ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2004 

Disposizioni  di  protezione  civile  finalizzate  a  fronteggiare le
situazioni  calamitose  in  atto  nella Repubblica Islamica dell'Iran
nonche'  ad  evitare  maggiori  danni a persone o cose. (Ordinanza n.
3336).
(GU n.30 del 6-2-2004)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 dicembre  2002,  recante  «Disciplina  dell'autonomia finanziaria e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
23 luglio  2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   del   10 settembre   2002,   concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile,
che  prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione
ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di
nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione  internazionale,  partecipa alle attivita' di assistenza
alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare
gravita';
  Considerato che il 26 dicembre 2003 si e' verificato nel territorio
sud  orientale  della  Repubblica  Islamica  dell'Iran  un  sisma  di
magnitudo superiore al sesto grado della scala Richter;
  Considerato che il predetto evento calamitoso ha causato la perdita
di  numerose  vite  umane,  nonche' la distruzione di numerosi centri
abitati colpiti dal sisma;
  Tenuto  conto  che  la situazione calamitosa derivante dal predetto
evento  sismico e' caratterizzata da una continua evoluzione connessa
all'espletamento   delle   attivita'  di  soccorso,  sicche'  perdura
l'ineludibile   esigenza   di   assicurare  una  continua  azione  di
assistenza;
  Considerato   che  la  consistenza  dell'evento  calamitoso  impone
l'urgente  implementazione  delle  risorse  umane  e  materiali delle
strutture  iraniane  deputate  al  soccorso  al fine di assicurare un
completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
  Ravvisata,  pertanto,  l'imprescindibile  necessita',  in un'ottica
tesa  a  favorire  il  soccorso e l'avvio della prima assistenza alla
popolazione iraniana sinistrata, di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la  situazione calamitosa verificatasi nel territorio in esame, anche
mediante  la  piena  e  completa  attivazione delle componenti di cui
all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della Repubblica Islamica dell'Iran, per fronteggiare, in un contesto
di necessaria solidarieta' internazionale, le situazioni di rischio e
di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato,
d'intesa,  per  quanto  di competenza, con le strutture del Ministero
degli affari esteri, ad assumere tutte le iniziative e gli interventi
utili  a  consentire,  anche alle componenti di cui all'art. 11 della
legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  di operare nell'attuale contesto
calamitoso  garantendo ogni aiuto, anche nella forma della donazione,
alla  popolazione  iraniana  colpita  dal  sisma,  avvalendosi  delle
risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
  2.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui al comma 1, il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato a consentire
l'utilizzazione,  senza  limiti  di  tempo,  da parte delle autorita'
locali,  dei  necessari  beni  e  materiali  da impiegarsi, anche per
finalita'  di  prevenzione,  per  impedire il verificarsi di maggiori
danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative
condizioni di vita.
  3.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e',  altresi',
autorizzato  a  stipulare direttamente, o attraverso altre strutture,
contratti,  anche a trattativa privata, stante la situazione di somma
urgenza,  per  l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a
garantire  il  piu'  celere perseguimento delle finalita' di cui alla
presente  ordinanza,  nonche'  a  stipulare  polizze  assicurative  a
garanzia  di  eventuali  danni  in  favore  del  personale inviato in
missione all'estero.
  4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in
loco,  anche  in  collaborazione  con  l'Ambasciata d'Italia in Iran,
provvede  all'acquisizione  urgente  di  beni  e servizi in Italia ed
all'estero,   nei   limiti   dei   fondi  posti  a  disposizione  dal
Dipartimento stesso.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi