COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003 

Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144/1999)
- Secondo programma annuale di attuazione per il 2003. (Deliberazione
n. 81/2003).
(GU n.16 del 21-1-2004)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine
di  ridurre  il  numero  e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione  al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione
delle  Comunita'  europee  -  prevede  la predisposizione, a cura del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale
della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee
guida  definiti  con  la procedura stabilita dalla norma citata e che
venga attuato mediante programmi annuali approvati, al pari del Piano
nazionale, da questo Comitato;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999, n. 488 (finanziaria 2000), che
reca  limiti  di  impegno  per  l'attuazione  dei  programmi annuali,
autorizzando  gli  enti  proprietari  delle  strade  territorialmente
competenti  per  la  realizzazione degli interventi a contrarre mutui
secondo  criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  delibera  29 novembre  2002, n. 100, con la quale questo
Comitato  ha  approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale -
Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il
2002;
  Vista  la  nota 10 ottobre 2003, n. 79/M, con la quale il Ministero
delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  il  secondo
programma  annuale  di attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale,  con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire
l'impegno,  entro  il  31 dicembre  2003, del secondo limite previsto
dalla citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2002;
  Visto  il  parere  favorevole  sul citato secondo programma annuale
espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 ottobre 2003;
  Prende atto:
    che  il  secondo  programma  di  attuazione  relativo al 2003, in
coerenza  con  gli  obiettivi  indicati dalla legge n. 144/1999 e dal
Piano nazionale della sicurezza stradale, promuove le linee di azione
con  maggiore  impatto  sui livelli di sicurezza stradale che possono
essere  avviate  immediatamente  e  favorisce la partecipazione delle
istituzioni,  delle  imprese e delle parti sociali all'attuazione del
Piano e quindi al processo di miglioramento della sicurezza stradale;
    che  il suddetto secondo programma si articola in azioni puntuali
di  «primo  livello»,  volte  ad  eliminare  le situazioni di maggior
rischio  sulla  viabilita' locale e quindi a determinare direttamente
una  riduzione  del numero delle vittime di incidenti stradali, ed in
azioni  sistematiche  di «secondo livello» che mirano a migliorare le
strutture  e  gli  strumenti  di governo della sicurezza stradale, al
fine  di ottimizzare l'efficacia degli interventi, aumentando i tassi
di riduzione delle vittime a parita' di risorse impegnate;
    che  tale  programma  annuale  e' finanziato a carico del secondo
limite  di impegno quindicennale, pari a 20,658 Meuro a decorrere dal
2002,  previsto  dalla  legge  n. 488/1999, cui corrisponde un volume
complessivo  di  investimenti  attivabili, tenuto conto delle quote a
carico degli enti locali, pari a circa 400 Meuro;
    che  il  75%  di  tali  fondi  sara'  gestito  direttamente dalle
regioni, per attivita' ed interventi di competenza degli enti locali,
mentre il 25% residuo sara' gestito dall'Amministrazione centrale per
attivita'  ed  interventi  strategici  di  rilevanza  nazionale e per
promuovere,  prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di
monitoraggio regionali;
    che  il  riparto  delle  risorse tra le regioni sara' effettuato,
secondo  la  tabella  allegata al programma, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per l'80% in base al danno
sociale   determinato  dall'incidentalita'  stradale  rilevata  nelle
singole  regioni  e  per  il  20%  in relazione all'estesa della rete
stradale  di  ogni  regione,  riservando il 33,33% delle risorse alle
regioni meridionali;
    che  il  programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti
debbono essere in conto capitale;
    che  e' previsto che l'allocazione delle risorse, negli ambiti di
competenza  centrale  o regionale, venga effettuata - in coerenza con
principi  e  parametri  concordati  tra  Governo, regioni, province e
comuni  - secondo procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla
base   di   criteri  principalmente  di  priorita',  aggiuntivita'  e
premialita';
    che  vengono  individuati  massimali  indicativi  per le quote di
cofinanziamento, a carico dello Stato, degli interventi strategici di
competenza  centrale,  mentre  viene  lasciata  alle regioni, per gli
interventi  di  loro  competenza,  la possibilita' di modificare tali
massimali  con  motivata  decisione, in modo tale da favorire la piu'
ampia  partecipazione  degli enti locali e da innescare quei processi
di  innovazione  che  sono  essenziali  per  recuperare il ritardo di
sicurezza stradale finora accumulato;
                              Delibera:
  E' approvato il secondo programma di attuazione del Piano nazionale
della  sicurezza  stradale  che,  come sopra specificato, e' riferito
all'annualita' 2003.
  Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:
    attivare uno stringente sistema di monitoraggio;
    riferire  a  questo  Comitato,  entro il 30 settembre 2004, sulle
risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente.
      Roma,  13 novembre  2003  Il  Presidente  delegato: Tremonti Il
segretario  del  CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre    2003    Ufficio    di    controllo    sui    Ministeri
economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 136