settembre 2003, ha formulato
richiesta  di  deroga  al disposto di cui all'art. 25, comma 3, per i
seguenti interventi:
    «Schemi n. 46-39 N.P.R.G.A. "Cagliari" e "Sud Orientale" Progetto
esecutivo delle condotte principali di avvicinamento per il comune di
Villasimius»;
    «Schemi  n.  37  N.P.R.G.A.  "Santu  Miali".  Progetto  esecutivo
completamento schema»;
    «Riordino rete idrica della citta' di Olbia»;
    «Schemi nn. 45-49 N.P.R.G.A. "Sulcis Nord-Sud. Progetto esecutivo
della diramazione per Gonnesa"»;
    «Schema n. 27 N.P.R.G.A. "Mandrainas" Sostituzione condotte»;
    «Schema  n.  20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastu". Lavori di potenziamento
dell'acquedotto  Bau  Pirastu.  Progetto esecutivo per la costruzione
del  Tronco  da  Bau  Pirastu  ad  Abbasanta  con  diramazione per S.
Agostino ed Abbasanta»;
    «Schema   n.   31  N.P.R.G.A.  TIRSO.  Progetto  esecutivo.  Ramo
Serralonga Partitore Marrubiu»;
    «Schema  n.  46-49  N.P.R.G.A. "Cagliari-Sud Orientale". Progetto
per  la  realizzazione delle condotte principali di avvicinamento per
le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis»;
    «Realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico della Marina
di Arbus»;
    Progetto  esecutivo delle condotte di collegamento tra l'impianto
di  potabilizzazione  ed il serbatoio di Monte Oro e del Serbatoio di
via Milano con il serbatoio di Serra Secca;
    Schema  n.  7 «Bidighinzu» Diramazione per Osilo dal serbatoio di
Serra Secca;
  Atteso  che,  con  nota prot. n. 1583 del 18 novembre 2003 e' stato
chiesto  all'assessorato  regionale dei lavori pubblici, titolare dei
finanziamenti  relativi  agli interventi sopra indicati, un parere in
merito  all'urgenza di provvedere alla realizzazione dei sopraccitati
lavori di completamento mediante ricorso a perizie di variante;
  Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici con nota prot.
n.  27865  del  12 dicembre  2003  ha  espresso  parere favorevole in
relazione  alla  necessita'  della  tempestiva spendita delle risorse
finanziarie del Programma operativo regionale ed alla contrazione dei
tempi  che  puo'  derivare  dal  superamento  delle fasi contrattuali
relative   alla   progettazione   ed  appalto  oltreche'  i  vantaggi
conseguibili,  in  termini gestionali, per l'anticipata utilizzazione
delle opere, fermo restando che il ricorso all'istituto della perizia
di  variante non deve determinare l'insorgenza di maggiori oneri o di
contenzioso   tra   la  stazione  appaltante  e  le  imprese  per  la
protrazione  dei  tempi  di  esecuzione  dei  lavori  o  per  la loro
sospensione;
  Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata
dall'E.S.A.F.  al  fine  di accelerare la realizzazione di importanti
lavori  di completamento dei sopra indicati interventi, complementari
alle   opere   del   programma   commissariale   per  il  superamento
dell'emergenza idrica in Sardegna;
                               Ordina:
  1.  L'Ente  sardo  acquedotti e fognature - E.S.A.F. e' autorizzato
alle   realizzazioni   dei  lavori  urgenti  di  completamento  degli
interventi  elencati  in  premessa  mediante  perizie  di variante in
deroga  al  disposto  di  cui  al  comma  3,  art. 25, della legge n.
109/1994,  nei  limiti delle economie resesi disponibili nei relativi
quadri  economici  di spesa gia' approvati nel rispetto delle vigenti
procedure  di approvazione delle citate perizie a termini della legge
regionale  n.  24/1987  e  secondo  quanto  previsto  negli specifici
provvedimenti regionali di finanziamento.
  2.   L'E.S.A.F.   e'   tenuto   ad   assicurare  che  in  relazione
all'autorizzazione   di  cui  sopra  non  si  determinino  ritardi  o
sospensioni nell'esecuzione dei lavori in appalto.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 23 dicembre 2003
                                   Il Commissario governativo: Masala