DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004 

Concessione  della  bandiera di istituto militare alla Scuola allievi
carabinieri di Reggio Calabria.
(GU n.30 del 6-2-2004)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1,
lettera dd);
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e
l'Aeronautica, nonche' per i reparti a terra della Marina militare;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1988, n. 22, contenente disposizioni
generali  sull'uso  della  bandiera  della  Repubblica  italiana e di
quella dell'Unione europea;
  Visto  il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
norme  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
121,  concernente  il  regolamento  recante disciplina dell'uso della
bandiera  della  Repubblica  italiana  e dell'Unione europea da parte
dello Stato e degli enti pubblici;
  Viste  le  disposizioni  sul  servizio  territoriale  e di presidio
approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;
  Considerata  l'opportunita' di dotare la Scuola allievi carabinieri
di Reggio Calabria della bandiera di istituto militare;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
  E'  concessa  la  bandiera di istituto militare alla Scuola allievi
carabinieri di Reggio Calabria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Martino, Ministro della difesa